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Document 32003R2328

    Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    GU L 345 del 31.12.2003, p. 34–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0508

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2328/oj

    32003R2328

    Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0034 - 0042


    Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio

    del 22 dicembre 2003

    che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità il settore della pesca incontra difficoltà che sono particolarmente aggravate dai costi del trasporto dei prodotti della pesca verso i mercati, a causa della lontananza e dell'isolamento di tali regioni.

    (2) Il Consiglio, con le decisioni 89/687/CEE(3), 91/314/CEE(4) e 91/315/CEE(5), ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), che rientrano nel quadro della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti di tali regioni.

    (3) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce gli svantaggi specifici che pesano sulla situazione socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, aggravati in particolare dalla loro lontananza e dalla loro insularità. Ciò riguarda anche il settore della pesca.

    (4) Tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari per lo smercio di taluni prodotti dovuti alla loro posizione ultraperiferica.

    (5) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, nel 1992 e nel 1993 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. A dette azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94(6) e (CE) n. 2337/95(7) nonché, nel periodo 1998-2002, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1587/98(8) e (CE) n. 579/2002(9). A decorrere dal 2003, è necessario prevedere la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione e, di conseguenza, adottare misure che consentano il proseguimento di dette azioni.

    (6) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la pesca artigianale e costiera riveste una notevole importanza a livello socioeconomico.

    (7) Per una buona gestione degli stock occorre razionalizzare lo sforzo di pesca, tenendo conto in particolare delle ricerche di elevato livello tecnico effettuate in tale ambito da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche.

    (8) Nell'ambito della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche in queste regioni, risulta necessario rispettare la normativa comunitaria pertinente e, in particolare, nel caso del dipartimento francese della Guiana, il divieto di pesca dei gamberetti nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (9) Per favorire lo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche in questione, è opportuno che gli Stati membri possano modulare i quantitativi e che la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie di una stessa regione ultraperiferica e tra le regioni ultraperiferiche di uno stesso Stato membro, per tener conto dei cambiamenti delle condizioni di smercio e delle rispettive caratteristiche.

    (10) È opportuno peraltro che, qualora non si siano sfruttati completamente gli importi disponibili nonostante la modulazione tra specie diverse o all'interno delle regioni di uno stesso Stato membro, la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie tra le regioni ultraperiferiche dei vari Stati membri. In tal caso la modulazione viene effettuata lasciando impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili per gli anni successivi in virtù del presente regolamento.

    (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1994/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio dei prodotti della pesca enumerati negli allegati da I a V, originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (in seguito denominata "compensazione").

    Articolo 2

    Destinatari

    Destinatari della compensazione sono i produttori, proprietari o armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 che esercitano la loro attività in dette regioni, ovvero le loro associazioni, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

    Articolo 3

    Azzorre

    Per quanto riguarda le Azzorre, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato I. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 177 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 10000 t all'anno consegnate all'industria locale;

    b) 455 EUR per tonnellata di specie destinate ad essere commercializzate allo stato fresco, per un quantitativo massimo di 2000 t all'anno;

    c) 148 EUR per tonnellata di piccole specie pelagiche e specie di acque profonde consegnate all'industria o alle associazioni o organizzazioni di produttori locali e destinate alla congelazione o alla trasformazione, per un quantitativo massimo di 1554 t all'anno.

    Articolo 4

    Madera

    Per quanto riguarda Madera, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 230 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 4000 t all'anno consegnate all'industria locale;

    b) 250 EUR per tonnellata di pesce sciabola nero per un quantitativo massimo di 1600 t all'anno;

    c) 1080 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 50 t all'anno.

    Articolo 5

    Isole Canarie

    Per quanto riguarda le isole Canarie, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato III. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 950 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via aerea, per un quantitativo massimo di 1619 t all'anno;

    b) 500 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;

    c) 250 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;

    d) 220 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 712 t all'anno;

    e) 240 EUR per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per un quantitativo massimo di 347 t all'anno;

    f) 268 EUR per tonnellata di cefalopodi e specie demersali, per un quantitativo massimo di 8292 t all'anno;

    g) 1300 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 1157 t all'anno.

    Articolo 6

    Guiana

    Per quanto riguarda la Guiana, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato IV. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 1100 EUR per tonnellata di gamberetti provenienti dalla pesca industriale per un quantitativo massimo di 3300 t all'anno;

    b) 1100 EUR per tonnellata di pesce bianco fresco proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 100 t all'anno;

    c) 527 EUR per tonnellata di pesce bianco surgelato proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 500 t all'anno.

    Articolo 7

    Riunione

    Per quanto riguarda la Riunione, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato V. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e di quantitativi di 1400 EUR per tonnellata di pesce spada, tonno, marlin, squalo, pesce vela e corifena, per un quantitativo massimo di 618 t all'anno.

    Articolo 8

    Modulazione degli importi e dei quantitativi

    1. Gli Stati membri possono, nell'ambito degli articoli da 3 a 7, modulare i quantitativi previsti per le diverse specie senza aumento della dotazione annua globale prevista per ciascuno Stato membro né degli importi previsti come compensazione per tonnellata di specie, se la Commissione non ha mosso obiezioni entro quattro settimane a decorrere dalla notifica di una domanda di modulazione debitamente motivata da parte di uno Stato membro.

    2. La Commissione può, sulla scorta delle informazioni fornitele dagli Stati membri interessati, modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie in funzione delle rispettive caratteristiche e delle condizioni di produzione e di smercio, nell'ambito delle disposizioni finanziarie globali fissate negli articoli da 3 a 7.

    La modulazione può essere effettuata all'interno di una regione, tra regioni appartenenti ad uno stesso Stato membro o tra Stati membri diversi.

    3. Qualora la modulazione avvenga tra Stati membri diversi, essa lascia impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili ed è esercitata entro i limiti della dotazione annua globale per l'azione in questione, stabilita dall'autorità di bilancio.

    4. La modulazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tiene conto di tutti gli elementi che consentono di identificare le modifiche che la giustificano, in particolare le caratteristiche biologiche delle specie, le variazioni dei costi supplementari e gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e dello smercio.

    Articolo 9

    Modalità d'applicazione

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato "comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 11

    Finanziamento

    Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999(11). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

    Articolo 12

    Relazione

    Entro il 1o giugno 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento corredata, se del caso, di proposte relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento.

    Articolo 13

    Misure transitorie

    Le domande di modulazione presentate alla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1587/98, per le quali non è stata presa una decisione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 8.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Matteoli

    (1) Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

    (4) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

    (5) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

    (6) GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8.

    (7) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2.

    (8) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.

    (9) GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

    (10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    ALLEGATO I

    Azzorre

    a) Tonno

    Katsuwonus pelamis

    Thunnus alalunga

    Thunnus albacares

    Thunnus obesus

    Thunnus thynnus

    b) Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco

    Phycis phycis

    Beryx splendens

    Pomatomus saltator

    Sphyraena viridensis

    Pagellus acame

    Helicolenus dactylopterus dactylopterus

    Cetrolabrus trutta

    Labrus bergylta

    Galeorhinus galeus

    Pontinus kuhlii

    Polyprion americanus

    Coryphaena hippurus

    Pseudocaranx dentex

    Epigonus telescopus

    Xiphias gladius

    Serranus cabrilla

    Serranus atricauda

    Pagellus bogaraveo

    Beryx decadactylus

    Phycis blennoides

    Seriola spp.

    Loligo forbesi

    Mora moro

    Epinephelus guaza

    Pagrus pagrus

    Promethichthys prometeus

    Lepidopus caudatus

    Aphanopus carbo

    Zeus faber, Zenopsis conchifer

    Balistes carolinensis

    Molva macrophthalma

    Raja clavata

    Scorpaena scrofa

    Conger conger

    Mullus surmelutus

    Diplodus sargus

    Sarda sarda

    Sparisoma cretense

    c) Piccole specie pelagiche e di acque profonde

    Scomber japonicus

    Trachurus picturatus

    Sardina pilchardus

    Chaecon affinis

    Aphanopus carbo

    ALLEGATO II

    Madera

    a) Tonno

    Thunnus alalunga

    Thunnus albacares

    Thunnus Thynnus

    Thunnus obesus

    Katsuwonus pelamis

    b) Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    c) Prodotti dell'acquacoltura

    Sparus aurata

    Pagrus Pagrus

    Pagellus Bogaraveo

    ALLEGATO III

    Isole Canarie

    a) Tonno

    Thunnus alalunga

    Thunnus albacares

    Thunnus thynnus thynnus

    Thunnus obesus

    b) Tonnetto striato

    Katsuwonus pelamis

    c) Sardina

    Sardina pilchardus

    d) Sgombro

    Scomber spp.

    e) Cefalopodi e specie demersali

    Dentex dentex

    Dentex gibbosus

    Dentex macrophatalmus

    Diplodus sargus

    Diplodus cervinus

    Lithognathus mormyrus

    Pagellus acarne

    Pagellus bogaraveo

    Pagellus erythrinus

    Sparus aurata

    Sparus caeruleostictus

    Sparus auriga

    Sparus pagrus

    Spondyliosoma cantharus

    Merluccius merluccius

    Merluccius senegalensis

    Merluccius polli

    Phycis phycis

    Lepidorhombus boscii

    Lophius piscatorius

    Dicologlossa cuneata

    Solea vulgaris

    Solea senegalensis

    Seppia Officinalis

    Sepia bertheloti

    Sepia orbignyana

    Loligo vulgaris

    Loligo forbesi

    Octopus vulgaris

    Todarodes sagittatus

    Cynoglossus, spp

    Allotheutis, spp.

    f) Prodotti dell'acquacoltura

    Sparus aurata

    Sparus pagrus

    Dicentrarchus labrax

    Seriola spp.

    Solea senegalensis

    ALLEGATO IV

    Guiana

    a) Gamberetti

    Penaeus subtilis

    Penaeus brasiliensis

    Plesiopenaeus edwardsianus

    Solenocra acuminata

    b) Pesce bianco proveniente dalla pesca artigianale destinato al mercato dei prodotti freschi e surgelati

    Cynoscion acoupa

    Cynoscion virescens

    Cynoscion steindachneri

    Macrodon ancylodon

    Plagioscion arenatus

    Tarpon atlanticus

    Megalopos atlanticus

    Arius parkeri

    Arius proops

    Sphyrnidae

    Carcharhinidae

    Trachynotus cayennensis

    Oligoplites saliens

    Scomberomorus maculatus

    ALLEGATO V

    Riunione

    a) Pesce spada

    Xiphias gladius

    b) Tonno

    Thunnus albacares

    Thunnus alalunga

    Thunnus obesus

    Thunnus maccoyii

    Euthynus spp.

    Katsuwonus spp.

    c) Marlin

    Makaira mazara

    Makaira indica

    Tetrapterus audax

    d) Squali

    Carcharinus longimanus

    Isurus oxyrinchus

    e) Pesce vela

    Isiophorus

    f) Corifena

    Coryphaena hippurus

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