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Document 32004L0061

Direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 127 del 29.4.2004, p. 81–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/61/oj

32004L0061

Direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0081 - 0091


Direttiva 2004/61/CE della Commissione

del 26 aprile 2004

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 79/117/CEE(4) del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2003/807(5), sono vietati l'uso e la commercializzazione nella Comunità europea dei seguenti antiparassitari: ossido mercurico, cloruro mercuroso (calomelano), altri composti inorganici del mercurio, alchil derivati dal mercurio, alcoxialchil e aril derivati dal mercurio, aldrin, clordano, dieldrin, esaclorocicloesano (HCH), esaclorobenzene, camfeclor (toxafene), ossido di etilene, nitrofen, 1,2-dibromoetano, 1,2-dicloroetano, dinoseb e binapacril. Tenuto conto della presenza di questi antiparassitari sul mercato internazionale, è prudente fissare le quantità massime di residui al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti. Non è possibile distinguere alcuni composti del mercurio dai composti provenienti da contaminazione ambientale.

(2) Ove la legge non consenta l'uso di un antiparassitario e non ne siano pertanto ammessi residui, è opportuno che la quantità massima di residui definita al limite inferiore di determinazione analitica per i prodotti freschi venga altresì applicata ai prodotti composti e lavorati.

(3) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni in merito alla metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(4) Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 4

I limiti massimi di residui elencati nell'allegato della presente direttiva si aggiungono a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro otto mesi dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni trascorsi nove mesi dall'adozione della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all' atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.

(4) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

(5) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

">SPAZIO PER TABELLA>"

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