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Document 32004L0088
Commission Directive 2004/88/EC of 7 September 2004 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress Text with EEA relevance
Direttiva 2004/88/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2004/88/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 287 del 8.9.2004, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 118–119
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
8.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/5 |
DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2004
recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché non era stata ultimata la valutazione dei rischi di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2), il periodo di inclusione nell’allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE delle sostanze muschio xilene e muschio chetone era stato esteso fino al 30 settembre 2004. |
(2) |
In data 8 gennaio 2004 il comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente ha adottato un parere sui risultati della valutazione dei rischi relativa al muschio xilene e al muschio chetone effettuata in conformità del regolamento (CEE) 793/93. |
(3) |
Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha confermato che il muschio xilene può essere sicuramente impiegato nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all'1 % nel «parfum», allo 0,4 % nell’«eau de toilette» e allo 0,03 % negli altri prodotti, e che il muschio chetone può essere impiegato sicuramente nei prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito pari all’1,4 % nel «parfum», allo 0,56 % nell’«eau de toilette» e allo 0,042 % negli altri prodotti. |
(4) |
Per tale motivo è necessario includere il muschio xilene ed il muschio chetone nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE, mentre devono essere eliminate le voci corrispondenti nella parte 2 dello stesso allegato. |
(5) |
La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).
(2) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:
1) |
Nella parte 2 sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 61 e 62. |
2) |
Nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d’ordine 96 e 97:
|