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Document 32004D0760
2004/760/EC: Commission Decision of 26 October 2004 laying down detailed rules for the application of Council Directive 93/23/EEC as regards the statistical surveys on pig population and production (notified under document number C(2004) 4090)Text with EEA relevance
2004/760/CE Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino [notificata con il numero C(2004) 4090]Testo rilevante ai fini del SEE
2004/760/CE Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino [notificata con il numero C(2004) 4090]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 337 del 13.11.2004, p. 59–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 291–295
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007
13.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2004
recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino
[notificata con il numero C(2004) 4090]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/760/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 94/432/CE della Commissione del 30 maggio 1994 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (2) è stata modificata a più riprese. |
(2) |
Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/23/CEE è necessario disporre di definizioni precise; è pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio suino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a cadenze regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto». |
(3) |
Ai sensi della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino. Gli Stati membri il cui patrimonio suino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono essere autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno, in aprile, a maggio/giugno o in novembre/dicembre, o a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno. Infine, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi di un mese fisso dell'anno. |
(4) |
Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga. |
(5) |
A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche ed estendere talune deroghe ai succitati nuovi Stati membri. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS. |
(7) |
Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 94/432/CE. |
(8) |
La presente decisione è conforme al parere del Comitato permanente di statistica agraria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. «Azienda agricola», ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/23/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.
2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE verte su quanto segue:
a) |
le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha; |
b) |
le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici. |
3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4), dello Stato membro interessato.
Articolo 2
Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato I. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio suino è inferiore all’1 % del patrimonio suino nazionale.
Articolo 3
Le classi di ampiezza dei capi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE figurano nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 4
La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.
Articolo 5
1. Gli Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino, sono elencati nell’allegato III, lettera a), della presente decisione.
2. Gli Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre sono elencati nell’allegato III, lettera b), della presente decisione.
3. Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno sono elencati nell’allegato III, lettera c), della presente decisione.
4. Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno sono elencati nell’allegato III, lettera d), della presente decisione.
Articolo 6
La decisione 94/432/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 179 del 13.7.1994, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1
(4) GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48)
ALLEGATO I
SUDDIVISIONI TERRITORIALI
Belgio |
NUTS 2 |
Repubblica ceca |
NUTS 2 |
Danimarca |
— |
Germania |
NUTS 1 |
Estonia |
NUTS 2 |
Grecia |
NUTS 2 |
Spagna |
NUTS 2 |
Francia |
NUTS 2 |
Irlanda |
NUTS 2 |
Italia |
NUTS 2 |
Cipro |
— |
Lettonia |
NUTS 2 |
Lituania |
NUTS 2 |
Lussemburgo |
— |
Ungheria |
NUTS 2 |
Malta |
NUTS 2 |
Paesi Bassi |
NUTS 2 |
Austria |
NUTS 2 |
Polonia |
NUTS 2 |
Portogallo |
NUTS 2 |
Slovenia |
NUTS 2 |
Slovacchia |
NUTS 2 |
Finlandia |
NUTS 2 |
Svezia |
NUTS 2 |
Regno Unito |
NUTS 1 |
ALLEGATO II
CLASSI DI AMPIEZZA DEGLI EFFETTIVI SUINI DETENUTI
Categorie |
Totale suini/detentore |
Detentori Numero |
Capi Numero |
Numero di scrofe ≥ 50 kg/detentore |
Detentori Numero |
Capi Numero |
Numero suini da ingrasso ≥ 50 kg/detentore |
Detentori Numero |
Capi Numero |
I |
1-2 (1) |
|
|
1-2 (1) |
|
|
1-2 (1) |
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|
II |
3-9 (1) |
|
|
3-4 (1) |
|
|
3-9 (1) |
|
|
III |
1-9 |
|
|
5-9 (1) |
|
|
1-9 |
|
|
IV |
10-49 |
|
|
1-9 |
|
|
10-49 |
|
|
V |
50-99 |
|
|
10-19 |
|
|
50-99 |
|
|
VI |
100-199 |
|
|
20-49 |
|
|
100-199 |
|
|
VII |
200-399 |
|
|
50-99 |
|
|
200-399 |
|
|
VIII |
400-999 |
|
|
100- |
|
|
400-999 |
|
|
IX |
1 000 |
|
|
100-199 (2) |
|
|
1 000 |
|
|
X |
1 000-1 999 (2) |
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|
200-499 (2) |
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|
1 000-1 999 (2) |
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|
XII |
2 000-4 999 (2) |
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|
500- (2) |
|
|
2 000- (2) |
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|
XIII |
5 000 (2) |
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|
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|
|
|
|
XIV |
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|
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Totale |
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Totale |
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|
Totale |
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(1) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, MT, NL, SE, SK.
(2) Ripartizione facoltativa per CZ, GR, LT, LU, MT, PT, SE, SI, SK.
(3) Ripartizione facoltativa per FR, PL.
ALLEGATO III
a) |
Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino
|
b) |
Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre
|
c) |
Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno
|
d) |
Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno
|