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Document 32004D0761

    2004/761/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini [notificata con il numero C(2004) 4091]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 337 del 13.11.2004, p. 64–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 296–301 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/761/oj

    13.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/64


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2004

    recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini

    [notificata con il numero C(2004) 4091]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/761/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 94/433/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini (2) è stata modificata a più riprese.

    (2)

    Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/24/CEE è necessario disporre di definizioni precise; è pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le categorie secondo cui devono essere ripartiti i risultati dell’indagine, nonché stabilire le classi d’ampiezza e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a intervalli regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto».

    (3)

    Ai sensi della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati ad effettuare le indagini di maggio/giugno o di novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino. Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio bovino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono essere autorizzati a rinunciare alle indagini di maggio/giugno o di novembre/dicembre o a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno. Infine, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, ad effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi di maggio/giugno.

    (4)

    Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga.

    (5)

    A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche ed estendere talune deroghe ai succitati nuovi Stati membri.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS.

    (7)

    Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 94/432/CE.

    (8)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

    2.   L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE verte su quanto segue:

    a)

    le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

    b)

    le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

    3.   Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4), dello Stato membro interessato.

    Articolo 2

    Le definizioni delle categorie di bovini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/24/CEE figurano nell’allegato I della presente decisione.

    Articolo 3

    Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato II della presente decisione. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio bovino è inferiore all’1 % del patrimonio bovino nazionale.

    Articolo 4

    Le classi di ampiezza dei capi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE figurano nell’allegato III della presente decisione.

    Articolo 5

    Il peso morto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE è il peso a freddo della carcassa di un animale macellato dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione degli organi genitali esterni, delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda, dei rognoni e del rispettivo grasso nonché delle mammelle.

    Articolo 6

    1.   Gli Stati membri autorizzati ad effettuare le indagini di maggio/giugno o di novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino sono elencati nell’allegato IV, lettera a), della presente decisione.

    2.   Gli Stati membri autorizzati ad effettuare solo l’indagine di novembre/dicembre sono elencati nell’allegato IV, lettera b), della presente decisione.

    3.   Gli Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno sono elencati nell’allegato IV, lettera c), della presente decisione.

    4.   Gli Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati dell'indagine di maggio/giugno sono elencati nell’allegato IV, lettera d), della presente decisione.

    Articolo 7

    La decisione 94/433/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 179 del 13.7.1994, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (3)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48).


    ALLEGATO I

    DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

     

    Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE

    Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/24/CEE

    Vitelli

    A.a)

    Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli.

    La definizione di vitelli figura al punto A nella colonna seguente

    A.

    Vitelli

    Animali domestici della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg e che non hanno ancora i denti permanenti

    Tori

     

    D.

    Tori

    Bovini maschi non castrati non compresi in A

    Buoi

     

    E.

    Buoi

    Bovini maschi castrati non compresi in A

    Giovenche

    C.b)

    ba)

    Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito

    B.

    Giovenche

    Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese in A

    Giovenche da macello

    C.b)

    ba) 1)

    Giovenche allevate per la produzione di carne

     

    Altre Giovenche

    C.b)

    ba) 2)

    Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche

     

    Vacche

    C.b)

    bb)

    Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno di due anni)

    C.

    Vacche

    Bovini femmine che hanno già partorito

    Vacche da latte

    C.b)

    bb) 1)

    Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)

     

    Altre vacche

    C.b)

    bb) 2)

    Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro

     


    ALLEGATO II

    SUDDIVISIONI TERRITORIALI

    Belgio

    NUTS 2

    Repubblica ceca

    NUTS 2

    Danimarca

    Germania

    NUTS 1

    Estonia

    NUTS 2

    Grecia

    NUTS 2

    Spagna

    NUTS 2

    Francia

    NUTS 2

    Irlanda

    NUTS 2

    Italia

    NUTS 2

    Cipro

    Lettonia

    NUTS 3

    Lituania

    NUTS 2

    Lussemburgo

    Ungheria

    NUTS 2

    Malta

    NUTS 3

    Paesi Bassi

    NUTS 2

    Austria

    NUTS 2

    Polonia

    NUTS 2

    Portogallo

    NUTS 2

    Slovenia

    NUTS 2

    Slovacchia

    NUTS 2

    Finlandia

    NUTS 2

    Svezia

    NUTS 2

    Regno Unito

    NUTS 1


    ALLEGATO III

    Classi di ampiezza degli effettivi bovini detenuti

    Categorie

    Numero di bovini/detentore

    Detentori Numero

    Animali Numero

    Numero vacche da latte/detentore

    Detentori Numero

    Animali Numero

    Numero altre vacche/detentore

    Detentori Numero

    Animali Numero

    I

    1-2 (1)

     

     

    1-2 (1)

     

     

    1-2 (1)

     

     

    II

    3-9 (1)

     

     

    3-9 (1)

     

     

    3-9 (1)

     

     

    III

    1-9

     

     

    1-9

     

     

    1-9

     

     

    IV

    10-19

     

     

    10-19

     

     

    10-19

     

     

    V

    20-29

     

     

    20-29

     

     

    20-29

     

     

    VI

    30-49

     

     

    30-49

     

     

    30-49

     

     

    VII

    50-99

     

     

    50-99

     

     

    50-99

     

     

    VIII

    100- (4)

     

     

    100- (4)

     

     

    100- (4)

     

     

    IX

    100-199 (2)

     

     

    100-199 (3)

     

     

    100-199 (3)

     

     

    X

    200-299 (2)

     

     

    200-299 (3)

     

     

    200-299 (3)

     

     

    XI

    300-499 (2)

     

     

    300- (3)

     

     

    300- (3)

     

     

    XII

    500- (2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

    Totale

     

     

    Totale

     

     


    (1)  Ripartizione facoltativa: BE, CZ, DK, NL, SE, SK.

    (2)  Ripartizione facoltativa: CZ, GR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

    (3)  Ripartizione facoltativa: CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

    (4)  Ripartizione facoltativa: MT.


    ALLEGATO IV

    a)   Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di maggio/giugno o novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino

     

    Francia

     

    Italia

    b)   Stati membri autorizzati ad effettuare solo l’indagine di novembre/dicembre

     

    Portogallo

     

    Grecia

     

    Cipro

     

    Estonia

     

    Ungheria

     

    Lettonia

     

    Lituania

     

    Malta

     

    Slovacchia

     

    Slovenia

    c)   Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno

     

    Belgio

     

    Germania

     

    Paesi Bassi

     

    Svezia

    d)   Stati membri autorizzati ad effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati dell'indagine di maggio/giugno

     

    Belgio

     

    Danimarca

     

    Germania

     

    Paesi Bassi

     

    Polonia

     

    Svezia


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