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Document 32003R2322

Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

GU L 345 del 31.12.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2322/oj

32003R2322

Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999(1), stabilisce che i produttori, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, devono ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi.

(2) Il mercato comunitario dei cereali nella campagna di commercializzazione 2003/2004 è caratterizzato da una scarsa produzione dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici della Comunità. Tale situazione dovrebbe comportare un calo significativo delle scorte finali 2003/2004 sul mercato comunitario. Un raccolto normale nel 2004 non consentirebbe di incrementare le scorte in maniera significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

(3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 occorre pertanto fissare il tasso di ritiro dalla produzione a un livello inferiore rispetto a quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 il tasso di base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 5 %.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica al ritiro dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

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