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Document 32004E0661

2004/661/PESC: Posizione comune 2004/661/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 301 del 28.9.2004, p. 67–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 343–345 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2006; abrogato da 32006E0276

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/661/oj

28.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/67


POSIZIONE COMUNE 2004/661/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'UE ribadisce di essere seriamente preoccupata per il continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Bielorussia.

(2)

Rammentando le conclusioni del Consiglio del 15 settembre 1997, l'UE sottolinea l'importanza che annette al progresso politico, sociale ed economico della Bielorussia verso una democrazia rispettosa dello stato di diritto e dei diritti umani, in modo che il paese possa occupare il posto che gli spetta in Europa.

(3)

Nel riaffermare l'interesse per un dialogo costruttivo con la Bielorussia, l'UE ritiene che il fatto che non sia stata finora svolta o neppure avviata alcuna indagine indipendente, esauriente e affidabile sui reati denunciati dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel rapporto adottato il 28 aprile 2004 («rapporto Pourgourides») costituisca un altro grave rovescio per lo stato di diritto in Bielorussia.

(4)

Il governo della Bielorussia ha costantemente ignorato i richiami dell'UE, l'ultimo dei quali nella dichiarazione del 14 maggio 2004, del Consiglio d'Europa e di altri volti ad avviare tale indagine indipendente.

(5)

Il rapporto Pourgourides, esauriente e documentato, menziona esplicitamente l'attuale procuratore generale della Bielorussia, ex Segretario del consiglio di sicurezza, Victor Sheyman, il Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, ex Ministro dell'interno, Yury Sivakov e il colonnello Dmitri Pavlichenko, appartenente ad un'unità speciale del Ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia, quali persone chiave nella sparizione di quattro notabili del paese nel 1999/2000 e nell'ostruzione alla giustizia che ne è conseguita.

(6)

I principali responsabili delle sparizioni sono rimasti impuniti.

(7)

Pertanto, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia, il Consiglio ha deciso di applicare sanzioni mirate sotto forma di restrizioni all'ammissione di queste persone che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili delle sparizioni e del successivo occultamento. L'UE si riserva di vagliare ulteriori misure restrittive in una fase successiva.

(8)

L'UE rivedrà la sua posizione alla luce degli sviluppi futuri, tenendo presente la disponibilità delle competenti autorità bielorusse a sottoporre le sparizioni ad un'indagine esauriente e trasparente e di tradurre in giudizio i responsabili dei reati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato, che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili della sparizione di quattro notabili in Bielorussia nel 1999/2000 e del successivo occultamento, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione o

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'UE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

6.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

Articolo 3

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1)

SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946, nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, procuratore generale della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, ufficiale delle forze speciali della Bielorussia, nato a Vitebsk nel 1966.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.


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