Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0822

    2004/822/PESC: Decisione BiH/5/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 novembre 2004, che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    GU L 153M del 7.6.2006, p. 229–230 (MT)
    GU L 357 del 2.12.2004, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/822/oj

    2.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 357/39


    DECISIONE BiH/5/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

    del 3 novembre 2004

    che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    (2004/822/PESC)

    IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

    viste la decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1) e la decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'Albania, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'Albania.

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

    (3)

    Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    Albania

    Argentina

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Marocco

    Nuova Zelanda

    Norvegia

    Romania

    Svizzera

    Turchia».

    Articolo 2

    L'allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Albania

    Argentina

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Marocco

    Nuova Zelanda

    Norvegia

    Romania

    Svizzera

    Turchia».

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 2004.

    Per il Comitato politico e di sicurezza

    Il presidente

    A. HAMER


    (1)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

    (2)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.


    Top