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Document 32004D0245

    2004/245/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 701]

    GU L 77 del 13.3.2004, p. 62–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/245/oj

    32004D0245

    2004/245/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 701]

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0062 - 0070


    Decisione della Commissione

    del 9 marzo 2004

    che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda

    [notificata con il numero C(2004) 701]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/245/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 21 ter, paragrafo 4, lettera b),

    vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(5), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2000/585/CE della Commissione(6) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

    (2) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione degli Stati membri ai fini dell'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.

    (3) L'Islanda presenta una situazione zoosanitaria soddisfacente, è autorizzata per l'importazione di carni delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni di solipedi e figura già nell'elenco della decisione 94/85/CE della Commissione(7) per le carni fresche di pollame.

    (4) La decisione 97/222/CE della Commissione(8) reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

    (5) È opportuno autorizzare le importazioni dall'Islanda di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.

    (6) Occorre inoltre aggiornare, ove pertinente, il codice ISO di Serbia e Montenegro.

    (7) Le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE devono pertanto essere modificate.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 20 marzo 2004.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CEE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

    (3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

    (4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (5) GU L 18 del 23.1.2001, pag. 11.

    (6) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

    (7) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

    (8) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

    ALLEGATO I

    Che modifica la decisione 2000/585/CE

    "ALLEGATO II

    Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    (y) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002 e le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 giugno 2003.

    (x) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002."

    ALLEGATO II

    (Che modifica la decisione 97/222/CE)

    "PARTE II

    Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (2) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE e successive modifiche.

    (3) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

    - Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati."

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