Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0052

Regolamento (CE) n. 52/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

GU L 7 del 13.1.2004, pp. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/52/oj

32004R0052

Regolamento (CE) n. 52/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/2004 pag. 0021 - 0023


Regolamento (CE) n. 52/2004 della Commissione

del 12 gennaio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2/2004(6).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

(5) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 54.

(6) GU L 1 del 3.1.2004, pag. 17.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.2003 al 9.1.2004)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 25,87 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

Top