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Document 32004D0762

    2004/762/CE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2004) 4398]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 337 del 13.11.2004, p. 70–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 302–303 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrog. impl. da 32005D0393

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/762/oj

    13.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/70


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2004

    che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna

    [notificata con il numero C(2004) 4398]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/762/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 12,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3), è stata adottata alla luce della situazione relativa a tale epizoozia nelle regioni comunitarie colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita contemplato nella direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni, in provenienza da tali zone o in attraversamento di queste.

    (2)

    Al fine di ridurre i rischi di diffusione della febbre catarrale degli ovini, nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere possibile proclamare divieti di spostamento per ragioni epidemiologiche.

    (3)

    In Andalusia e in Estremadura, nel sud della Spagna, è stata recentemente rilevata la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini.

    (4)

    In conformità alla direttiva 2000/75/CE e tenuto conto della situazione geografica, ecologica e epizooziologica delle regioni spagnole recentemente colpite da focolai di febbre catarrale degli ovini, l’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I della decisione 2003/828/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungervi una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente anche tali regioni. La decisione 2003/828/CE va modificata di conseguenza.

    (5)

    Inoltre, per motivi di coerenza epidemiologica, sebbene in Portogallo non siano stati osservati focolai di febbre catarrale degli ovini, della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero fare parte anche determinate regioni del Portogallo. Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della malattia, i movimenti di animali dalla parte spagnola a quella portoghese della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere vietati.

    (6)

    La direttiva 90/425/CEE stabilisce che all’insorgere di una epizoozia nella Comunità possono essere adottati in via temporanea alcuni provvedimenti cautelari. La decisione 2004/697/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini o bluetongue in Spagna (4), è stata adottata in seguito all’insorgere di tale epizoozia in alcune province della Spagna nel 2004. Conformemente a tale decisione i provvedimenti sono stati sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali che si è riunito il 19 ottobre 2004. Alla luce dei recenti sviluppi, i provvedimenti cautelari adottati con la decisione 2004/697/CE devono essere abrogati e sostituiti dalla decisione 2003/828/CE nella versione modificata dalla presente decisione.

    (7)

    Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali durante la riunione prevista per l'11 novembre.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:

    1.

    All’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «La presente decisione non incide sui movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fatte salve eventuali altre disposizioni contrarie.».

    2.

    L’articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D, E e F figura all'allegato I.

    Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

    Per la zona soggetta a restrizioni F, figurante all’allegato I, i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini da un territorio situato in Spagna a un territorio situato in Portogallo sono vietati salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti.».

    3.

    All’allegato I, è aggiunta la seguente zona soggetta a restrizioni F:

    «Zona F

     

    SPAGNA:

    Provincia di Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz,

    Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de la Jara e Los Navalmorales),

    Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).

     

    PORTOGALLO:

    Direzione regionale per l’agricoltura dell’Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião (feguesias di Gavião, Atalaia, Margem e Comenda),

    Direzione regionale per l’agricoltura do Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, (freguesias di Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto e Parreira), Constância (freguesia di Sta Margarida de Coutada) e Abrantes (freguesias di Tramagal, S. Miguel do Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, Alvega, S. Facundo, Vale das Mós e Bemposta).».

    Articolo 2

    La decisione 2004/697/CE è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 16 novembre 2004.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/550/CE (GU L 244 del 16.7.2004, pag. 51).

    (4)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 96.


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