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Document 32003R2338

Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

GU L 346 del 31.12.2003, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2338/oj

32003R2338

Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0028 - 0028


Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione

del 30 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione(2) contiene talune disposizioni derogatorie in materia di certificazione che consentono all'Australia e agli Stati Uniti d'America di beneficiare di un regime di certificazione semplificato valido sino al 31 dicembre 2003.

(2) Tenendo conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con i due paesi suddetti non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno prorogare tale deroga per un periodo limitato, in funzione dei progressi realizzati nelle trattative.

(3) Occorre inoltre aggiornare il regolamento (CE) n. 883/2001 in seguito all'applicazione, a decorrere dal 1o agosto 2003, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli(3).

(4) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 26 sono applicabili sino al 31 dicembre 2005."

2) All'allegato VIII.B, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario VI 1 e nella casella 5 dell'estratto VI 2 è realizzata in conformità con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 753/2002."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1220/2003 (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 3).

(3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1205/2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13).

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