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Document 32004L0095

Direttiva 2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 301 del 28.9.2004, p. 42–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 210–218 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/95/oj

28.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/42


DIRETTIVA 2004/95/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.

(4)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(5)

Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Esse riguardano il bifentrin, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2002/79/CE della Commissione (3), e il famoxadone, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2003/60/CE della Commissione (4).

(6)

L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (5). Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7)

L’esposizione acuta dei consumatori al famoxadone, per il quale esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di famoxadone indica che la fissazione delle quantità massime di residui di cui trattasi non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. Nel caso del bifentrin, l’esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(8)

È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

(9)

La direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(10)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per famoxadone conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie dovrebbero diventare definitive.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui di antiparassitari per il bifentrin e il famoxadone indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

(3)  GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

(4)  GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

(5)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO

«Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Bifentrin

Famoxadone

1.   

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,1

0,02 (1)  (2)

Pompelmi e pomeli

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altro

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Mandorle

 

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di anacardio

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecàn

 

 

Pinoli o semi di pino domestico

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altro

 

 

iii)

POMACEE

0,3

0,02 (1)  (2)

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altro

 

 

iv)

DRUPACEE

0,2

0,02 (1)  (2)

Albicocche

 

 

Ciliegie

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

Prugne

 

 

Altro

 

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

0,2

2 (2)

Uve da tavola

 

 

Uve da vino

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,5

0,02 (1)  (2)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

0,02 (1)  (2)

More

0,3

 

More di rovo

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

0,3

 

Altro

0,05 (1)

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

Uva spina

 

 

Altro

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

vi)

FRUTTA VARIA

 

0,02 (1)  (2)

Avocadi

 

 

Banane

0,1

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litci

 

 

Manghi

 

 

Olive

 

 

Passiflore

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altro

0,05 (1)

 

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Bietola rossa (o da orto)

 

 

Carote

 

 

Sedani-rapa

 

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica

 

 

Patate dolci

 

 

Rutabaga

 

 

Rape

 

 

Igname

 

 

Altro

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Agli

 

 

Cipolle

 

 

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altro

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

a)

Solanacee

0,2

 

Pomodori

 

1 (2)

Peperoni

 

 

Melanzane

 

0,2 (2)

Altro

 

0,02 (1)  (2)

b)

Cucurbitacee (buccia commestibile)

0,1

0,2 (2)

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altro

 

 

c)

Cucurbitacee (buccia non commestibile)

0,05 (1)

 

Meloni

 

0,3 (2)

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altro

 

0,02 (1)  (2)

d)

Mais dolce

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

iv)

CAVOLI

 

0,02 (1)  (2)

a)

Cavoli a infiorescenza

0,2

 

Cavoli broccoli

 

 

Cavolfiori

 

 

Altro

 

 

b)

Cavoli da testa

1

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

Cavoli cappucci

 

 

Altro

 

 

c)

Cavoli da foglia

0,05 (1)

 

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altro

 

 

d)

Kohlrabi

0,05 (1)

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

0,02 (1)  (2)

a)

Lattughe e simili

2

 

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

 

Scarola

 

 

Altro

 

 

b)

Spinaci e simili

0,05 (1)

 

Spinaci

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

Altro

 

 

c)

Crescione acquatico

0,05 (1)

 

d)

Cicoria Witloof

0,05 (1)

 

e)

Erbe fresche

0,05 (1)

 

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

 

 

Foglie di sedano

 

 

Altro

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

0,02 (1)  (2)

Fagioli (non sgranati)

0,5

 

Fagioli (sgranati)

 

 

Piselli (non sgranati)

0,1

 

Piselli (sgranati)

 

 

Altro

0,05 (1)

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

 

 

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

 

 

Rabarbaro

 

 

Altro

 

 

viii)

FUNGHI

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi non coltivati

 

 

3.

Legumi da granella

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Altro

 

 

4.

Semi oleosi

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

 

 

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Altro

 

 

5.

Patate

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

(foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

5

0,05 (1)  (2)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

10

0,05 (1)  (2)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


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