Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0739

    2004/739/PESC:Decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/3/2004, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    GU L 325 del 28.10.2004, p. 64–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 153M del 7.6.2006, p. 44–46 (MT)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/739/oj

    28.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 325/64


    DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/3/2004

    del 29 settembre 2004

    relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    (2004/739/PESC)

    IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

    vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 11 dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

    (2)

    Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.

    (3)

    Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Il comitato costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il Comitato politico e di sicurezza, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.

    (4)

    Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

    (5)

    Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Costituzione

    È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (in seguito denominato «il CoC»).

    Articolo 2

    Funzioni

    Il mandato del Coc è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000) e di Bruxelles (24 e 25 ottobre 2002).

    Articolo 3

    Composizione

    1.   I membri del CoC sono:

    gli Stati membri che partecipano alle operazioni dell'UE condotte utilizzando mezzi e capacità comuni della NATO, nonché la Danimarca;

    i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono significativi contributi militari, nonché i rappresentanti di altri paesi terzi, menzionati nell'allegato.

    2.   Il DGEUMS e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

    Articolo 4

    Presidenza

    Ai sensi delle conclusioni di Nizza e fatte salve le prerogative della Presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la Presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.

    Articolo 5

    Riunioni

    1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.

    2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione.

    3.   Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.

    Articolo 6

    Procedura

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 e ferme restando le competenze del Comitato politico e di sicurezza e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

    quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione;

    quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

    L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

    2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

    3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

    4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.

    Articolo 7

    Riservatezza

    1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

    2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2004.

    Per il Comitato politico e di sicurezza

    Il Presidente

    A. HAMER


    (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


    ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Argentina

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Marocco

    Norvegia

    Nuova Zelanda

    Romania

    Svizzera

    Turchia


    Top