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Document 32004D0278
2004/278/EC: Commission Decision of 10 February 2004 on the Community position on the amendment of the Appendices to Annex 4 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products
2004/278/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2004, relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
2004/278/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2004, relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
GU L 87 del 25.3.2004, p. 31–49
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2004/278/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2004, relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 25/03/2004 pag. 0031 - 0049
Decisione della Commissione del 10 febbraio 2004 relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2004/278/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1o giugno 2002. (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso. (3) L'articolo 11 dell'accordo agricolo prevede la possibilità per il Comitato misto per l'agricoltura di decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso. (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici. (5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, DECIDE: Articolo 1 La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. ALLEGATO DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 17 febbraio 2004 relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4 (2004/.../CE) IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA, visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. (2) L'allegato 4 intende agevolare gli scambi tra le parti aventi ad oggetto vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Il menzionato allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici come descritto nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo). (3) Il testo in allegato alla presente decisione suddivide gli argomenti trattati dalle appendici come segue. (4) L'appendice 1, lettera A, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto fitosanitario. (5) L'appendice 1, lettera B, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione in entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco. (6) L'appendice 1, lettera C, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario. (7) I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli che non figurano espressamente nell'appendice 1 e che non sono soggetti a misure fitosanitarie nel territorio di nessuna delle parti possono costituire oggetto di scambi tra esse senza essere sottoposti a controlli documentali, d'identità o fitosanitari relativi a misure fitosanitarie. (8) L'appendice 2 definisce la legislazione di entrambe le parti avente effetti equivalenti. (9) L'appendice 3 definisce gli organismi ufficiali preposti al rilascio del passaporto fitosanitario. (10) L'appendice 4 definisce le zone di cui all'articolo 4 dell'allegato 4 e le relative esigenze particolari cui sono soggette entrambe le parti. (11) È opportuno adattare i riferimenti alla legislazione, di cui all'appendice 5, alle modifiche subite dalla legislazione medesima successivamente alla conclusione dei negoziati, DECIDE: Articolo 1 Le appendici dell'allegato 4 dell'accordo sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2004. Firmato a Bruxelles, addì 17 febbraio 2004. Per il comitato misto per l'agricoltura I capi delle delegazioni Per la Comunità europea Michael Scannell Per la Confederazione svizzera Christian Häberli Per il segretario del comitato misto per l'agricoltura Hans-Christian Beaumond APPENDICE 1 VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario 1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. 1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L., eccetto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto Solanum L. e relativi ibridi 1.4. Vegetali, esclusi i frutti Vitis L. 1.5. Vegetali, esclusi frutti e sementi Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp. 1.6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: Castanea Mill., escluso il legname scortecciato, Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni: >SPAZIO PER TABELLA> 1.7. Cortecce isolate Castanea Mill. 2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti 2.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Abies Mill. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L'Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Platanus L. Populus L. Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L. nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi. 2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3. 2.3. Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae 2.4. Sementi e bulbi destinati all'impianto Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L. 2.5. Vegetali da impianto Allium porrum L. 2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L. B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco 1. Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi 2. Sementi 2.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay Cruciferae Gramineae eccetto quelle di Oryza spp. Trifolium spp. 2.2. Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L. 2.3. Sementi originarie dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America Triticum Secale X Triticosecale 3. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi Acer saccharum Marsh., originario dell'America settentrionale Apium graveolens L. (ortaggi a foglia) Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Castanea Mill. Conifere (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L, Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Gypsophila L. Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia) Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L'Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L., originario di paesi extraeuropei Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch. Rosa L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Quercus L. Solidago L. Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Viburnum spp. 4. Frutta Annona L., originaria di paesi extraeuropei Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei Diospyros L., originario di paesi extraeuropei Malus Mill., originario di paesi extraeuropei Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei Momordica L. Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei Prunus L., originario di paesi extraeuropei Psidium L., originario di paesi extraeuropei Pyrus L., originario di paesi extraeuropei Ribes L., originario di paesi extraeuropei Solanum melongena L. Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei 5. Tuberi non destinati all'impianto Solanum tuberosum L. 6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: - Castanea Mill. - Castanea Mill., Quercus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale - Conifere (Coniferales) diverse da Pinus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie di paesi extraeuropei - Platanus L., Pinus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale - Populus L., originario del continente americano - Acer saccharum Marsh., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale e b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni: >SPAZIO PER TABELLA> Le palette di carico e le palette-casse (codice NC ex 4415 20 ) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette "UIC" e recano un marchio attestante detta conformità. 7. Terra e mezzo di coltura a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: - Turchia, - Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia e Ucraina, - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia. 8. Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales) 9. Cereali originari dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi Triticum Secale X Triticosecale C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario 1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità 1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Clausena Burm. f. Murraya Koenig ex L. Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco 1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi Phoenix spp. 1.3. Sementi Oryza spp. 1.4. Frutta Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Swingle e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi 2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera 3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità 3.1. Vegetali, esclusi frutti e sementi Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Swingle e relativi ibridi Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco Poncirus Raf. e relativi ibridi 4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera 4.1. Vegetali Cotoneaster Ehrh. Stranvaesia Lindl. APPENDICE 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Disposizioni della Comunità europea - Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata. - Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato. - Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José. - Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano. - Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. - Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità. - Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione. - Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione. - Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America. - Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada. - Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico. - Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried). - Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried). - Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale. - Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa. - Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata. - Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario. - Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997. - Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. - Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi. - Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. - Decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE. - Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny. - Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE. - Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE. - Decisione 2001/218/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE. - Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America. - Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. - Decisione 2002/360/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). - Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. - Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. - Decisione 2003/64/CE della Commissione, del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione. - Decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie. Disposizioni della Svizzera - Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925). - Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098). - Ordinanza dell'UFAG del ... 2003 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2003 ...). APPENDICE 3 ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO Comunità europea BELGIO Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Administration du contrôle de la production végétale primaire WTC III, 24e étage Boulevard Simon Bolivar 30 B-1000 BRUXELLES Téléphone (32-2) 208 50 48 Télécopieur (32-2) 208 51 70 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector WTC III, 24e verdieping Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 208 50 48 Fax (32-2) 208 51 70 DANIMARCA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby Tel. (45) 45 26 36 00 Fax (45) 45 26 36 13 GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> GRECIA Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 3-5, Ippokratous Str. EL-10164 Athens Tel. (30-210) 361 53 94 Fax (30-210) 361 71 03 SPAGNA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Sanidad Vegetal C/Alfonso XII 62 E-28014 Madrid Tel.: (34) 913 47 82 54 Fax: (34) 913 47 82 63 >SPAZIO PER TABELLA> FRANCIA Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux 251, Rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15 Téléphone (33-1) 495 581 53 Télécopieur (33-1) 495 559 49 IRLANDA Department of Agriculture and Food Horticulture and Plant Health Division Maynooth Business Campus Maynooth Co. Kildare Ireland Tel. (353-1) 505 33 54 Fax (353-1) 505 35 64 ITALIA Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma Tel. (39-06) 46 65 60 98 Fax (39-06) 481 46 28 LUSSEMBURGO Ministère de l'agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg Téléphone (352) 45 71 72-218 Télécopieur (352) 45 71 72-340 PAESI BASSI Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plantenziektekundige Dienst Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen Nederland Tel. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01 AUSTRIA >SPAZIO PER TABELLA> PORTOGALLO Direcção-Geral de Protecção das Culturas Quinta do Marquês P-2780-155 Oeiras Tel.: (351-21) 446 40 50 Fax: (351-21) 442 06 16 FINLANDIA Plant Production Inspection Centre (KTTK) Plant Protection Department PO Box 42 FIN-00501 Helsinki Puh. (358-9) 5765 111 Faksi (358-9) 5765 2734 SVEZIA Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-5182 Jönköping Tel. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 12 25 22 REGNO UNITO Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House, King's Pool 1-2 Peasholme Green York YO I 7PX United Kingdom Tel. (44-190) 445 51 61 Fax (44-190) 445 51 63 Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD) Pentland House 47 Robb's Loan Edinburgh EH14 1TW United Kingdom National Assembly for Wales Animal and Plant Health Division Welsh Assembly Government Crown Buildings Cathays Park Cardiff CF10 3NQ United Kingdom Department of Agriculture and Rural Developments (DARD) Dundonald House Upper Newtonards Road Belfast BT4 3SB United Kingdom Department of Agriculture and Fisheries PO Box 327 Howard Davis Farm Trinity Jersey JE4 8UF United Kingdom Chief Executive Officer Committee for Horticulture Raymond Falla House, PO Box 459 Longue Rue (Burnt Lane) St. Martin's Guernsey GY1 6AF United Kingdom Ministry of Agriculture Knockaloe Peel Isle of Man IM5 3AJ United Kingdom Forestry Commission 231 Corstorphine Road Edinburgh EH12 7AT United Kingdom SVIZZERA Office fédéral de l'agriculture Service phytosanitaire fédéral CH-3003 Berne Téléphone (41-31) 322 25 50 Télécopieur (41-31) 322 26 34 APPENDICE 4 ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse cui sono soggette entrambe le parti sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle parti qui di seguito. Disposizioni della Comunità europea Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/46/CE. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE. Disposizioni della Svizzera Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925). APPENDICE 5 SCAMBIO DI DATI Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: - notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE, - notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.