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Document 32003R2305

Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

GU L 342 del 30.12.2003, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2305/oj

32003R2305

Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dei negoziati commerciali che hanno avuto come esito gli accordi in forma di scambio di lettere con il Canada e gli Stati Uniti d'America, approvati rispettivamente dalle decisioni del Consiglio 2003/253/CE(2) e 2003/254/CE(3), la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione del frumento tenero di qualità media e bassa e dell'orzo istituendo contingenti d'importazione a decorrere dal 1o gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente tariffario d'orzo da birra e un contingente tariffario d'orzo, che ha formato oggetto del regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione(4).

(2) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 dispone l'apertura di un contingente tariffario di 300000 tonnellate per l'importazione di orzo del codice NC 1003 00 proveniente dai paesi terzi e deroga al regolamento (CE) n. 1766/92. A seguito della modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92 da parte del regolamento (CE) n. 1104/2003 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali, il suddetto contingente tariffario ha acquisito un carattere definitivo. Pertanto il regolamento (CE) n. 2376/2002 non può più avere carattere derogatorio. A fini di chiarezza e di trasparenza occorre di conseguenza procedere all'abrogazione di tale regolamento e alla sua sostituzione con un nuovo regolamento.

(3) A partire dal 1o maggio 2004 la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia diventano Stati membri dell'Unione europea. Dato che il contingente tariffario per l'importazione di 300000 tonnellate d'orzo è un contingente annuale con gare settimanali a partire dal 1o gennaio 2004, è possibile che esso sia esaurito o largamente utilizzato alla data prevista per l'adesione. Occorre pertanto stabilire, soltanto per il 2004, disposizioni specifiche che consentano ai nuovi Stati membri di utilizzare tali contingenti.

(4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

(5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(6) Per tener conto delle condizioni di fornitura è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

(7) Ai fini di un'efficace gestione del contingente è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

(8) È inoltre necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(6).

(9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.

(10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto il contingente tariffario di 300000 tonnellate per l'importazione di orzo del codice NC 1003 00.

2. Il contingente tariffario è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applica alle importazioni dei prodotti menzionati nel presente regolamento superiori al quantitativo previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Per il 2004 il secondo comma si applica in caso di importazioni superiori ai quantitativi previsti al paragrafo 3 del presente articolo per il periodo di cui trattasi.

3. Per il 2004 il contingente annuale è suddiviso in due lotti per i periodi seguenti:

a) lotto n. 1: dal 1o gennaio al 30 aprile 2004: 100000 tonnellate;

b) lotto n. 2: dal 1o maggio al 31 dicembre 2004: 200000 tonnellate.

I quantitativi non utilizzati del lotto n. 1 saranno automaticamente assegnati al lotto n. 2.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo del periodo considerato. Il richiedente può presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.

Per il 2004 il quantitativo di cui al primo comma non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo del periodo considerato.

2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le comunicazioni si effettuano anche se nello Stato membro non è stata presentata alcuna domanda. Questa informazione è comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

Se lo Stato membro non invia alla Commissione la notifica delle domande entro i termini prescritti, la Commissione considera che nessuna domanda sia stata presentata nello Stato membro di cui trattasi.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio dell'anno e del quantitativo di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l'anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

Per il 2004 i coefficienti unici di riduzione di cui al paragrafo precedente sono fissati se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio del periodo e dei quantitativi indicati al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per il periodo interessato.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 4

I titoli d'importazione sono validi per un periodo di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno del rilascio. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 5

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra "0".

Articolo 7

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

- Reglamento (CE) n° 2305/2003

- Forordning (EF) nr. 2305/2003

- Verordnung (EG) Nr. 2305/2003

- Κανονισμóς (EK) αριθ. 2305/2003

- Regulation (EC) No 2305/2003

- Règlement (CE) n° 2305/2003

- Regolamento (CE) n. 2305/2003

- Verordening (EG) nr. 2305/2003

- Regulamento (CE) n.o 2305/2003

- Asetus (EY) N:o 2305/2003

- Förordning (EG) nr 2305/2003

b) nella casella 24 la dicitura "16 EUR/tonnellata".

Articolo 8

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

(3) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 92. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1113/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 24).

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

(6) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

ALLEGATO

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