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Document 32004D0255

    2004/255/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

    GU L 80 del 18.3.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/255/oj

    32004D0255

    2004/255/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

    Gazzetta ufficiale n. L 080 del 18/03/2004 pag. 0029 - 0030


    Decisione della Commissione

    del 17 marzo 2004

    che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

    (2004/255/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare gli articoli 13 e 15,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

    (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002(3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002(4), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

    (2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE(5), un impegno di prezzo offerto dalla società indiana Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (in appresso la "Società").

    B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO

    (3) Nel dicembre 2003, la Società ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

    C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/611/CE

    (4) In considerazione di quanto sopra esposto, occorre abrogare la decisione 2002/611/CE della Commissione.

    (5) Parallelamente alla presente decisione, con il regolamento (CE) n. 492/2004(6) il Consiglio ha revocato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativo concessa per le esportazioni del prodotto fabbricato dalla società e ha istituito su tali esportazioni un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/611/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

    (2) GU L 288, del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

    (3) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.

    (4) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 236/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

    (5) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.

    (6) Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

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