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Document 32004D0628

    2004/628/CE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali puó essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche [notificata con il numero C(2004) 3296](Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 284 del 3.9.2004, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 115–116 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/628/oj

    3.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/4


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 settembre 2004

    che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali puó essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche

    [notificata con il numero C(2004) 3296]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/628/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 72/462/CEE dispone che gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella stessa direttiva.

    (2)

    La situazione zoosanitaria in Nuova Caledonia è comparabile a quella esistente negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.

    (3)

    Agli effetti dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Nuova Caledonia ha comunicato le caratteristiche degli stabilimenti che possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità.

    (4)

    Gli stabilimenti presentati dalla Nuova Caledonia rispondono a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CEE per diventare macelli, magazzini frigoriferi e laboratori di sezionamento riconosciuti, a partire dai quali le importazioni nella Comunità possono essere autorizzate in conformità con l’articolo 18 della stessa direttiva.

    (5)

    Le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate ed essi possono pertanto figurare nell’elenco di stabilimenti, da redigere a norma della direttiva 72/462/CEE, a partire dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli stabilimenti della Nuova Caledonia di cui all’allegato sono riconosciuti come stabilimenti a partire dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni fresche nella Comunità, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 6 settembre 2004.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presenta decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 302, del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36).


    ALLEGATO

    Elenco degli stabilimenti di cui all’articolo 1

    Paese: NUOVA CALEDONIA

    Numero di autorizzazione

    Stabilimento

    Città/regione

    Categoria (1)

    OP

    M

    LS

    MF

    B

    O/C

    S

    SP

     

    EA-3-1

    OCEF — Barandeu

    Bourail Provincia Sud

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

    EA-18-1

    OCEF

    Nouméa Provincia Sud

     

     

    x

    x

     

     

     

     


    (1)  

    M

    :

    Macello

    LS

    :

    Laboratorio di sezionamento

    MF

    :

    Magazzino frigorifero

    B

    :

    Carni bovine

    O/C

    :

    Carni ovine/carni caprine

    S

    :

    Carni suine

    SP

    :

    Solipedi

    OP

    :

    Osservazioni particolari


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