Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0606

    2004/606/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2004, che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificada con il numero C(2004) 3294](Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 273 del 21.8.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 85–86 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/606/oj

    21.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 273/21


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2004

    che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici

    [notificada con il numero C(2004) 3294]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/606/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2004/122/CE (3) la Commissione ha adottato alcune misure protettive contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici, segnatamente in Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

    (2)

    Il 19 agosto 2004 la Malaysia ha dichiarato la presenza di un focolaio di influenza aviaria.

    (3)

    Data la situazione epidemiologica, le misure di cui all'articolo 4 della decisione 2004/122/CE debbono essere applicate anche alla Malaysia.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate nel corso della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/122/CE si aggiunge la «Malaysia» all'elenco dei paesi terzi.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano conseguentemente le misure applicate alle importazioni in modo da adattarle alla presente decisione, le divulgano opportunamente e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59, modificata dalla decisione 2004/572/CE (GU L 253 del 29.7.2004, pag. 22).


    Top