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Document 32004D0762
2004/762/EC: Commission Decision of 12 November 2004 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals from and inside a restricted zone in Spain and Portugal, in relation to outbreaks of bluetongue in Spain (notified under document number C(2004) 4398)Text with EEA relevance
2004/762/CE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2004) 4398]Testo rilevante ai fini del SEE
2004/762/CE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2004) 4398]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 337 del 13.11.2004, p. 70–71
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 302–303
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrog. impl. da 32005D0393
13.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/70 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2004
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna
[notificata con il numero C(2004) 4398]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/762/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 12,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3), è stata adottata alla luce della situazione relativa a tale epizoozia nelle regioni comunitarie colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita contemplato nella direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni, in provenienza da tali zone o in attraversamento di queste. |
(2) |
Al fine di ridurre i rischi di diffusione della febbre catarrale degli ovini, nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere possibile proclamare divieti di spostamento per ragioni epidemiologiche. |
(3) |
In Andalusia e in Estremadura, nel sud della Spagna, è stata recentemente rilevata la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini. |
(4) |
In conformità alla direttiva 2000/75/CE e tenuto conto della situazione geografica, ecologica e epizooziologica delle regioni spagnole recentemente colpite da focolai di febbre catarrale degli ovini, l’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I della decisione 2003/828/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungervi una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente anche tali regioni. La decisione 2003/828/CE va modificata di conseguenza. |
(5) |
Inoltre, per motivi di coerenza epidemiologica, sebbene in Portogallo non siano stati osservati focolai di febbre catarrale degli ovini, della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero fare parte anche determinate regioni del Portogallo. Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della malattia, i movimenti di animali dalla parte spagnola a quella portoghese della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere vietati. |
(6) |
La direttiva 90/425/CEE stabilisce che all’insorgere di una epizoozia nella Comunità possono essere adottati in via temporanea alcuni provvedimenti cautelari. La decisione 2004/697/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini o bluetongue in Spagna (4), è stata adottata in seguito all’insorgere di tale epizoozia in alcune province della Spagna nel 2004. Conformemente a tale decisione i provvedimenti sono stati sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali che si è riunito il 19 ottobre 2004. Alla luce dei recenti sviluppi, i provvedimenti cautelari adottati con la decisione 2004/697/CE devono essere abrogati e sostituiti dalla decisione 2003/828/CE nella versione modificata dalla presente decisione. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali durante la riunione prevista per l'11 novembre. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:
1. |
All’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione non incide sui movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fatte salve eventuali altre disposizioni contrarie.». |
2. |
L’articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D, E e F figura all'allegato I. Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione. Per la zona soggetta a restrizioni F, figurante all’allegato I, i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini da un territorio situato in Spagna a un territorio situato in Portogallo sono vietati salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti.». |
3. |
All’allegato I, è aggiunta la seguente zona soggetta a restrizioni F: «Zona F
|
Articolo 2
La decisione 2004/697/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 novembre 2004.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/550/CE (GU L 244 del 16.7.2004, pag. 51).
(4) GU L 316 del 15.10.2004, pag. 96.