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Document 32004D0824

2004/824/CE: Decisione della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 4421]Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 358 del 3.12.2004, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 269M del 14.10.2005, p. 58–63 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011D0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/824/oj

3.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2004

che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/824/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità. Tali condizioni variano in funzione dello statuto sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.

(2)

La decisione 2004/203/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (2), definisce il modello di certificato di accompagnamento di tali animali all’atto della loro introduzione nella Comunità, il quale è stato oggetto di rettifica (3).

(3)

La decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4) consente, fino al 1o ottobre 2004, la coesistenza di certificati rilasciati in conformità con il regolamento (CE) n. 998/2003 o con le norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

(4)

In forza della decisione 2004/650/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta (5), Malta è stata aggiunta all’elenco dei paesi di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento. Di conseguenza, le disposizioni specifiche applicabili all'introduzione di animali da compagnia in Irlanda, Svezia e Regno Unito vanno estese anche a Malta.

(5)

Per ragioni di chiarezza, va abrogata la decisione 2004/203/CE e sostituita con la presente decisione.

(6)

Alla luce della natura altamente specifica degli animali e dei movimenti in causa, occorre facilitare la compilazione e l’utilizzo del certificato a veterinari e viaggiatori interessati.

(7)

Dal momento che il regolamento (CE) n. 998/2003 e la decisione 2004/203/CE, sostituita dalla presente decisione, sono applicabili a partire dal 3 luglio 2004, avrà applicazione immediata anche la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La presente decisione stabilisce il modello di certificato da impiegare e le modalità del suo utilizzo, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo il disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   Il modello di certificato figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Il certificato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di animali domestici da compagnia delle specie cani, gatti e furetti (in appresso «animali da compagnia») provenienti:

a)

da tutti i paesi terzi e introdotti in uno Stato membro diverso da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, e

b)

dai paesi terzi elencati all’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 e introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito. Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da paesi terzi o preparati in paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, e destinati all’Irlanda, a Malta, alla Svezia o al Regno Unito, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello stabilito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (6), in provenienza da paesi terzi figuranti all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, che abbiano comunicato ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto al posto del certificato.

3.   Lasciando impregiudicate le norme applicabili ai movimenti con destinazione Malta, gli Stati membri accettano il certificato conforme al modello di cui all’allegato della decisione 2004/203/CE.

Articolo 3

1.   Il certificato, di cui all’articolo 1, consta di un’unica pagina redatta quanto meno nella lingua dello Stato membro di destinazione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di arrivo o in inglese.

2.   Il certificato, di cui all’articolo 1, è rilasciato secondo le modalità in appresso:

a)

le parti da I a V del certificato devono essere:

i)

compilate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del paese speditore o

ii)

compilate e firmate da un medico veterinario autorizzato dall’autorità competente e, successivamente, vistate dall’autorità competente;

b)

le parti VI e VII, se del caso, devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all’esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore.

3.   Il certificato va corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia conforme, in cui figurino i dati di identificazione dell'animale in questione, quelli relativi alle sue vaccinazioni e il risultato del test sierologico.

4.   Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari, per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest’ultima data è antecedente.

Articolo 4

La vaccinazione prevista nella parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato, prodotto almeno in conformità delle norme descritte nell’edizione più recente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

Articolo 5

1.   Gli Stati membri fanno sì che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applichino unicamente agli animali da compagnia provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, di tale regolamento, in caso di:

trasferimento diretto verso lo Stato membro d’arrivo oppure

trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di destinazione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell’allegato II, parte B sezione 2 o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   In deroga al paragrafo 1, il trasferimento può includere il transito, per via aerea o marittima, in un paese terzo non figurante nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, purchè l’animale non fuoriesca dal perimetro di un aereoporto internazionale in tale paese o resti confinato a bordo.

Articolo 6

La decisione 2004/203/CE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 6 dicembre 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

(2)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).

(3)  GU L 111 del 17.4.2004, pag. 83.

(4)  GU L 237 del 8.7.2004, pag. 21.

(5)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.

(6)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Modello di certificato sanitario applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, a norma del disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

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