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Document 32004R0016

Regolamento (CE) n. 16/2004 della Commissione, del 6 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie legate alla "trasmissione intergenerazionale della povertà"

GU L 4 del 8.1.2004, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/16/oj

32004R0016

Regolamento (CE) n. 16/2004 della Commissione, del 6 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie legate alla "trasmissione intergenerazionale della povertà"

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/2004 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE) n. 16/2004 della Commissione

del 6 gennaio 2004

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie legate alla "trasmissione intergenerazionale della povertà"

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del medesimo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, che raccoglie dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sui redditi e sul grado e composizione della povertà e dell'emarginazione sociale a livello nazionale e dell'UE.

(2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessari provvedimenti esecutivi riguardo alle variabili e alle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il 2005, va fissato l'elenco di variabili target secondarie, la specificazione dei codici e le definizioni delle variabili del modulo "trasmissione intergenerazionale della povertà" (soprattutto, grado di istruzione e occupazione dei genitori nonché ambiente familiare durante l'infanzia, in quanto elementi chiave che influenzano l'emarginazione sociale e i rischi di povertà nell'età adulta).

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2005 riguardanti la "trasmissione intergenerazionale della povertà" da includere nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) dovranno conformarsi a quanto esposto in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento, i termini "unità", "modalità di raccolta dei dati", "periodo di riferimento" e "definizioni" sono fissati e applicati come segue.

1. Unità

Vanno fornite informazioni per tutti i membri della famiglia attuali o, eventualmente, per tutti i dichiaranti selezionati, di età compresa tra 24 e 66 anni.

2. Modalità di raccolta dei dati

A causa delle caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (quelle rilasciate da sostituti di persone temporaneamente assenti o non in grado di rispondere restano un'eccezione) o informazioni estratte da registri.

3. Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è quello in cui l'intervistato era un adolescente, tra i 12 e i 16 anni d'età. Se il dichiarante esita o chiede un'età specifica, si usi l'età di 14 anni.

4. Definizioni

a) Padre: persona di sesso maschile che l'intervistato, quando era adolescente, considerava suo padre.

b) Madre: persona di sesso femminile che l'intervistato, quando era adolescente, considerava sua madre.

c) Fratelli: fratelli e sorelle che vivevano nella stessa famiglia dell'intervistato, quando quest'ultimo era adolescente.

d) Principale: (nelle locuzioni: composizione principale della famiglia, tipo di attività principale e occupazione principale) si riferisce alla situazione durata più a lungo quando l'intervistato era adolescente. Se questi è incerto su quale situazione sia durata più a lungo, si adotta la situazione che ricorda meglio.

SETTORI ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

>SPAZIO PER TABELLA>

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