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Document 32004L0055

Direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 114 del 21.4.2004, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/55/oj

32004L0055

Direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 21/04/2004 pag. 0018 - 0018


Direttiva 2004/55/CE della Commissione

del 20 aprile 2004

che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 66/401/CEE contiene un elenco dei generi e delle specie di piante considerate foraggere ai sensi della direttiva. L'elenco comprende gli ibridi risultanti dall'incrocio della festuca dei prati (Festuca pratensis Hudson) con il loglio italico (Lolium multiflorum Lam).

(2) Occorre ampliare il campo d'applicazione della direttiva 66/401/CEE per includervi gli incroci di Festuca spp. con Lolium spp.

(3) La direttiva citata ha stabilito, fra le condizioni a cui devono soddisfare le sementi, la facoltà germinativa minima (percentuale del seme puro) delle sementi di favino (Vicia faba L.).

(4) La facoltà germinativa minima delle sementi di favino (Vicia faba L.) attualmente ottenuta nella Comunità è inferiore a quella stabilita dalla direttiva 66/401/CEE.

(5) Occorre pertanto modificare la direttiva 66/401/CEE.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), i termini:

">SPAZIO PER TABELLA>"

sono sostituiti dai termini:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Gli allegati II e IV sono modificati come segue:

a) nella colonna 2 della tabella figurante nella sezione I.2.A dell'allegato II, alla voce corrispondente a Vicia faba la cifra "85" è sostituita dalla cifra "80";

b) ai punti Ia) 4 e Ic) 4 della sezione A dell'allegato IV è aggiunta la seguente frase:

"Nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

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