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Document 32004E0487

Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

GU L 162 del 30.4.2004, p. 116–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogato da 32015D1782

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/487/oj

32004E0487

Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0116 - 0117


Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio

del 29 aprile 2004

concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1521(2003) con la quale il Consiglio di sicurezza rivede la propria azione in virtù del capitolo VII, ponendo un termine alle misure stabilite nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1343(2001) e risoluzioni correlate e stabilendo misure restrittive rivedute da imporre nei confronti della Liberia.

(2) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC(1) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia.

(3) Il 12 marzo 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1532(2004) con la quale ha disposto il congelamento dei fondi, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da Charles Taylor, Jewell Howard Taylor e Charles Taylor Jr. e/o dalle altre persone indicate dal Comitato istituito in virtù della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresi i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche detenuti dalle entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi, ovvero dalle persone che agiscano per conto o su incarico di questi, indicate dal Comitato istituito in virtù della suddetta risoluzione UNSCR 1521.

(4) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione UNSCR 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.

(5) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite nella risoluzione UNSCR 1532(2004) sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dall'ex presidente liberiano Charles Taylor, dai suoi stretti familiari, in particolare Jewell Howard Taylor e Charles Taylor Jr., dagli alti funzionari dell'ex regime di Taylor e da qualsiasi persona fisica ad essi associata, compresi i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche detenuti dalle entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi, ovvero dalle persone che agiscano per conto o su incarico di questi, indicate dal Comitato istituito in virtù del paragrafo 21 della risoluzione UNSCR 1521 (2003) (di seguito "il Comitato").

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1.

3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) esclusivamente per il pagamento di onorari ragionevoli e per il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e che il Comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché la relativa autorità competente abbia comunicato la decisione in tal senso al Comitato e che questo l'abbia approvata;

e) oggetto di un vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere usati per soddisfare detto vincolo o decisione, a condizione che esso sia anteriore all'11 marzo 2004, che non vada a beneficio di una delle persone di cui al paragrafo 1 né di una persona o entità indicata dal Comitato e che la relativa autorità competente l'abbia comunicato al Comitato.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

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