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Document 32004E0570

2004/570/PESC: Azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

GU L 252 del 28.7.2004, p. 10–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 162–166 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/570/oj

28.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/10


AZIONE COMUNE 2004/570/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha annunciato che l'Unione europea è pronta a inviare una missione PESD in Bosnia-Erzegovina, inclusa una componente militare.

(2)

L'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina prevede, tra l'altro, modalità per l'istituzione di una forza militare multinazionale di attuazione.

(3)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/569/PESC relativa al mandato del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina (1). Il rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) in Bosnia-Erzegovina promuoverà il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

(4)

L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alle misure di polizia dell'Unione europea (2) (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. La missione dell'EUPM è di costruire e potenziare le capacità di polizia locale, specialmente a livello statale e nella lotta alla criminalità organizzata.

(5)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha approvato il concetto generale di una missione PESD in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare.

(6)

Il 17-18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una politica globale verso la Bosnia-Erzegovina.

(7)

I Capi di Stato e di Governo, riuniti al vertice NATO del 28-29 giugno 2004 a Istanbul, hanno deciso di concludere l'operazione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina entro la fine del 2004.

(8)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1551 (2004), adottata il 9 luglio 2004, accoglie con favore l'intenzione dell'Unione europea di avviare una missione UE in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare, a partire dal dicembre 2004, a norma della lettera del Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda e Presidente del Consiglio dell'UE alla Presidenza del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso inoltre che gli accordi sullo statuto delle Forze armate, attualmente contenuti nell'appendice B dell'allegato 1-A dell'accordo per la pace, si applicano temporaneamente alla proposta missione dell'UE ed alle sue forze, a decorrere dalla loro costituzione in Bosnia-Erzegovina, in attesa del pertinente contributo delle parti dell'accordo.

(9)

Il Consiglio ha convenuto che l'operazione militare dell'UE dovrebbe fornire un deterrente, continuare a rispondere alla responsabilità di svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP) e contribuire, in linea con il suo mandato, a un ambiente sicuro necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) e dal processo di stabilizzazione e associazione (PSA).

(10)

L'operazione dovrebbe rafforzare l'approccio globale dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina e sostenere i progressi verso l'integrazione nell'UE che questo paese compirà grazie ai suoi sforzi, con l'obiettivo a medio termine della firma di un accordo di stabilizzazione e associazione.

(11)

L'operazione militare UE dovrebbe disporre della piena autorità, esercitata attraverso il comandante della forza, per svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 del GFAP, ossia controllare l'attuazione degli aspetti militari del GFAP, valutare se le Parti non rispettano le disposizioni e porvi rimedio.

(12)

Oltre ai contatti già stabiliti in relazione alle attività dell'UE in Bosnia-Erzegovina, l'UE dovrà mantenere strette consultazioni con le autorità bosniache, in particolare con il Ministro della difesa riguardo alla condotta dell'operazione militare dell'UE.

(13)

Le consultazioni con la NATO procederanno in conformità delle pertinenti disposizioni stabilite nello scambio di lettere del 17 marzo 2003 tra il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) e il Segretario generale della NATO. In un successivo scambio di lettere rispettivamente il 30 giugno e l'8 luglio 2004, il Consiglio del Nordatlantico (NAC) ha convenuto di mettere a disposizione il vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR) in veste di comandante dell'operazione UE e di stabilire la sede del comando operativo (OHQ) dell'UE presso SHAPE.

(14)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina e assicurarne la direzione strategica nonché adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'Unione europea.

(15)

In conformità degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR, ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull'Unione europea, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica esercitati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del trattato sull'Unione europea.

(16)

Gli Stati terzi dovrebbero partecipare all'operazione militare dell'UE conformemente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo.

(17)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa dovrebbero essere a carico degli Stati membri in conformità della decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (3) (in prosieguo denominato «ATHENA»).

(18)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea richiede l'indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi che l'UE deve mettere a disposizione. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale incluso in un bilancio da approvare conformemente ai principi fissati da ATHENA.

(19)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e pertanto non partecipa al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   Previa un'ulteriore decisione del Consiglio in merito all'avvio dell'operazione, una volta prese tutte le pertinenti decisioni, l'Unione europea conduce un'operazione militare in Bosnia-Erzegovina, denominata «ALTHEA», per fornire un deterrente, continuare a rispondere alla responsabilità di svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 dell'accordo quadro generale per la pace (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e per contribuire, in linea con il suo mandato, a un ambiente sicuro in Bosnia-Erzegovina, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR e dal PSA. Tale operazione fa parte della missione generale PESD in Bosnia-Erzegovina.

2.   La forza schierata a tale scopo opera conformemente al concetto generale approvato dal Consiglio.

3.   L'operazione militare UE è svolta avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO, in base a quanto concordato con la NATO.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione UE

L'ammiraglio Rainer FEIST, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (D-SACEUR) è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo dell'UE ha sede presso il Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE).

Articolo 4

Nomina del comandante della forza

Il maggiore generale A. David LEAKEY è nominato comandante della forza dell'UE.

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell'operazione

Il Consiglio decide l'avvio dell'operazione militare UE a seguito dell'approvazione del piano operativo, delle regole di ingaggio e delle ulteriori decisioni necessarie.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. L'autorizzazione include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare UE.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal Presidente del Comitato militare dell'Unione europea relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può, se del caso, invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione e/o della forza UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell'UE

1.   L'operazione è parte di una presenza strettamente coordinata dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Il Consiglio promuove la massima coerenza ed efficacia dello sforzo dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Fatta salva la competenza della Comunità, l'EUSR promuove il coordinamento politico globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina. L'EUSR presiede un gruppo di coordinamento composto da tutti gli attori UE presenti sul campo, compreso il comandante delle forze dell'UE, al fine di coordinare gli aspetti dell'azione UE inerenti all'attuazione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell'UE tiene conto del parere politico a livello locale dell'EUSR, specialmente riguardo a questioni in cui l'EUSR ha un ruolo particolare e dichiarato, e cerca di tenere conto, nei limiti del suo mandato, di qualsiasi richiesta proveniente dallo stesso EUSR.

3.   Il comandante della forza dell'UE si tiene in collegamento con l'EUPM secondo le esigenze.

Articolo 8

Direzione militare

1.   Il Comitato militare dell'UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione dell'UE e/o della forza dell'UE.

3.   Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 9

Relazioni con la Bosnia-Erzegovina

L'SG/AR e l'EUSR in Bosnia-Erzegovina agiscono, ciascuno nell'ambito del rispettivo mandato, in qualità di punti di contatto primari con le autorità della Bosnia-Erzegovina per questioni attinenti all'attuazione della presente azione comune. La Presidenza è informata regolarmente e tempestivamente in merito a tali contatti. Il comandante della forza dell'UE tiene i contatti con le autorità locali, in stretto coordinamento con l'EUSR per le questioni attinenti alla sua missione.

Articolo 10

Coordinamento e contatti

Fatta salva la catena di comando, i comandanti dell'UE si coordinano strettamente con l'EUSR in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'operazione militare dell'UE con il quadro più generale delle attività dell'UE in Bosnia-Erzegovina. In tale contesto, i comandanti dell'UE si tengono in collegamento, se opportuno, con altri attori internazionali nella regione.

Articolo 11

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in conformità degli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo:

i membri europei della NATO non appartenenti all'UE e il Canada partecipano all'operazione militare dell'UE se lo desiderano;

i paesi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere invitati a partecipare all'operazione militare dell'UE secondo le modalità convenute;

partner potenziali e altri paesi terzi possono essere anch'essi invitati a partecipare all'operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. L'SG/AR, che assiste la Presidenza, può negoziare tali modalità a suo nome. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

4.   I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora i paesi terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da ATHENA.

2.   Ai fini della presente operazione militare dell'UE:

le caserme e gli alloggi delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni,

le spese relative al trasporto delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni.

3.   Senza pregiudizio del finanziamento di eventuali future operazioni e alla luce dei requisiti specifici di questa operazione, il Consiglio può, alla luce del processo di costituzione delle Forze, riconsiderare la questione del finanziamento della Forza operativa multinazionale Nord.

4.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare UE è di 71 700 000 EUR.

5.   Le procedure di approvvigionamento per operazione militare dell'UE sono aperte a offerenti degli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione.

Articolo 13

Relazioni con la NATO

1.   Le relazioni con la NATO si svolgono in conformità delle pertinenti disposizioni stabilite nello scambio di lettere del 17 marzo 2003 tra il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il Segretario generale della NATO.

2.   L'intera catena di comando della forza dell'UE rimane soggetta al controllo politico e alla direzione strategica dell'UE durante tutta l'operazione militare dell'UE, dopo la consultazione tra l'UE e la NATO. In tale contesto il comandante dell'operazione dell'UE riferisce in merito allo svolgimento dell'operazione soltanto agli organi dell'UE. La NATO è informata degli sviluppi della situazione dagli organi competenti, in particolare dal CPS e dal CEUMC.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni alla NATO e a paesi terzi

1.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alla NATO e ai paesi terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere ai paesi terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione e soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 15

Azione della Comunità

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di dirigere, se del caso, le sue azioni verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune.

Articolo 16

Processo di riesame

1.   Nell'ambito del processo di riesame della missione dell'UE è eseguito a cadenza semestrale un riesame

che consenta al CPS di stabilire, alla luce della situazione sotto il profilo della sicurezza e tenuto conto della consulenza fornita dall'HR/EUSR e dal comandante della forza dell'UE tramite la catena di comando nonché previa consulenza militare dell'EUMC, le eventuali modifiche da apportare in termini di dimensioni, mandato e compiti dell'operazione militare dell'UE e il momento in cui essa dovrebbe terminare;

che consenta al CPS di stabilire, alla luce della situazione sotto il profilo della sicurezza e tenuto conto della consulenza fornita dall'HR/EUSR, dal comandante della forza dell'UE e dal capomissione dell'EUPM, e in base alla consulenza dell'EUMC e del CIVCOM, se tutta o parte della capacità di tipo unità integrata di polizia debba essere riposizionata nel settore di competenza dell'EUSR per compiti a sostegno dello stato di diritto, tra cui il sostegno dell'Agenzia nazionale per la protezione e l'informazione (SIPA). In questo caso la composizione delle missioni militari e di polizia è riveduta.

2.   Il Consiglio valuta entro il 31 dicembre 2005 la continuazione dell'operazione.

Articolo 17

Entrata in vigore e termine

1.   La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

2.   L'operazione militare dell'UE termina ad una data che sarà decisa dal Consiglio.

3.   La presente azione comune è abrogata previo rischieramento di tutte le forze dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.


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