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Document 32004D0372

    2004/372/CE: Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1308]

    GU L 118 del 23.4.2004, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/372/oj

    32004D0372

    2004/372/CE: Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1308]

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0045 - 0048


    Decisione della Commissione

    del 13 aprile 2004

    che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità

    [notificata con il numero C(2004) 1308]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/372/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 14, 15 e 22, paragrafo 2,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio stabilisce i requisiti sanitari comunitari relativi all'importazione dai paesi terzi di animali e di carni fresche, comprese le carni macinate(3).

    (2) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(4), nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

    (3) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.

    (4) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

    (5) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE.

    (6) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

    (7) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione(5). Risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

    (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 79/542/CE del Consiglio è modificata come segue:

    1) È aggiunto il seguente articolo 12 bis:

    "Articolo 12 bis

    Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni destinate al consumo umano, comprese le carni macinate, introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

    a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;

    b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2;

    c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

    d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata."

    2) È aggiunto il seguente articolo 12 ter:

    "Articolo 12 ter

    1. In deroga all'articolo 12 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato IV, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

    b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro 'SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA' apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

    c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

    d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

    2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

    3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."

    3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    L'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1 dell'allegato si applicano a partire dal 1o gennaio 2005.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (2) GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

    (3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

    (4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

    (5) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2004, pag. 61).

    ALLEGATO

    Gli allegati della decisione 79/542/CEE sono modificati come segue:

    1) È aggiunto l'allegato III qui di seguito:

    "ALLEGATO III

    (Transito e/o magazzinaggio)

    >PIC FILE= "L_2004118IT.004703.TIF">

    >PIC FILE= "L_2004118IT.004801.TIF">"

    2) È aggiunto l'allegato IV qui di seguito:

    "ALLEGATO IV

    Elenco dei posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti di cui all'articolo 12 ter

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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