EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0229

2004/229/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 662]

GU L 70 del 9.3.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/229/oj

32004D0229

2004/229/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 662]

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 5 marzo 2004

che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 662]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva 72/462/CEE.

(2) A seguito di una missione della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria in Lettonia è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.

(3) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Lettonia ha comunicato le caratteristiche degli stabilimenti che possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità.

(4) Gli stabilimenti presentati dalla Lettonia rispondono a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CE per diventare macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti da cui le importazioni nell'Unione europea possono essere autorizzate in conformità con l'articolo 18 della direttiva.

(5) Da un'ispezione in loco della Comunità risulta che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare nel primo elenco di stabilimenti, da redigere conformemente alla direttiva 72/462/CEE, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti della Lettonia di cui all'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Paese: Lettonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Top