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Document 32004D0051

2004/51/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5009]

GU L 10 del 16.1.2004, pp. 60–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/51(1)/oj

32004D0051

2004/51/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5009]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0060 - 0066


Decisione della Commissione

del 23 dicembre 2003

su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 5009]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Non appena la presenza dell'influenza aviaria è stata ufficialmente confermata nel 2003, la Germania ha riferito di aver immediatamente attuato le misure di controllo previste in caso di focolai della malattia, ai sensi della direttiva 92/40/CEE, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, conformemente a quanto stabilito per ottenere un contributo finanziario dalla Comunità per l'eradicazione della malattia conformemente a quanto disposto nella decisione 90/424/CEE.

(2) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dalla Germania. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario alla Germania ai sensi di quanto disposto nella decisione 90/424/CEE per coprire i costi relativi al focolaio di influenza aviaria nel 2003.

(3) È necessario chiarire il concetto di "indennizzo rapido e adeguato degli allevatori", nonché quello di "costi di distruzione, pulizia, disinfezione e disinsettizzazione", che figurano nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e i concetti di "pagamenti ragionevoli" e di "pagamenti giustificati" che figurano nella citata decisione.

(4) Secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune(4), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo la normativa comunitaria, devono essere finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(5) Data l'incertezza quanto all'importo ammissibile finale necessario per risarcire i danni causati dal focolaio, in questa fase il contributo finanziario deve limitarsi a un anticipo di 135000 EUR per i costi ammissibili sostenuti per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova.

(6) Il contributo finanziario comunitario va concesso a condizione che le misure previste siano eseguite efficientemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini indicati nella presente decisione.

(7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pagamento di un contributo finanziario comunitario alla Germania

La Germania può ottenere un contributo finanziario comunitario pari al 50 % delle spese ammissibili per:

a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte conformemente a quanto disposto all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio(5) e all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE nell'ambito delle misure obbligatorie di eradicazione relative all'epidemia di influenza aviaria verificatasi nel 2003, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione;

b) i costi di distruzione delle carcasse, delle uova, dei mangimi e delle attrezzature contaminate, nonché i costi per pulizia, disinsettizzazione e disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a) "indennizzo rapido e adeguato" significa pagamento entro 90 giorni:

- dall'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato secondo quanto definito nell'articolo 3, paragrafo 1,

- della distruzione delle uova, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato, secondo quanto definito nell'articolo 3, paragrafo 1;

b) "pagamenti ragionevoli" significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima dello scoppio dell'influenza aviaria;

c) "pagamenti giustificati" significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi di cui siano dimostrati la natura e il collegamento diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali o con la distruzione delle uova di cui all'articolo 1, lettera a).

Articolo 3

Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario comunitario

1. La spesa massima ammissibile per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova si basa sul valore di mercato dei vari tipi di pollame e di uova, nelle varie fasi del ciclo vitale.

2. Qualora gli indennizzi effettuati dalla Germania ai sensi dell'articolo 1, lettera a), siano versati dopo il termine di 90 giorni indicato nell'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, secondo le seguenti modalità:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

- del 100 % per i pagamenti effettuati dopo 136 giorni dall'abbattimento degli animali o dalla distruzione delle uova.

Tuttavia la Commissione applicherà termini diversi e/o riduzioni inferiori o nulle se la gestione di talune misure risulta eccezionalmente complessa o se la Germania presenta altre giustificazioni la cui fondatezza è ben documentata.

3. I costi di cui all'articolo 1, lettera b), sono ammissibili ad un contributo comunitario soltanto se figurano nell'allegato III.

4. Dal calcolo del contributo finanziario comunitario sono esclusi:

a) l'imposta sul valore aggiunto;

b) gli stipendi dei dipendenti pubblici;

c) l'utilizzo di materiale pubblico diverso dai beni di consumo.

Articolo 4

Condizioni di versamento e documenti giustificativi

1. Salvi i risultati degli eventuali controlli previsti all'articolo 5, sarà versato un anticipo pari a 135000 EUR, in base ai documenti giustificativi presentati dalla Germania riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE.

2. Il saldo del contributo finanziario comunitario è fissato conformemente alla procedura indicata all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE sulla base di:

a) una dichiarazione presentata conformemente agli allegati Ia, Ib e II dei termini previsti al paragrafo 3;

b) documentazione dettagliata che confermi i dati nella dichiarazione di cui alla lettera a);

c) i risultati degli eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione conformemente a quanto disposto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) e le informazioni commerciali pertinenti saranno resi disponibili per i controlli in loco della Commissione.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a) sarà disponibile in formato elettronico conformemente agli allegati Ia e Ib e l'allegato II, entro 60 giorni di calendario dopo la notifica della presente decisione.

Nel caso in cui i termini non siano osservati, il contributo finanziario comunitario viene ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

Articolo 5

Controlli in loco della Commissione

La Commissione, con la collaborazione delle autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'influenza aviaria e sui costi sostenuti.

Articolo 6

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

ALLEGATO Ia

ANIMALI

Dichiarazione di cui all'articolo 4

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ALLEGATO Ib

UOVA

Dichiarazione di cui all'articolo 4

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ALLEGATO II

Dichiarazione di cui all'articolo 4

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ALLEGATO III

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

1. Costi per l'abbattimento degli animali:

a) retribuzioni e compensi degli abbattitori appositamente assunti;

b) beni di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per l'abbattimento;

c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo di abbattimento.

2. Costi relativi alla distruzione delle carcasse:

a) impianto di trattamento: trasporto delle carcasse al locale di deposito e alla sardigna, deposito delle carcasse, trattamento delle carcasse nella sardigna e distruzione della farina;

b) seppellimento: personale assunto a titolo specifico, materiale appositamente noleggiato per trasportare e seppellire le carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo di seppellimento;

c) incenerimento: personale assunto a titolo specifico, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare l'impianto di incenerimento.

3. Costi per la distruzione delle uova: retribuzioni e compensi del personale appositamente assunto, combustibile o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle uova e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo di distruzione.

4. Costi per la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione delle aziende:

a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione;

b) retribuzioni e compensi del personale appositamente assunto.

5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:

a) indennizzo pari al prezzo d'acquisto dei mangimi;

b) materiali appositamente noleggiati per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

6. Costi per l'indennizzo dell'attrezzatura contaminata al valore di mercato e per la distruzione di tale attrezzatura. I costi di indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo dei locali agricoli e i costi per l'infrastruttura non sono ammissibili.

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