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Document 32004D0628
2004/628/EC: Commission Decision of 2 September 2004 on the list of establishments in New Caledonia from which Member States may authorise importation of fresh meat into the Community (notified under document number C(2004) 3296)(Text with EEA relevance)
2004/628/CE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali puó essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche [notificata con il numero C(2004) 3296](Testo rilevante ai fini del SEE)
2004/628/CE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali puó essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche [notificata con il numero C(2004) 3296](Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 284 del 3.9.2004, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 115–116
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160
3.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2004
che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali puó essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche
[notificata con il numero C(2004) 3296]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/628/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 72/462/CEE dispone che gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella stessa direttiva. |
(2) |
La situazione zoosanitaria in Nuova Caledonia è comparabile a quella esistente negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente. |
(3) |
Agli effetti dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Nuova Caledonia ha comunicato le caratteristiche degli stabilimenti che possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità. |
(4) |
Gli stabilimenti presentati dalla Nuova Caledonia rispondono a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CEE per diventare macelli, magazzini frigoriferi e laboratori di sezionamento riconosciuti, a partire dai quali le importazioni nella Comunità possono essere autorizzate in conformità con l’articolo 18 della stessa direttiva. |
(5) |
Le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate ed essi possono pertanto figurare nell’elenco di stabilimenti, da redigere a norma della direttiva 72/462/CEE, a partire dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli stabilimenti della Nuova Caledonia di cui all’allegato sono riconosciuti come stabilimenti a partire dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni fresche nella Comunità, conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 6 settembre 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presenta decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 302, del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
Elenco degli stabilimenti di cui all’articolo 1
Paese: NUOVA CALEDONIA
Numero di autorizzazione |
Stabilimento |
Città/regione |
Categoria (1) |
OP |
||||||
M |
LS |
MF |
B |
O/C |
S |
SP |
|
|||
EA-3-1 |
OCEF — Barandeu |
Bourail Provincia Sud |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
EA-18-1 |
OCEF |
Nouméa Provincia Sud |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
M |
: |
Macello |
LS |
: |
Laboratorio di sezionamento |
MF |
: |
Magazzino frigorifero |
B |
: |
Carni bovine |
O/C |
: |
Carni ovine/carni caprine |
S |
: |
Carni suine |
SP |
: |
Solipedi |
OP |
: |
Osservazioni particolari |