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Document 32003R2304
Commission Regulation (EC) No 2304/2003 of 29 December 2003 amending Regulation (EC) No 2808/98 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture
Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo
Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo
GU L 342 del 30.12.2003, p. 6–6
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 2304/2003 della Commissione del 29 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione(2), il fatto generatore del tasso di cambio da utilizzare per convertire in moneta nazionale l'importo degli aiuti all'ettaro interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto. (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001(3), prevede tra gli altri un aiuto per le colture energetiche applicabile dal 1o gennaio 2004. (3) Detto aiuto per le colture energetiche è concesso per anno civile e non per campagna di commercializzazione. Occorre pertanto stabilire il fatto generatore del tasso di cambio per tale aiuto. (4) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2808/98. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto il seguente secondo comma:"Tuttavia per l'aiuto di cui al capitolo 5 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(4) il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12). (3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. (4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.