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Document 32004D0676

    2004/676/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa

    GU L 310 del 7.10.2004, p. 9–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 353–407 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2016; abrogato da 32016D1351

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/676/oj

    7.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/9


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 24 settembre 2004

    relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa

    (2004/676/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la difesa (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1,

    DECIDE:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.   Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa (in prosieguo, rispettivamente, «agente» e «Agenzia»).

    Tale agente può avere la qualifica:

    di agente temporaneo,

    di agente contrattuale.

    2.   Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo «AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'azione comune 2004/551/PESC.

    3.   Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

    TITOLO II

    DEGLI AGENTI TEMPORANEI

    CAPITOLO 1

    Disposizioni generali

    Articolo 2

    È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia.

    Articolo 3

    Il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo.

    Articolo 4

    L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura di un posto vacante previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia.

    Articolo 5

    1.   Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

    Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V.

    2.   Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

    3.   L'Agenzia definisce, previa consultazione del Comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

    4.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 37.

    Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

    Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia.

    5.   Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

    6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

    Articolo 6

    1.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

    2.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

    Articolo 7

    1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso «AD») e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso «AST»).

    2.   Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio.

    3.   Ogni nomina ad un posto di agente temporaneo richiede almeno

    a)

    per il gruppo di funzioni AST:

    i)

    un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

    ii)

    un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

    iii)

    ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

    b)

    per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

    i)

    un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

    ii)

    se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente.

    c)

    per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

    i)

    un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o

    ii)

    un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o

    iii)

    ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

    4.   Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato VII. Sulla base di questa tabella, l'Agenzia stabilisce, previa consultazione del Comitato del personale, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

    Articolo 8

    1.   L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

    Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.

    2.   L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

    L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

    Articolo 9

    1.   Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

    2.   L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

    CAPITOLO 2

    Doveri e diritti

    Articolo 10

    1.   L'agente temporaneo deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.

    2.   Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Agenzia, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

    Articolo 11

    1.   Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, l'agente temporaneo non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

    2.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'AACC. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare l'agente temporaneo dalle responsabilità connesse a tale questione.

    3.   L'agente temporaneo non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'Agenzia o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

    Articolo 12

    L'agente temporaneo deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

    Articolo 13

    1.   L'agente temporaneo deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

    2.   L'agente temporaneo vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia. L'agente temporaneo che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia, nella misura in cui abbia agito onestamente.

    3.   Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.

    4.   Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

    Articolo 14

    1.   Fatto salvo l'articolo 16, l'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Agenzia, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'AACC. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Agenzia.

    2.   L'agente temporaneo informa l'AACC in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione all'AACC in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

    Articolo 15

    Qualora il coniuge di un agente temporaneo eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente temporaneo deve farne dichiarazione all'AACC. Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente temporaneo e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'AACC, previo parere del comitato del personale, decide se l'agente temporaneo debba essere mantenuto nelle sue funzioni o trasferito ad altro impiego.

    Articolo 16

    1.   L'agente temporaneo che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'AACC. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:

    a)

    deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,

    b)

    deve vedersi concedere un congedo ordinario,

    c)

    può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o

    d)

    può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

    2.   In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, l'agente temporaneo ne informa immediatamente l'AACC. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'AACC adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato dell'agente temporaneo.

    Articolo 17

    Dopo la cessazione dal servizio, l'agente temporaneo è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

    L'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo all'Agenzia. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente temporaneo l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'Agenzia, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale assenza è considerata un'accettazione implicita.

    Articolo 18

    1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

    2.   Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.

    Articolo 19

    1.   L'agente temporaneo ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.

    2.   Fatti salvi gli articoli 12 e 18, l'agente temporaneo che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia ne informa preliminarmente l'AACC.

    Qualora l'AACC sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell'Agenzia, essa informa l'agente temporaneo per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'AACC non abbia sollevato obiezioni.

    Articolo 20

    1.   I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dall'agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Agenzia alla cui attività si ricollegano detti lavori. L'Agenzia può farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti da tali lavori.

    2.   Ogni invenzione concepita da un agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto all'Agenzia. L'Agenzia, a sue spese, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un agente temporaneo nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.

    3.   L'Agenzia può eventualmente concedere all'agente temporaneo, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

    Articolo 21

    Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Agenzia e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente temporaneo interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.

    Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti temporanei o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla commissione di appello o dinanzi alla commissione di disciplina in un procedimento che riguardi un agente temporaneo o un ex agente temporaneo.

    Articolo 22

    L'agente temporaneo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente temporaneo comunica il proprio indirizzo all'AACC e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.

    Articolo 23

    L'agente temporaneo, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

    L'agente temporaneo incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

    Articolo 24

    1.   L'agente temporaneo, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente temporaneo considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, l'agente temporaneo ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, l'agente temporaneo deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.

    2.   Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente temporaneo deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente temporaneo, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

    Articolo 25

    L'agente temporaneo può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

    La decisione motivata è presa dall'AACC, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

    La commissione di appello ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

    Articolo 26

    1.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti temporanei dell'Agenzia, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o, se lo ritenga utile, il Direttore esecutivo dell'Agenzia.

    Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.

    2.   L'agente temporaneo non può essere penalizzato dall'Agenzia per aver comunicato l'informazione di cui al paragrafo 1, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

    Articolo 27

    1.   L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all'articolo 26 anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

    a)

    l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

    b)

    l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine fissato dall'OLAF o dall'Agenzia, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.

    2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

    Articolo 28

    L'Agenzia assiste l'agente temporaneo, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente temporaneo o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

    L'Agenzia risarcisce l'agente temporaneo dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

    Articolo 29

    L'Agenzia facilita il perfezionamento professionale dell'agente temporaneo, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi.

    Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

    Articolo 30

    Gli agenti temporanei fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali.

    Articolo 31

    L'agente temporaneo può presentare all'AACC un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.

    Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'agente temporaneo interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

    Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un agente temporaneo sono pubblicate all'interno dell'Agenzia. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

    Articolo 32

    Il fascicolo personale dell'agente temporaneo deve contenere:

    a)

    tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

    b)

    le osservazioni formulate dall'agente temporaneo in merito ai predetti documenti.

    Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'Agenzia non può opporre ad un agente temporaneo, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

    La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente temporaneo interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dall'agente temporaneo.

    Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose dell'agente temporaneo, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

    Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti all'agente temporaneo che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.

    Per ciascun agente temporaneo può essere tenuto un solo fascicolo personale.

    L'agente temporaneo ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.

    Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla commissione di appello quando sia presentato un ricorso che riguardi l'agente temporaneo.

    Articolo 33

    Ogni agente temporaneo ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dall'Agenzia.

    Articolo 34

    La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dall'Agenzia per colpe personali gravi, in conformità dell'articolo 25, è presa dall'AACC previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

    Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'articolo 31.

    Articolo 35

    I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore.

    In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia.

    CAPITOLO 3

    Condizioni di assunzione

    Articolo 36

    1.   L'assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri che partecipano all'Agenzia.

    Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

    2.   Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

    a)

    essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;

    b)

    essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

    c)

    offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

    d)

    essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

    e)

    provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

    3.   Il Comitato direttivo adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei, se necessario, nel quadro dell'azione comune 2004/551/PESC.

    Articolo 37

    Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 36, paragrafo 2, lettera d).

    Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Agenzia, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'AACC fra i medici di fiducia dell'Agenzia. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

    Articolo 38

    L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi.

    Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

    Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.

    Tuttavia, l'AACC può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo a un altro servizio.

    In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese.

    Articolo 39

    1.   L'agente temporaneo assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

    L'AACC, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.

    2.   In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, egli viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore, gli agenti temporanei dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica all'agente temporaneo promosso al posto di direttore o di direttore generale.

    Articolo 40

    La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente temporaneo sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni. Il Direttore esecutivo prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2.

    A partire dal grado 4, per quanto concerne gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

    Il rapporto viene comunicato all'agente temporaneo. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

    CAPITOLO 4

    Condizioni di lavoro

    Sezione A

    Congedo parentale o per motivi familiari

    Articolo 41

    L'agente temporaneo ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'Agenzia. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

    Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'agente temporaneo conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario dimezzato. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario dimezzato, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità di 798,77 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 67 e 68 è interamente a carico dell'Agenzia ed è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo.

    Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio base effettivamente versata, il contributo dell'agente temporaneo si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

    L'indennità è portata a 1 065,02 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione. Gli importi previsti nel presente articolo sono indicizzati in linea con le retribuzioni.

    Articolo 42

    Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un agente temporaneo è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, l'agente temporaneo ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera dell'agente temporaneo è limitata a nove mesi.

    Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, secondo comma.

    Sezione B

    Durata del lavoro

    Articolo 43

    Gli agenti temporanei in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Agenzia. La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'AACC. Entro gli stessi limiti l'AACC può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti temporanei adibiti a mansioni particolari.

    Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente temporaneo può essere obbligato a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'Agenzia fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale.

    Articolo 44

    1.   Un agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

    Tale autorizzazione può essere concessa dall'AACC se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

    2.   L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:

    a)

    per occuparsi di un figlio di età inferiore a 9 anni,

    b)

    per occuparsi di un figlio di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale,

    c)

    per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili,

    d)

    per seguire una formazione complementare, o

    e)

    a partire dall'età di 55 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento.

    Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o a partire dall'età di 55 anni, l'AACC può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

    Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera dell'agente temporaneo.

    3.   L'AACC risponde alla domanda dell'agente temporaneo entro un termine di 60 giorni.

    4.   Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato II.

    Articolo 45

    L'agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'AACC si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'AACC può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'AACC può revocare l'autorizzazione su domanda dell'agente temporaneo interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'agente temporaneo può essere trasferito ad un altro posto.

    Si applicano l'articolo 53 e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato II.

    L'AACC può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.

    Articolo 46

    L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'AACC. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente temporaneo non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

    Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11, non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

    Alle condizioni fissate dall'allegato IV, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

    Articolo 47

    L'agente temporaneo, il quale, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Agenzia a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.

    L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

    La durata normale del lavoro di un agente temporaneo che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

    Articolo 48

    L'agente temporaneo il quale, con decisione adottata dall'AACC, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

    L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

    Articolo 49

    A taluni agenti temporanei possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

    L'Agenzia determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.

    Sezione C

    Congedi

    Articolo 50

    L'agente temporaneo ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alla medesima regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità.

    Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato III.

    Articolo 51

    In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 50, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.

    Articolo 52

    1.   Un agente temporaneo che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

    L'interessato deve informare il più presto possibile l'Agenzia del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente temporaneo, l'assenza è considerata ingiustificata.

    L'agente temporaneo in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'Agenzia. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

    Se dal controllo medico risulta che l'agente temporaneo è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

    Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'AACC siano medicalmente ingiustificate, l'agente temporaneo o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'Agenzia una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

    L'Agenzia trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico dell'agente temporaneo e dal medico di fiducia dell'Agenzia. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'Agenzia sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale. L'agente temporaneo ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'Agenzia, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.

    Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico dell'agente temporaneo e del medico di fiducia dell'Agenzia, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'Agenzia, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

    2.   Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'agente temporaneo è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.

    3.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, l'agente temporaneo perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.

    4.   L'AACC può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un agente temporaneo i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

    5.   L'agente temporaneo può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'Agenzia qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

    In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

    6.   L'agente temporaneo deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'Agenzia, sia presso un medico di sua scelta.

    In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Agenzia fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'AACC.

    Articolo 53

    Il congedo annuo dell'agente temporaneo autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.

    Articolo 54

    Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente temporaneo non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. L'agente temporaneo, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

    L'agente temporaneo che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'AACC.

    Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.

    Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 52 è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall'agente temporaneo con un minimo di tre mesi. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

    Allo scadere dei suddetti termini, l'agente temporaneo il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

    Tuttavia, l'agente temporaneo colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio dell'indennità di invalidità prevista dall'articolo 76.

    Sezione D

    Giorni festivi

    Articolo 55

    L'elenco dei giorni festivi viene fissato dall'Agenzia.

    Articolo 56

    1.   A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, a richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'AACC stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

    tre mesi per l'agente temporaneo con anzianità di servizio inferiore a quattro anni;

    dodici mesi negli altri casi.

    2.   La durata dell'aspettativa di cui al paragrafo 1 non è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 9.

    3.   Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 67 è sospesa.

    Tuttavia, l'agente temporaneo che non svolga un'attività retribuita può, qualora ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista all'articolo 67, purché, per la durata dell'aspettativa, versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui allo stesso articolo, in ragione della metà; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.

    Inoltre, l'agente temporaneo che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 89; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente nel suo grado e scatto.

    Articolo 57

    L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto.

    L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare del diritto all'indennità una tantum purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

    L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

    CAPITOLO 5

    Retribuzione e rimborso spese

    Articolo 58

    La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

    Articolo 59

    1.   La retribuzione dell'agente temporaneo è espressa in euro. I coefficienti correttori, le ritenute, la revisione annuale e gli adeguamenti sono fissati secondo le norme di cui agli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2) e nel regolamento CEE, Euratom, CECA n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (3). Le ritenute previste nello statuto CE costituiscono entrate per il bilancio dell'Agenzia, ad eccezione dei contributi destinati ai regimi di assicurazione malattia, infortuni e disoccupazione.

    2.   Lo stipendio base è fissato secondo le norme di cui all'articolo 66 dello statuto CE.

    3.   Gli assegni familiari comprendono:

    a)

    l'assegno di famiglia;

    b)

    l'assegno per figli a carico;

    c)

    l'indennità scolastica.

    4.   Gli agenti temporanei che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato V.

    5.   L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente temporaneo deve sopportare oneri gravosi.

    6.   Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato V gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dall'agente temporaneo, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto CE. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno dell'Unione europea od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno dell'Unione europea.

    I paragrafi 4 e 5 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

    7.   L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali l'agente temporaneo ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 442,78 EUR al mese.

    8.   In caso di decesso di un agente temporaneo, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

    In caso di decesso del titolare di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda l'indennità del defunto.

    9.   L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

    Articolo 60

    L'attribuzione degli assegni familiari e dell'indennità di dislocazione è fissata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato V.

    Articolo 61

    Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli da 62 a 65, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 16 dell'allegato V, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

    Articolo 62

    L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno dodici mesi ha diritto, alle condizioni previste all'articolo 9 dell'allegato V, al rimborso delle spese di trasloco.

    Articolo 63

    1.   L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all'articolo 5 dell'allegato V, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:

    pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni:

    a 1/3

    dell'importo fissato all'articolo 5 dell'allegato V.

    pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni:

    a 2/3

    pari o superiore a tre anni:

    a 3/3

    2.   L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all'articolo 6 dell'allegato V, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto.

    3.   Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a:

    a)

    976,85 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    b)

    580,83 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno.

    Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

    Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente delle Comunità europee e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.

    Articolo 64

    L'indennità giornaliera è stabilita all'allegato V, articolo 10. Tuttavia, l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto o al massimo per un anno.

    Articolo 65

    Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato V dello statuto relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato soltanto all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

    Articolo 66

    Il pagamento delle somme dovute è stabilito all'allegato V, articoli 17 e 18.

    CAPITOLO 6

    Sicurezza sociale

    Sezione A

    Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

    Articolo 67

    1.   Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità conformemente all'articolo 72 dello statuto CE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 16 e 56, alle condizioni ivi previste, o titolare di una pensione di invalidità, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare — i figli, e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, e i titolari di una pensione di reversibilità sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'AACC, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 68.

    Il partner non sposato di un agente temporaneo è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V.

    Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico dell'agente temporaneo; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base.

    2.   L'agente temporaneo che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. La metà del contributo è posta a carico dell'agente temporaneo.

    Con decisione dell'AACC, presa previo parere del medico di fiducia dell'Agenzia, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al primo comma non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'Agenzia prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al primo comma, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'Agenzia.

    3.   Il coniuge divorziato di un agente temporaneo, il figlio non più a carico dell'agente temporaneo nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, i quali dimostrino di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'agente temporaneo tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data della sentenza definitiva di divorzio o della perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

    4.   L'agente temporaneo rimasto al servizio dell'Agenzia sino all'età di 63 anni o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

    Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un agente temporaneo in attività o di un agente temporaneo rimasto al servizio dell'Agenzia fino all'età di 63 anni o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità.

    5.   Il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.

    6.   Nel caso del titolare di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 4 e 5 non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado 1, primo scatto.

    7.   Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del l'agente temporaneo, l'AACC concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

    8.   Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o a cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate per il suo tramite.

    Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Agenzia.

    Articolo 68

    1.   Alle stesse condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni della Comunità conformemente all'articolo 73 dello statuto CE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 16 e 56, alle condizioni ivi previste, è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

    I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

    2.   Le prestazioni garantite sono le seguenti:

    a)

    in caso di decesso:

     

    versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

    al coniuge e ai figli del l'agente temporaneo deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;

    in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo;

    in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente temporaneo;

    in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Agenzia;

    b)

    in caso di invalidità permanente totale:

     

    versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

    c)

    in caso di invalidità permanente parziale:

     

    versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

    Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

    Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nella sezione B.

    3.   Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

    Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che l'agente temporaneo abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 67.

    Articolo 69

    1.   Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia ai regimi di assicurazione malattia e infortuni è interamente versato ai regimi di assicurazione malattia e infortuni di cui allo statuto CE.

    2.   Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto in base alle disposizioni dell'articolo 36 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto all'articolo 67.

    Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista agli articoli 67 e 68. Il contributo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 viene calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

    3.   L'aliquota del contributo è riesaminata e adattata, se necessario, dal Consiglio dopo un periodo di sei anni alla luce del rischio di malattia e infortunio degli agenti temporanei dell'Agenzia.

    4.   Con decisione dell'AACC adottata previo parere di un medico da essa autorizzato, il termine di un mese per la presentazione della domanda e la limitazione di sei mesi prevista al paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'Agenzia prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto al paragrafo 2, a condizione che l'interessato si sottoponga a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

    Articolo 70

    1.   L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

    che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia,

    la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,

    che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,

    e che risiede in uno Stato membro,

    beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

    Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

    2.   Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo deve:

    a)

    iscriversi, di sua iniziativa, come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

    b)

    ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

    c)

    far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto o meno agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).

    L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

    Il Comitato direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

    3.   L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

    a)

    al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

    b)

    al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

    Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo appresso specificato è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 171,52 EUR né superiori a 2 343,04 EUR. Questi limiti sono adeguati secondo le stesse disposizioni di cui all'articolo 66 dello statuto CE, conformemente all'articolo 65 dello statuto CE.

    4.   L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 24 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

    5.   L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari secondo le stesse norme di cui all'articolo 67 dello statuto CE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato V.

    L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

    L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 67, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

    6.   L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dal Fondo speciale per la disoccupazione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore.

    7.   L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 065,02 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto CE.

    Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» fissato nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (in appresso «RAA CE») L'aliquota del contributo è riesaminata e adattata, se necessario, dall'Agenzia dopo un periodo di sei anni alla luce del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei dell'Agenzia.

    8.   L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68.

    9.   I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

    10.   Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto della stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma.

    Articolo 71

    1.   Per la nascita di un figlio di un agente temporaneo viene corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

    Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente temporaneo che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato V.

    2.   L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

    3.   Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti temporanei dell'Agenzia, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

    Articolo 72

    In caso di decesso di un agente temporaneo, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, che vivono nella sua abitazione, l'Agenzia rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente temporaneo.

    Tuttavia in caso di decesso dell'agente temporaneo durante una missione, l'Agenzia rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine dell'agente temporaneo.

    Articolo 73

    Doni, prestiti o anticipazioni si possono essere concessi all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente temporaneo sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.

    Sezione B

    Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

    Articolo 74

    L'agente temporaneo è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

    Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente temporaneo, a norma delle disposizioni del presente statuto.

    Articolo 75

    Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente temporaneo riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

    L'agente temporaneo può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità istituita dall'Agenzia. In virtù di un accordo tra l'Agenzia e il Consiglio dell'Unione europea, l'Agenzia può avvalersi della commissione d'invalidità del Consiglio.

    Articolo 76

    1.   L'agente temporaneo colpito da invalidità totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

    Se l'agente temporaneo beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età di 65 anni, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente al momento in cui è stato messo in invalidità.

    2.   L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, ossia lo stipendio di base di un agente temporaneo della CE al primo scatto del grado 1. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

    3.   Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. In questo caso, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Agenzia.

    4.   Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente temporaneo, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 84.

    5.   Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 59, paragrafo 3. In conformità dell'allegato V, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

    Articolo 77

    1.   Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione d'invalidità di cui all'articolo 75.

    2.   L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente temporaneo riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

    Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 95. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 85.

    Articolo 78

    Gli aventi diritto di un agente temporaneo deceduto, determinati secondo le stesse norme di cui al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 79 a 82.

    In caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di una indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.

    In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate secondo le stesse norme di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto CE.

    Articolo 79

    Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 8.

    Articolo 80

    Il coniuge superstite di un agente temporaneo beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 3 dell'allegato VI, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente temporaneo né a un importo pari allo stipendio base di un agente temporaneo della CE al primo scatto del grado 1.

    Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all'articolo 59, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 81

    Quando l'agente temporaneo o il titolare di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 10 dell'allegato VI.

    Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

    Quando l'agente temporaneo o il titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 10 dell'allegato VI; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo.

    Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato V, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

    In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

    L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato V.

    Articolo 82

    In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dall'allegato VI.

    Articolo 83

    1.   Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:

    a)

    in caso di decesso di un agente temporaneo in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;

    b)

    per il periodo posteriore alla data in cui l'agente temporaneo di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo dell'jndennità una tantum cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;

    c)

    in caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

    3.   L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) a c) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

    Agli importi risultati da tale ripartizione si applica l'articolo 84, paragrafo1, secondo e terzo comma.

    Articolo 84

    1.   Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

    Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

    Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 29 dell'allegato VI.

    2.   Quando, in applicazione dell'articolo 59 vi è un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.

    3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

    Sezione C

    Indennità una tantum

    Articolo 85

    All'atto della cessazione dal servizio, l'agente temporaneo ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato VI.

    Articolo 86

    Se l'agente temporaneo si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 90, la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.

    Il primo comma non si applica all'agente temporaneo che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 87.

    Articolo 87

    1.   Il tasso per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.

    2.   I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali.

    3.   Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso.

    Sezione D

    Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

    Articolo 88

    1.   Il pagamento delle prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è a carico del bilancio dell'Agenzia. Gli Stati membri che partecipano all'Agenzia garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

    2.   La riscossione degli stipendi e delle indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime di sicurezza sociale di cui alla sezione B.

    3.   Il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C è stabilito nell'articolo 89 del presente statuto e negli articoli 21 e 22 dell'allegato VI.

    4.   Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia al regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è interamente versato al bilancio dell'Agenzia.

    Articolo 89

    L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 9,25 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 59. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo viene adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto CE.

    Articolo 90

    Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente temporaneo ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine. L'Agenzia può inoltre decidere di effettuare i versamenti che l'agente temporaneo deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente temporaneo lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione.

    Tali versamenti non sono superiori al doppio dell'aliquota prevista all'articolo 88 e sono imputati al bilancio dell'Agenzia.

    Sezione E

    Liquidazione delle pensioni degli agenti temporanei

    Articolo 91

    Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 18 a 22 dell'allegato VI.

    Sezione F

    Pagamento delle prestazioni

    Articolo 92

    1.   Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli articoli 83 e 84 del presente statuto e dell'articolo 28 dell'allegato VI.

    2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

    Sezione G

    Surrogazione dell'Agenzia

    Articolo 93

    1.   Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, l'Agenzia, nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

    2.   Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

    la retribuzione che continua ad essere versata all'agente temporaneo, in conformità dell'articolo 52, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

    i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 8 in seguito al decesso di un agente temporaneo o di un titolare di un'indennità di invalidità;

    le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 67 e 68 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;

    l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 72;

    il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 5 e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5 dell'allegato V, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;

    il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l'agente temporaneo nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

    il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente temporaneo o dell'ex agente temporaneo oppure al decesso del coniuge, non agente temporaneo, di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo titolare di una pensione;

    il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

    3.   Tuttavia, la surrogazione dell'Agenzia non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 68.

    4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Agenzia.

    CAPITOLO 7

    Ripetizione dell'indebito

    Articolo 94

    Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

    La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'AACC quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

    CAPITOLO 8

    Risoluzione del contratto

    Articolo 95

    Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

    a)

    alla fine del mese in cui l'agente temporaneo raggiunge l'età di 65 anni;

    b)

    alla data stabilita nel contratto;

    c)

    alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente temporaneo o all'Agenzia la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

    Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

    d)

    nel caso in cui l'agente temporaneo cessi di soddisfare alle condizioni previste all'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista allo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera c).

    Articolo 96

    Il contratto può essere risolto dall'Agenzia senza preavviso:

    a)

    nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 38;

    b)

    nel caso in cui l'agente temporaneo non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 52. In tal caso, l'agente temporaneo beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

    Articolo 97

    1.   Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal titolo V, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'AACC; l'agente temporaneo viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

    Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'articolo 160.

    2.   In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1, l'AACC può decidere:

    a)

    di limitare l'indennità di cui all'articolo 84 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 88, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;

    b)

    di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall'articolo 63, paragrafo 2.

    Articolo 98

    1.   Il contratto di un agente temporaneo è risolto dall'AACC senza preavviso non appena questa constati:

    a)

    che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relativamente alle proprie qualifiche ed esperienza professionali o alle sue capacità di soddisfare le condizioni previste all'articolo 36, paragrafo 2, e

    b)

    che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

    2.   In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dall'AACC sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto al titolo V.

    Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste all'articolo 160.

    Si applicano le disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 2.

    Articolo 99

    Indipendentemente dagli articoli 97 e 98, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V del presente statuto.

    TITOLO III

    DEGLI AGENTI CONTRATTUALI

    CAPITOLO 1

    Disposizioni generali

    Articolo 100

    È considerato «agente contrattuale» ai sensi del presente statuto l'agente non assegnato a un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia e assunto per svolgere mansioni a orario completo o parziale.

    Articolo 101

    1.   Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio dell'Agenzia.

    2.   Il Comitato direttivo adotta disposizioni specifiche che disciplinano l'impiego di agenti temporanei, se necessario, nel quadro dell'azione comune 2004/551/PESC.

    3.   L'Agenzia presenta annualmente preventivi di impiego di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.

    Articolo 102

    1.   Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti

    2.   La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

    Gruppo di funzioni

    Gradi

    Funzioni

    IV

    da 13 a 18

    Funzioni amministrative, di consulenza, linguistiche e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

    III

    da 8 a 12

    Funzioni esecutive, redazionali, contabili e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

    II

    da 4 a 7

    Funzioni impiegatizie e di segreteria, gestione dell'ufficio e funzioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

    I

    da 1 a 3

    Funzioni manuali e di supporto amministrativo, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

    3.   Sulla base di questa tabella l'Agenzia definisce le attribuzioni di ciascun tipo di funzione.

    4.   Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano per analogia.

    CAPITOLO 2

    Diritti e doveri

    Articolo 103

    Gli articoli da 10 a 34 si applicano per analogia.

    CAPITOLO 3

    Condizioni di assunzione

    Articolo 104

    1.   Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

    2.   I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:

    a)

    per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;

    b)

    per i gruppi di funzioni II e III:

    i)

    un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

    ii)

    un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

    iii)

    se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente;

    c)

    per il gruppo di funzioni IV:

    i)

    un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

    ii)

    se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente.

    3.   Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

    a)

    essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;

    b)

    essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

    c)

    offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

    d)

    essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni e

    e)

    provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

    4.   Per il primo contratto, l'AACC può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non supera i tre mesi.

    5.   Il Comitato direttivo adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali, se necessario, nel quadro dell'azione comune 2004/551/PESC.

    Articolo 105

    Prima di essere assunto l'agente contrattuale è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 104, paragrafo 3, lettera d).

    L'articolo 37 si applica per analogia.

    Articolo 106

    1.   L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni.

    2.   Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

    3.   Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'AACC può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente contrattuale a un altro servizio.

    4.   In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese.

    5.   L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

    Articolo 107

    Il contratto di un agente contrattuale è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e quattro anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni.

    Articolo 108

    1.   Gli agenti contrattuali sono assunti unicamente:

    i)

    ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;

    ii)

    ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;

    iii)

    ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;

    iv)

    al grado 1 per il gruppo di funzioni I.

    L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Agenzia si può tenere ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nell'Unione europea. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

    2.   Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

    Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

    Articolo 109

    1.   L'articolo 40, primo comma, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo non inferiore a un anno.

    2.   L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

    3.   Nel caso dell'agente contrattuale, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'Agenzia. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'AACC tiene conto, in particolare, dei rapporti degli agenti contrattuali, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera e) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

    4.   Un agente contrattuale può accedere a un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando a una procedura generale di selezione.

    CAPITOLO 4

    Condizioni di lavoro

    Articolo 110

    Gli articoli da 41 a 57 si applicano per analogia.

    CAPITOLO 5

    Retribuzione e rimborso spese

    Articolo 111

    Fatte salve le modifiche previste agli articoli 112 e 113, gli articoli da 58 a 66 si applicano per analogia.

    Articolo 112

    Gli stipendi base sono fissati conformemente alla tabella di cui all'articolo 93 dell'RAACE.

    Articolo 113

    In deroga all'articolo 63, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:

    a 734,76 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    a 435,62 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno.

    CAPITOLO 6

    Sezione A

    Sicurezza sociale

    Articolo 114

    Gli articoli da 67 a 69 si applicano per analogia. L'articolo 67, paragrafi 4 e 5 si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso l'Agenzia fino all'età di 63 anni solo se hanno lavorato per oltre 3 anni come agenti contrattuali.

    Articolo 115

    1.   L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

    a)

    che non è titolare di un'indennità d'invalidità a carico dell'Agenzia,

    b)

    la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,

    c)

    che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

    d)

    e che risiede in uno Stato membro dell'Unione europea

    beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

    Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

    2.   Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale deve:

    a)

    iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

    b)

    ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

    c)

    far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto o meno agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).

    L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

    Il Comitato direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

    3.   L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

    a)

    al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di 12 mesi;

    b)

    al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

    c)

    al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese.

    Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo appresso specificato è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 878,64 EUR né superiori a 1 757,28 EUR. Tali limiti sono adeguati, analogamente alle tabelle degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto CE, in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 65 di detto statuto.

    4.   L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad un'indennità di disoccupazione nazionale.

    5.   L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 67 dello statuto CE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato V del presente statuto.

    L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

    L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 67, che si applica per analogia, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

    6.   L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dal Fondo speciale per la disoccupazione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore.

    7.   L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 798,77 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto CE. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis dell'RAA. L'aliquota del contributo è riesaminata e adattata, se necessario, dal Consiglio dopo un periodo di 6 anni alla luce del rischio di disoccupazione degli agenti contrattuali dell'Agenzia.

    8.   L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68.

    9.   I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

    10.   Le modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 10 si applicano anche al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.

    Articolo 116

    Le disposizioni degli articoli 71 e 72 si applicano per analogia.

    Articolo 117

    Doni, prestiti o anticipazioni possono essere concessi all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.

    Sezione B

    Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

    Articolo 118

    L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

    Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente statuto.

    Articolo 119

    Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

    L'agente contrattuale può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista all'articolo 75 del presente statuto.

    Articolo 120

    1.   L'agente contrattuale colpito da invalidità totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

    Se l'agente contrattuale beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età di 65 anni, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente contrattuale al momento in cui è stato messo in invalidità.

    2.   L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

    3.   Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.

    4.   Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente contrattuale, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 128.

    5.   Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in conformità dell'allegato V; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

    Articolo 121

    1.   Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista all'articolo 75.

    2.   Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente contrattuale in applicazione degli articoli 95 e 96, applicabili per analogia.

    3.   L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente contrattuale riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

    Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 95. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 128.

    Articolo 122

    1.   Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, determinati in conformità delle stesse disposizioni di cui al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 123 a 126.

    2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti nel capitolo 2 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.

    3.   In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate in conformità delle stesse disposizioni di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto CE.

    Articolo 123

    Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 8.

    Articolo 124

    Il coniuge superstite di un agente contrattuale beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 2 dell'allegato VI, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente contrattuale né a un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto.

    Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all'articolo 59, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 125

    1.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 81, che si applica per analogia.

    2.   Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

    3.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 81, terzo comma.

    4.   Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato V, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile.

    5.   In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

    6.   L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato V.

    Articolo 126

    In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 2 dell'allegato VI.

    Articolo 127

    Gli articoli 83 e 84 si applicano per analogia.

    Sezione C

    Indennità una tantum

    Articolo 128

    All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato VI.

    Articolo 129

    1.   Se l'agente contrattuale si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 131, la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.

    2.   La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 87.

    Sezione D

    Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

    Articolo 130

    Gli articoli 87 e 88 del presente statuto si applicano per analogia.

    Articolo 131

    Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione di disoccupazione, l'assicurazione di invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. L'Agenzia può anche decidere di effettuare i versamenti che l'agente contrattuale deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente contrattuale lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente contrattuale non beneficia del regime di assicurazione malattia dell'Agenzia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi di assicurazione vita e assicurazione di invalidità dell'Agenzia e non acquisisce diritti a titolo dei regimi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di pensione dell'Agenzia.

    Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a sei mesi. Tuttavia, l'Agenzia può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 89.

    Sezione E

    Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali

    Articolo 132

    Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato VI.

    Sezione F

    Pagamento delle prestazioni

    Articolo 133

    1.   Le disposizioni degli articoli 83 e 84 del presente statuto, così come l'articolo 29 dell'allegato VI, si applicano per analogia.

    2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

    Sezione G

    Surrogazione dell'Agenzia

    Articolo 134

    Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano per analogia a favore dell'Agenzia.

    CAPITOLO 7

    Ripetizione dell'indebito

    Articolo 135

    Le disposizioni dell'articolo 94 si applicano per analogia.

    CAPITOLO 8

    Risoluzione del contratto

    Articolo 136

    Gli articoli da 95 a 99 si applicano per analogia agli agenti contrattuali.

    Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all'articolo 142 si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale.

    TITOLO IV

    RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE

    Articolo 137

    1.   È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo.

    2.   Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale.

    Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo.

    Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale.

    Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo.

    TITOLO V

    PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    Sezione A:

    Disposizioni generali

    Articolo 138

    1.   Ogni mancanza agli obblighi ai quali l'agente o l'ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

    2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'AACC, quest'ultima può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.

    Articolo 139

    1.   Non appena un'indagine interna evidenzia la possibilità che un agente o ex agente sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

    2.   Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare l'agente ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'AACC. In tal caso, nessun procedimento disciplinare può essere avviato prima che l'agente sia stato in grado di esprimere il proprio commento.

    3.   Qualora l'indagine interna non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente, l'indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell'Agenzia, che ne informa per iscritto l'agente. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

    4.   L'AACC informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.

    Articolo 140

    Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver notificato all'agente interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, l'AACC può:

    a)

    decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti dell'agente interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure

    b)

    decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare all'agente un ammonimento; oppure

    c)

    in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 138,

    i)

    decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione D del presente titolo, oppure

    ii)

    decidere l'avvio di un procedimento disciplinare di fronte alla commissione di disciplina.

    Articolo 141

    Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente titolo, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

    Sezione B

    Commissione di disciplina

    Articolo 142

    1.   Una commissione di disciplina è creata nell'ambito dell'Agenzia. Almeno un membro della commissione di disciplina, che può essere il presidente, è scelto tra il personale del Consiglio dell'Unione europea.

    2.   La commissione di disciplina è costituita da un presidente e quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, almeno uno dei quali deve appartenere allo stesso gruppo di funzioni dell'agente oggetto del procedimento disciplinare.

    Articolo 143

    1.   L'AACC e il comitato del personale di cui all'articolo 137 designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.

    2.   Il presidente e il suo supplente sono designati dall'AACC.

    3.   Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. L'Agenzia può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno.

    4.   Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'Agenzia ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione di disciplina.

    Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

    Articolo 144

    La commissione di disciplina è assistita da un segretario designato dall'AACC.

    Articolo 145

    1.   Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.

    2.   Le delibere e i lavori della commissione di disciplina sono segreti.

    Sezione C

    Sanzioni disciplinari

    Articolo 146

    1.   L'AACC può applicare una delle sanzioni seguenti:

    a)

    ammonimento scritto;

    b)

    nota di biasimo;

    c)

    sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;

    d)

    retrocessione di scatto;

    e)

    retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno;

    f)

    retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;

    g)

    inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza retrocessione di grado;

    h)

    destituzione e, se del caso, ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

    2.   Nel caso di un agente che beneficia di un'indennità di invalidità, l'AACC può decidere, una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, per un periodo determinato, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Il reddito dell'agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

    3.   Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

    Articolo 147

    La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

    a)

    la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

    b)

    l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa;

    c)

    la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

    d)

    i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza;

    e)

    il grado e l'anzianità dell'agente;

    f)

    il grado di responsabilità personale dell'agente;

    g)

    il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente;

    h)

    il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;

    i)

    la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera.

    Sezione D

    Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

    Articolo 148

    L'AACC può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione di disciplina. L'agente interessato è ascoltato prima che l'AACC intraprenda tale azione.

    Sezione E

    Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina

    Articolo 149

    1.   Alla commissione di disciplina viene sottoposto un rapporto dell'AACC, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.

    2.   Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

    Articolo 150

    1.   Non appena ricevuto il rapporto, l'agente interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.

    2.   L'agente interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

    3.   L'agente interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.

    Articolo 151

    1.   Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 148 del presente statuto, l'AACC può sottrarre il caso all'azione della commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione di disciplina, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista.

    2.   Nell'ambito di questa procedura, l'AACC può applicare, in deroga all'articolo 148, una delle sanzioni previste all'articolo 146, paragrafo 1, lettere da a) a d) del presente statuto.

    3.   L'agente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di un comportamento scorretto.

    Articolo 152

    Precedentemente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di elaborare una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.

    Articolo 153

    1.   L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta Egli può far citare testimoni.

    2.   Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.

    Articolo 154

    1.   La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.

    2.   Il presidente o un membro della commissione di disciplina svolge l'inchiesta a nome della commissione di disciplina. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'Agenzia risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione di disciplina. Quando questa richiesta è rivolta all'agente, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.

    Articolo 155

    Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'AACC e all'agente interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto dell'AACC, sempre che tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione di disciplina il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.

    Articolo 156

    1.   Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

    2.   Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione di disciplina e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

    Articolo 157

    Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

    Articolo 158

    1.   Le spese cui l'iniziativa dell'agente interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 145 del presente statuto.

    2.   L'AACC può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente interessato.

    Articolo 159

    1.   Dopo aver sentito l'agente, l'AACC adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 146 e 147, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata.

    2.   Se l'AACC decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto l'agente interessato. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

    Sezione F

    Sospensione

    Articolo 160

    1.   In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

    2.   Salvo in circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.

    Articolo 161

    1.   La decisione relativa alla sospensione dell'agente deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

    2.   La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

    3.   L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.

    4.   Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 87.

    Sezione G

    Azione penale parallela

    Articolo 162

    Quando l'agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

    Sezione H

    Disposizioni finali

    Articolo 163

    L'agente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'AACC decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.

    Articolo 164

    Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'AACC, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

    Articolo 165

    Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'agente in applicazione dell'articolo 159, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'AACC.

    Articolo 166

    Il comitato direttivo adotta le modalità di applicazione di queste procedure.

    TITOLO VI

    MEZZI DI RICORSO

    Articolo 167

    1.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC una domanda con cui l'invita a prendere una decisione nei suoi confronti. L'AACC notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi del paragrafo 2.

    2.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, indipendentemente dal fatto che detta autorità abbia preso una decisione o si sia astenuta dal prendere un provvedimento imposto dal presente statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

    dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

    dal giorno della notifica della decisione all'interessato e comunque non oltre la data in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;

    dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1

    L'AACC notifica la propria decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dell'articolo 169.

    TITOLO VII

    COMMISSIONE DEI RICORSI

    Articolo 168

    1.   È istituita una commissione dei ricorsi competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Agenzia europea per la difesa e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto.

    2.   La commissione dei ricorsi è costituita da quattro giudici, designati per un periodo di sei anni dal Consiglio dell'Unione europea tra i candidati presentati dagli Stati membri partecipanti previa consultazione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, per la prima commissione dei ricorsi due giudici sono designati per tre anni e due giudici per sei anni. Quando la commissione dei ricorsi non riesce a raggiungere una decisione a maggioranza, prevale il voto del presidente.

    3.   I giudici eleggono tra loro, per tre anni, il presidente della commissione dei ricorsi. Il mandato è rinnovabile.

    4.   Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

    5.   I giudici della commissione dei ricorsi sono indipendenti e non ricevono istruzioni.

    6.   Nel corso del loro mandato i giudici non possono esercitare altre funzioni nell'ambito dell'Agenzia.

    7.   La commissione dei ricorsi nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

    Articolo 169

    1.   La commissione dei ricorsi può essere adita solo se:

    l'AACC ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2 entro il termine ivi previsto e

    tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

    2.   Il ricorso di cui al paragrafo 1 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

    dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

    dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente.

    3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'interessato, dopo aver presentato all'AACC un reclamo ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla commissione dei ricorsi, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o l'adozione di provvedimento provvisori. In tal caso, il procedimento relativo all'azione principale dinanzi alla commissione dei ricorsi è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

    4.   Entro i limiti e alle condizioni previsti dal regolamento di procedura, le parti possono essere assistite da una persona di loro scelta.

    5.   La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento di procedura, che deve essere approvato dal Consiglio dell'Unione europea di comune accordo con la Corte di giustizia delle Comunità europee. La commissione dei ricorsi può modificare il regolamento di procedura. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio di comune accordo con la Corte di giustizia.

    6.   Sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, la commissione dei ricorsi applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    7.   La commissione dei ricorsi statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora la commissione dei ricorsi decida in tal senso.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 170

    1.   Le disposizioni del presente statuto relative ai diritti e agli obblighi (articoli da 10 a 34 e articolo 103), alle condizioni di assunzione (articoli da 36 — eccetto il paragrafo 2 bis — a 40 e articoli da 104 a 109 — eccetto l'articolo 104, paragrafo 3 bis), alle condizioni di lavoro (articoli da 41 a 57 e articolo 110), alla risoluzione del contratto (articoli da 95 a 99 e articolo 136) nonché al procedimento disciplinare (articoli da 138 a 166) possono essere modificate, nella misura necessaria, dal comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, decimo comma e all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma dell'azione comune 2004/551/PESC. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle.

    2.   Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del comitato direttivo.

    Articolo 171

    Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione o alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, a seconda della data più prossima, il Consiglio dell'Unione europea esamina e modifica il presente statuto o decide in merito alla scadenza dello stesso, a seconda dei casi.

    Articolo 172

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

    Per il Consiglio

    L. J. BRINKHORST

    Il presidente


    (1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

    (2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


    ALLEGATO I

    STATUTO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI

    Articolo 1

    I membri della commissione dei ricorsi sono scelti tra personalità che presentino tutte le garanzie di indipendenza e che dispongano, in quanto giureconsulti, di competenze riconosciute, specialmente nel campo dei diritti e obblighi della funzione pubblica. La scelta dei giudici deve rispettare la diversità geografica e demografica degli Stati membri che partecipano all’Agenzia, così come la diversità dei rispettivi ordinamenti giuridici.

    Articolo 2

    Oltre che per regolare scadenza del mandato o decesso, i doveri dei membri della commissione dei ricorsi cessano per dimissioni. In caso di dimissioni di un membro della commissione dei ricorsi, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della commissione per essere trasmessa al Capo dell’Agenzia. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

    Articolo 3

    I membri della commissione dei ricorsi le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

    Articolo 4

    Al momento del loro insediamento i membri della commissione dei ricorsi assumono, in seduta pubblica, l’impegno solenne di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

    Articolo 5

    I membri della commissione dei ricorsi godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

    Articolo 6

    Il Consiglio dell’Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce il regime pecuniario dei membri della commissione dei ricorsi.


    ALLEGATO II

    LAVORO ORARIO RIDOTTO

    Articolo 1

    La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dall'agente al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

    L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 16 ed all'articolo 44, paragrafo 2, lettera e) dello statuto.

    L'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

    Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

    Articolo 2

    A richiesta dell'agente interessato, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dall'agente, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.

    In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

    Articolo 3

    Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, l'agente ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

    I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a orario ridotto. L'agente può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 89 dello statuto. Ai fini dell'articolo 1 dell'allegato VI, i diritti acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

    Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, l'agente non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

    Articolo 4

    L'AACC può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.


    ALLEGATO III

    MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI

    Sezione 1

    Congedo ordinario

    Articolo 1

    In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

    Articolo 2

    Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

    Articolo 3

    Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

    Articolo 4

    Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

    L'agente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

    All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al secondo comma, all'agente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

    Articolo 5

    Se l'agente, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

    Sezione 2

    Congedi straordinari

    Articolo 6

    All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

    matrimonio dell'agente: 4 giorni;

    trasloco dell'agente: fino a 2 giorni;

    malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;

    decesso del coniuge: 4 giorni;

    malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;

    decesso di un ascendente: 2 giorni;

    matrimonio di un figlio: 2 giorni;

    nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;

    decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è agente, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 51 dello statuto;

    malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;

    malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;

    decesso di un figlio: 4 giorni;

    adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.

    Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo straordinario, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano agenti. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge dell'agente esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori dell'Agenzia e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto l'agente.

    L'AACC può, in caso di necessità, concedere un congedo straordinario supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora l'agente che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

    Un congedo straordinario di 10 giorni è concesso se l'agente non ha diritto al congedo straordinario totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo straordinario supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.

    Inoltre, l'Agenzia può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 28 dello statuto.

    Ai fini del presente articolo, il partner non sposato dell'agente è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V.

    Sezione 3

    Giorni per il viaggio

    Articolo 7

    La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni:

    tra 50 e 250 km: un giorno per l'andata-ritorno,

    tra 251 e 600 km: due giorni per l'andata-ritorno,

    tra 601 e 900 km: tre giorni per l'andata-ritorno,

    tra 901 e 1 400 km: quattro giorni per l'andata-ritorno,

    tra 1 401 e 2 000 km: cinque giorni per l'andata-ritorno,

    oltre i 2 000 km: sei giorni per l'andata-ritorno.

    Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine.

    Le disposizioni che precedono si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri dell'UE. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

    Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.


    ALLEGATO IV

    MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

    Articolo 1

    Entro i limiti fissati dall'articolo 47 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

    a)

    ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

    b)

    se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'AACC autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);

    c)

    per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

    Articolo 2

    Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'AACC.

    Articolo 3

    In deroga agli articoli 1 e 2, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'AACC, previo parere del comitato del personale.


    ALLEGATO V

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE

    Sezione 1

    Assegni familiari

    Articolo 1

    1.   L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 149,39 EUR, maggiorato del 2 % dello stipendio base dell'agente.

    2.   Ha diritto all'assegno di famiglia:

    a)

    l'agente coniugato;

    b)

    l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

    c)

    l'agente registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

    i)

    la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'UE o da un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;

    ii)

    nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;

    iii)

    i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

    iv)

    la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro dell'UE; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro dell'UE che autorizza il matrimonio di tale coppia;

    d)

    per decisione speciale e motivata dell'AACC, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

    3.   Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

    4.   Qualora, in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3, due coniugi che si trovano al servizio dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

    5.   Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

    Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

    Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

    Articolo 2

    1.   L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 326,44 EUR al mese per ogni figlio a carico.

    2.   È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente.

    Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

    È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale l'agente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri dell'UE in materia di protezione dei minori.

    3.   L'assegno è concesso:

    a)

    d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

    b)

    su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

    4.   In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

    5.   L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

    6.   Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico.

    7.   Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente.

    Articolo 3

    1.   Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, l'agente riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 221,50 EUR al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

    Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.

    L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

    l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:

    o da una scuola europea,

    o da un istituto di insegnamento nella sua lingua che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

    l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio dell'agente;

    alle stesse condizioni che per il primo ed il secondo trattino, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.

    La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

    Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

    2.   Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 79,74 EUR al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.

    Sezione 2

    Indennità di dislocazione

    Articolo 4

    1.   Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente è concessa:

    a)

    all'agente:

    che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e

    che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;

    b)

    all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

    L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 442,78 EUR al mese.

    2.   L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

    3.   Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

    Sezione 3

    Rimborso spese

    A.   INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE

    Articolo 5

    1.   Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta all'agente di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 22 dello statuto.

    Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

    All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente.

    2.   Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio all'agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare gli obblighi dell'articolo 22 dello statuto.

    3.   L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente alla data della nomina in ruolo o a quella dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

    L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente, come anche della famiglia se l'agente ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio.

    4.   All'agente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se l'agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, l'agente non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

    5.   L'agente di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio dell'Agenzia prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

    6.   L'agente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

    B.   INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

    Articolo 6

    1.   Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'agente di ruolo, che dimostri di aver cambiato residenza, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di agente che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

    Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in attività di servizio, congedo per servizio militare e congedo parentale o congedo per motivi familiari.

    All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio dell'agente.

    2.   In caso di decesso di un agente di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio dell'agente alla data della cessazione definitiva dal servizio.

    4.   Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione dell'agente e della famiglia in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio o, se l'agente è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

    La nuova sistemazione dell'agente o della famiglia di un agente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

    Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

    C.   SPESE DI VIAGGIO

    Articolo 7

    1.   L'agente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

    a)

    in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

    b)

    in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 95 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 del presente articolo;

    c)

    in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

    In caso di decesso di un agente, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

    Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.

    2.   Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine.

    Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe 'business' o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione speciale dell'AACC.

    3.   Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

    La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'UE e di paesi e territori menzionati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Articolo 8

    1.   L'agente ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

    Se due coniugi sono agenti dell'Agenzia, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

    In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

    Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

    Le spese di viaggio dei figli dai due ai dieci anni sono calcolate sulla base della metà dell'indennità chilometrica e della metà dell'importo forfettario supplementare; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il secondo e decimo anno di età al 1o gennaio dell'anno in corso.

    2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio dell'agente dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

    L'indennità ammonta a:

     

    0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km

     

    0,3320 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km

     

    0,5533 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km

     

    0,3320 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km

     

    0,1106 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km

     

    0,0532 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km

     

    0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

    Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra:

     

    166 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

     

    331,99 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

    L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

    3.   L'agente, che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio dell'Agenzia è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

    4.   Le disposizioni che precedono si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri dell'UE. L'agente la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con l'agente nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

    Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.

    D.   SPESE DI TRASLOCO

    Articolo 9

    1.   Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate all’agente che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 21 dello statuto e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato. Ai servizi competenti dell'Agenzia devono essere presentati almeno due preventivi. Tali servizi, qualora ritengano che i preventivi presentati superano un congruo importo, possono scegliere un altro spedizioniere. L'importo del rimborso cui il funzionario ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da quest'ultimo spedizioniere.

    2.   In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell’agente, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine.

    Qualora l’agente deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

    3.   L’agente di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova.

    In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma.

    Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'AACC.

    E.   INDENNITÀ GIORNALIERA

    Articolo 10

    1.   L’agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 22 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, a un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

     

    agente avente diritto all’assegno di famiglia: EUR 34,31.

     

    agente non avente diritto all’assegno di famiglia: EUR 27,67.

    Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 59 dello statuto.

    2.   La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

    a)

    per l’agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

    b)

    per l’agente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o – se l’agente effettua un periodo di prova – per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

    Qualora due coniugi, entrambi agenti, abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

    In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l’agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 22 dello statuto.

    F.   SPESE DI MISSIONE

    Articolo 11

    1.   L’agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni previste qui di seguito.

    2.   L'ordine di missione stabilisce la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l’interessato può ottenere.

    Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta qualora la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettui in un paese dove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell’agente.

    3.   Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui l’agente venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella della missione che non obblighi l’agente incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

    Articolo 12

    1.   Ferrovia

    Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

    2.   Aereo

    Gli agenti sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza di andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.

    3.   Nave

    Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'AACC in funzione della durata e del costo del viaggio.

    4.   Automobile

    Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

    Tuttavia, all’agente che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti evidenti, l’AACC può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

    Articolo 13

    1.   L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell’agente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

    2.

    a)

    Gli importi per gli Stati membri dell’UE sono i seguenti:

    (in euro)

    Destinazioni

    Indennità giornaliera

    Massimale per l’albergo

    Belgio

    84,06

    117,08

    Repubblica ceca

    55,00

    175,00

    Danimarca

    91,70

    148,07

    Germania

    74,14

    97,03

    Estonia

    70,00

    120,00

    Grecia

    66,04

    99,63

    Spagna

    68,89

    126,57

    Francia

    72,58

    97,27

    Irlanda

    80,94

    139,32

    Italia

    60,34

    114,33

    Cipro

    50,00

    110,00

    Lettonia

    85,00

    165,00

    Lituania

    80,00

    170,00

    Lussemburgo

    82,00

    106,92

    Ungheria

    50,00

    165,00

    Malta

    60,00

    115,00

    Paesi Bassi

    78,26

    131,76

    Austria

    74,47

    128,58

    Polonia

    60,00

    210,00

    Portogallo

    68,91

    124,89

    Slovenia

    60,00

    110,00

    Slovacchia

    50,00

    125,00

    Finlandia

    92,34

    140,98

    Svezia

    92,91

    141,77

    Regno Unito

    86,89

    149,03

    L’agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee, di un'amministrazione o di un organismo terzo deve farne dichiarazione. Saranno in tal caso applicate le detrazioni corrispondenti.

    b)

    La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri dell’UE è fissata e adattata periodicamente dall'AACC.

    3.   Gli importi previsti al paragrafo 2, lettera a) sono riveduti ogni due anni sulla base del riesame effettuato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto CE.

    Articolo 14

    Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 sono definite dall’Agenzia.

    G.   RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE

    Articolo 15

    1.   Quando, per la natura dei compiti loro affidati, taluni agenti debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, un'indennità forfettaria di funzioni può essere concessa dall'AACC, che ne stabilisce l’importo.

    In casi particolari, l’AACC può inoltre decidere di porre a carico dell'Agenzia una parte delle spese di alloggio degli agenti interessati.

    2.   Per gli agenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza è fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'AACC.

    Articolo 16

    Con decisione dell'AACC, i funzionari d'inquadramento superiori (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14) che non dispongono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 892,42 euro all'anno quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città dove prestano servizio.

    Con decisione motivata dell'AACC, il beneficio dell’indennità può essere accordato all’agente che, per l'espletamento delle sue funzioni, deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato a usare la sua autovettura personale.

    Sezione 4

    Pagamento delle somme dovute

    Articolo 17

    1.   La retribuzione è versata all’agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del cent.

    2.   Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

    a)

    se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

    b)

    se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

    3.   Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell’agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l’agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

    Articolo 18

    1.   Le somme dovute all’agente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese in cui esercita le sue funzioni.

    2.   Alle stesse condizioni fissate dalla regolamentazione emanata dalle istituzioni delle Comunità a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto CE, l’agente può far trasferire regolarmente, tramite l'Agenzia, una parte dei suoi emolumenti verso un altro Stato membro dell’UE.

    Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto del trasferimento di cui alla prima frase del presente paragrafo, sono i seguenti:

    a)

    nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro dell’UE, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;

    b)

    su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro dell’UE in questione nei confronti della quale l’agente dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

    I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono superare il 5 % dello stipendio base dell’agente.

    3.   I trasferimenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono effettuati agli stessi tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma dello statuto CE. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) dell'allegato XI dello statuto CE, e il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dell’agente (articolo 3, paragrafo 5, lettera a) dell'allegato XI dello statuto CE).

    4.   Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, l’agente può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base dell’agente.


    ALLEGATO VI

    INDENNITÀ UNA TANTUM E PENSIONE

    CAPITOLO 1

    Indennità una tantum

    Articolo 1

    1.   L’agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

    a)

    se ha maturato meno di un anno di servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 90 e 131 dello statuto;

    b)

    negli altri casi, ha diritto:

    di far trasferire alla cassa pensioni di un'amministrazione o organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, aggiornati all'effettiva data del trasferimento, maturati nell'Agenzia, o

    al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

    i)

    che non vi sarà rimborso di capitale;

    ii)

    che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

    iii)

    che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

    iv)

    che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

    2.   Qualora l’agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all'articolo 145 dello statuto.

    CAPITOLO 2

    Indennità di invalidità

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 75 dello statuto, l’agente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da un’invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l’Agenzia, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, all’indennità di invalidità di cui all'articolo 76 dello statuto.

    2.   Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'AACC. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità.

    L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare all'Agenzia ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità.

    Articolo 3

    Fino a quando l'ex agente beneficiario di un’indennità di invalidità non abbia compiuto l'età di 63 anni, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità.

    CAPITOLO 3

    Pensione di reversibilità

    Articolo 4

    Il coniuge superstite di un agente deceduto in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno e fatte salve le disposizioni dell'articolo 75 dello statuto e dell'articolo 11 del presente allegato, di una pensione di reversibilità pari al 60 % dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti dall'agente al momento del decesso.

    Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

    Articolo 5

    Il coniuge superstite di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione dell'agente al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

    Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

    Articolo 6

    La condizione di anteriorità prevista dagli articoli 4 e 5, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dell'agente dal servizio, è durato almeno cinque anni.

    Articolo 7

    1.   La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 81, primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 10 del presente allegato.

    La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

    2.   La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

    L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato V.

    3.   L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

    Articolo 8

    In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

    In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

    Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato V, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.

    Nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato V, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

    Articolo 9

    Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 59, paragrafo 8 dello statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

    Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione. Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato V.

    Articolo 10

    Qualora la differenza di età tra l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

    1 % per gli anni compresi tra il 10o e il 20o;

    2 % per gli anni a decorrere dal 20o fino al 25o escluso;

    3 % per gli anni a decorrere dal 25o fino al 30o escluso;

    4 % per gli anni a decorrere dal 30o fino al 35o escluso;

    5 % per gli anni a decorrere dal 35o.

    Articolo 11

    Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello statuto.

    Articolo 12

    Il coniuge divorziato di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

    La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 84 dello statuto.

    Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 11 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge.

    Articolo 13

    In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 12, secondo e terzo comma.

    In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 81, secondo comma, dello statuto.

    Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 10 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

    Articolo 14

    Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 19 del presente allegato, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello statuto.

    CAPITOLO 4

    Pensioni provvisorie

    Articolo 15

    Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.

    Articolo 16

    Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.

    Articolo 17

    Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa da oltre un anno.

    Articolo 18

    Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 15, 16 e 17, vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente o dell'ex agente sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

    CAPITOLO 5

    Maggiorazione di pensione per figli a carico

    Articolo 19

    Le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma, dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

    Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.

    Articolo 20

    La concessione di una pensione di reversibilità o di un'indennità di invalidità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

    CAPITOLO 6

    Finanziamento del regime delle pensioni

    Articolo 21

    La riscossione dello stipendio o dell'indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 74 a 87 dello statuto.

    Articolo 22

    L'agente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 56, paragrafo 3 dello statuto continua a versare il contributo di cui all'articolo 21 del presente allegato, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado.

    Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

    Articolo 23

    I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

    CAPITOLO 7

    Liquidazione delle pensioni

    Articolo 24

    La liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità, compete all'Agenzia. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto.

    L'indennità di invalidità non può essere cumulata con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Agenzia. Essa è altresì incompatibile con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o agenzie delle Comunità.

    Articolo 25

    Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

    Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto o del presente allegato.

    Articolo 26

    Gli aventi diritto di un agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione o indennità entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

    Articolo 27

    L'ex agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Agenzia ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

    Articolo 28

    L'agente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell'articolo 146 dello statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.

    CAPITOLO 8

    Pagamento delle prestazioni

    Articolo 29

    Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

    Il servizio delle prestazioni è assicurato dall'Agenzia.

    Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca dello Stato membro dell'UE di residenza.

    Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'Agenzia o nella moneta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.


    ALLEGATO VII

    IMPIEGHI TIPO IN CIASCUN GRUPPO DI FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

    Gruppo di funzioni AD

    Gruppo di funzioni AST

    Direttore generale

    AD 16

     

     

    Direttore generale/Direttore

    AD 15

     

     

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Direttore/Capo unità/Consigliere/esperto linguista; esperto economico; esperto giuridico; esperto medico; esperto scientifico; esperto ricercatore; esperto finanziario; esperto di revisione contabile

    AD 14

     

     

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Capo unità/Consigliere/esperto linguista; esperto economico; esperto giuridico; esperto medico; esperto scientifico; esperto ricercatore; esperto finanziario; esperto di revisione contabile

    AD 13

     

     

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Capo unità/traduttore principale; economista principale; giurista principale; medico di fiducia principale; scienziato principale; ricercatore principale; responsabile finanziario principale; revisore contabile principale

    AD 12

     

     

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Capo unità/traduttore principale; economista principale; giurista principale; medico di fiducia principale; scienziato principale; ricercatore principale; responsabile finanziario principale; revisore contabile principale

    AD 11

    AST 11

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    assistente personale (a.p.); commesso; tecnico; informatico

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Capo unità/traduttore senior, economista senior; giurista senior; medico di fiducia senior; scienziato senior; ricercatore senior; responsabile finanziario senior; revisore contabile senior

    AD 10

    AST 10

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    assistente personale (a.p.); commesso; tecnico; informatico

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    Capo unità/traduttore senior; economista senior; giurista senior; medico di fiducia senior; scienziato senior; ricercatore senior; responsabile finanziario senior; revisore contabile senior

    AD 9

    AST 9

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    assistente personale (a.p.); commesso; tecnico; informatico

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    traduttore; economista; giurista; medico di fiducia; scienziato; ricercatore; responsabile finanziario; revisore contabile

    AD 8

    AST 8

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso senior; documentalista senior; tecnico senior; informatico senior

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    traduttore; economista; giurista; medico di fiducia; scienziato; ricercatore; responsabile finanziario; revisore contabile

    AD 7

    AST 7

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso senior; documentalista senior; tecnico senior; informatico senior

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    traduttore junior; economista junior; giurista junior; medico di fiducia junior; scienziato junior; ricercatore junior; responsabile finanziario junior

    AD 6

    AST 6

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso; documentalista; tecnico; informatico

    Amministratore che esercita ad esempio la funzione di:

    traduttore junior; economista junior; giurista junior; medico di fiducia junior; scienziato junior; ricercatore junior; responsabile finanziario junior

    AD 5

    AST 5

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso; documentalista; tecnico; informatico

     

     

    AST 4

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso junior; documentalista junior; tecnico junior; informatico junior

     

     

    AST 3

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    commesso junior; documentalista junior; tecnico junior; informatico junior

     

     

    AST 2

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    addetto alla classificazione; agente tecnico; agente informatico

     

     

    AST 1

    Assistente che esercita ad esempio la funzione di:

    addetto alla classificazione; agente tecnico; agente informatico


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