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Document 32004D0037

    2004/37/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5008]

    GU L 8 del 14.1.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/37(1)/oj

    32004D0037

    2004/37/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5008]

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2004 pag. 0012 - 0016


    Decisione della Commissione

    del 23 dicembre 2003

    che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro

    [notificata con il numero C(2003) 5008]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/37/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Serbia e Montenegro per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

    (2) Le condizioni di cui sopra non si applicano al Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, che è soggetto a un'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK). Non è pertanto possibile inserire nella presente decisione le importazioni dei prodotti della pesca provenienti dal Kosovo.

    (3) Le disposizioni legislative di Serbia e Montenegro in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (4) In particolare, il "Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Montenegro (MAFWM)" è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

    (5) Il MAFWM ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti selvatici, interi e freschi della pesca in mare stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

    (6) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Serbia e Montenegro, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. Tali norme devono stabilire che soltanto i prodotti selvatici, interi e freschi della pesca in mare possono essere importati nella Comunità.

    (7) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(2). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del MAFWM alla Commissione.

    (8) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il "Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Republic of Montenegro (MAFWM)" è l'autorità competente in Serbia e Montenegro(3) per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Serbia e Montenegro sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

    Articolo 3

    1. I prodotti della pesca consistono di pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

    2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

    3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

    4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del MAFWM, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

    Articolo 5

    Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini "SERBIA E MONTENEGRO" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 6

    La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2004.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    (3) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Legenda:

    PP: (Processing plant) Stabilimento di trasformazione.

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