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Document 32004D0614

2004/614/CE: Decisione della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2004) 3293](Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 275 del 25.8.2004, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 92–94 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2005; abrogato da 32005D0799

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/614/oj

25.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 3293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi (2) e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 6 agosto 2004 la Repubblica sudafricana ha confermato la presenza di due focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità in due branchi di ratiti nella Provincia del Capo orientale.

(4)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5)

Attualmente, per il pollame e i prodotti a base di pollame, la Repubblica sudafricana è autorizzata ad importare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carne fresca di ratiti e prodotti a base di carne/preparazioni di carne contenenti carne di ratiti, nonché volatili diversi dal pollame.

(6)

Peraltro il 6 agosto 2004 le autorità competenti della Repubblica sudafricana hanno sospeso la certificazione di ratiti vivi, delle loro carni e di altri prodotti a base di carne, in attesa che la situazione si chiarisca.

(7)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di ratiti vivi, e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di ratiti, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 16 luglio 2004, in provenienza dalla Repubblica sudafricana, sono state sospese a decorrere dal 10 agosto 2004 a seguito della decisione 2004/594/CE della Commissione (3).

(8)

Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione (4), sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena attuate negli Stati membri successivamente all'importazione.

(9)

Tuttavia, come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri, la decisione 2004/594/CE ha anche sospeso le importazioni in provenienza dalla Repubblica sudafricana di volatili diversi dal pollame, tra cui gli uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

(10)

La decisione 97/222/CE della Commissione (5) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di ratiti originari della Repubblica sudafricana che abbiano subìto un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(11)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) l'importazione di trofei di caccia non trattati di uccelli originari della Repubblica sudafricana è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità.

(12)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 l'importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie della Repubblica sudafricana è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità. L'importazione di piume può tuttavia essere autorizzata con un documento commerciale di accompagnamento attestante che le piume sono state sottoposte a un determinato trattamento.

(13)

Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.

(14)

Occorre pertanto prorogare le misure protettive applicabili all'intero territorio della Repubblica sudafricana e abrogare la decisione 2004/594/CE.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

ratiti vivi e uova da cova di detta specie,

volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

carne fresca di ratiti,

preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle suddette specie,

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli,

piume e parti di piume non trasformate.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie (7) ottenuti da ratiti macellati prima del 16 luglio 2004, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/614/CE.

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di ratiti, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE.

4.   Per quanto riguarda l'importazione di piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), un documento commerciale attestante che le piume sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni scorta la partita.

Articolo 4

La decisione 2004/594/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Repubblica sudafricana.

Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 1o gennaio 2005.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 265 del 12.8.2004, pag. 9.

(4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(5)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 878/200 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62).

(7)  Depennare la menzione non pertinente.».


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