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Document 32004D0760

    2004/760/CE Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino [notificata con il numero C(2004) 4090]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 337 del 13.11.2004, p. 59–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 291–295 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/760/oj

    13.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/59


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2004

    recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino

    [notificata con il numero C(2004) 4090]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/760/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 94/432/CE della Commissione del 30 maggio 1994 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (2) è stata modificata a più riprese.

    (2)

    Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/23/CEE è necessario disporre di definizioni precise; è pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio suino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a cadenze regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto».

    (3)

    Ai sensi della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino. Gli Stati membri il cui patrimonio suino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono essere autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno, in aprile, a maggio/giugno o in novembre/dicembre, o a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno. Infine, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi di un mese fisso dell'anno.

    (4)

    Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga.

    (5)

    A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche ed estendere talune deroghe ai succitati nuovi Stati membri.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS.

    (7)

    Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 94/432/CE.

    (8)

    La presente decisione è conforme al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   «Azienda agricola», ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/23/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

    2.   L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE verte su quanto segue:

    a)

    le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

    b)

    le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

    3.   Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4), dello Stato membro interessato.

    Articolo 2

    Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato I. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio suino è inferiore all’1 % del patrimonio suino nazionale.

    Articolo 3

    Le classi di ampiezza dei capi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE figurano nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 4

    La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.

    Articolo 5

    1.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino, sono elencati nell’allegato III, lettera a), della presente decisione.

    2.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre sono elencati nell’allegato III, lettera b), della presente decisione.

    3.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno sono elencati nell’allegato III, lettera c), della presente decisione.

    4.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno sono elencati nell’allegato III, lettera d), della presente decisione.

    Articolo 6

    La decisione 94/432/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 179 del 13.7.1994, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (3)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1

    (4)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48)


    ALLEGATO I

    SUDDIVISIONI TERRITORIALI

    Belgio

    NUTS 2

    Repubblica ceca

    NUTS 2

    Danimarca

    Germania

    NUTS 1

    Estonia

    NUTS 2

    Grecia

    NUTS 2

    Spagna

    NUTS 2

    Francia

    NUTS 2

    Irlanda

    NUTS 2

    Italia

    NUTS 2

    Cipro

    Lettonia

    NUTS 2

    Lituania

    NUTS 2

    Lussemburgo

    Ungheria

    NUTS 2

    Malta

    NUTS 2

    Paesi Bassi

    NUTS 2

    Austria

    NUTS 2

    Polonia

    NUTS 2

    Portogallo

    NUTS 2

    Slovenia

    NUTS 2

    Slovacchia

    NUTS 2

    Finlandia

    NUTS 2

    Svezia

    NUTS 2

    Regno Unito

    NUTS 1


    ALLEGATO II

    CLASSI DI AMPIEZZA DEGLI EFFETTIVI SUINI DETENUTI

    Categorie

    Totale suini/detentore

    Detentori Numero

    Capi Numero

    Numero di scrofe ≥ 50 kg/detentore

    Detentori Numero

    Capi Numero

    Numero suini da ingrasso ≥ 50 kg/detentore

    Detentori Numero

    Capi Numero

    I

    1-2 (1)

     

     

    1-2 (1)

     

     

    1-2 (1)

     

     

    II

    3-9 (1)

     

     

    3-4 (1)

     

     

    3-9 (1)

     

     

    III

    1-9

     

     

    5-9 (1)

     

     

    1-9

     

     

    IV

    10-49

     

     

    1-9

     

     

    10-49

     

     

    V

    50-99

     

     

    10-19

     

     

    50-99

     

     

    VI

    100-199

     

     

    20-49

     

     

    100-199

     

     

    VII

    200-399

     

     

    50-99

     

     

    200-399

     

     

    VIII

    400-999

     

     

    100-

     

     

    400-999

     

     

    IX

    1 000

     

     

    100-199 (2)

     

     

    1 000

     

     

    X

    1 000-1 999 (2)

     

     

    200-499 (2)

     

     

    1 000-1 999 (2)

     

     

    XII

    2 000-4 999 (2)

     

     

    500- (2)

     

     

    2 000- (2)

     

     

    XIII

    5 000 (2)

     

     

     

     

     

    2 000-4 999 (3)  (2)

     

     

    XIV

     

     

     

     

     

     

    5 000 (3)  (2)

     

     

     

    Totale

     

     

    Totale

     

     

    Totale

     

     


    (1)  Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, MT, NL, SE, SK.

    (2)  Ripartizione facoltativa per CZ, GR, LT, LU, MT, PT, SE, SI, SK.

    (3)  Ripartizione facoltativa per FR, PL.


    ALLEGATO III

    a)

    Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino

     

    Francia

     

    Italia

    b)

    Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre

     

    Cipro

     

    Estonia

     

    Grecia

     

    Finlandia

     

    Irlanda

     

    Lettonia

     

    Lituania

     

    Lussemburgo

     

    Malta

     

    Portogallo

     

    Slovacchia

     

    Slovenia

     

    Svezia

    c)

    Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno

    aprile

    maggio/giugno

    Paesi Bassi

    Germania

    Belgio

    d)

    Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno

     

    Belgio, maggio

     

    Danimarca, maggio

     

    Germania, maggio

     

    Paesi Bassi, aprile

     

    Polonia, agosto

     

    Svezia, giugno


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