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Document 32003R2304

Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

GU L 342 del 30.12.2003, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2304/oj

32003R2304

Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione(2), il fatto generatore del tasso di cambio da utilizzare per convertire in moneta nazionale l'importo degli aiuti all'ettaro interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001(3), prevede tra gli altri un aiuto per le colture energetiche applicabile dal 1o gennaio 2004.

(3) Detto aiuto per le colture energetiche è concesso per anno civile e non per campagna di commercializzazione. Occorre pertanto stabilire il fatto generatore del tasso di cambio per tale aiuto.

(4) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2808/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto il seguente secondo comma:"Tuttavia per l'aiuto di cui al capitolo 5 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(4) il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12).

(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

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