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Document 32003R2287

    Regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    GU L 344 del 31.12.2003, p. 1–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2287/oj

    31.12.2003   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2287/2003 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2003

    che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione del 2003 (1), in particolare l'articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico (3), in particolare l'articolo 21,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

    (2)

    A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

    (3)

    Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

    (4)

    Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

    (5)

    Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi definite.

    (6)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (5), le isole Faerøer (6), la Groenlandia (7), l'Islanda (8), la Lettonia (9), la Lituania (10) e l'Estonia (11).

    (7)

    A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Svezia e dalla Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Polonia.

    (8)

    Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 le disposizioni relative alle possibilità di pesca per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono essere conformi al trattato di adesione a decorrere dalla data della stessa. Tuttavia, la stessa base per l'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2004 fino alla data di adesione.

    (9)

    La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

    (10)

    Nella sua riunione annuale, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2002 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

    (11)

    Per conformarsi agli adeguamenti ai contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.

    (12)

    L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (12), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (13), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (14), al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (15), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (16), al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (17), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (18) e al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (19).

    (13)

    Per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che nel 2004 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

    (14)

    È necessario adottare disposizioni comunitarie relative alla pesca nel golfo di Riga, conformemente agli orientamenti fissati nell'atto di adesione del 2003. È opportuno introdurre l'obbligo di detenere permessi di pesca speciali per avere accesso alle acque in questione.

    (15)

    La commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato, nella riunione tenuta nell'ottobre 2003, una speciale chiusura per la pesca delle flotte a cianciolo, nonché misure tecniche relative alla ritenzione di tutte le catture, disposizioni relative alle catture accessorie e disposizioni relative alle tartarughe di mare. Sebbene la Comunità non sia membro di tale organizzazione, è necessario dare attuazione a tali limitazioni relative alle catture per assicurare una gestione sostenibile di tale risorsa ittica.

    (16)

    I TAC relativi agli stock che formano oggetto di piani di ricostituzione che possono essere attuati già nel 2004 dovrebbero corrispondere alla strategia di ricostituzione prevista in tali piani. Nel caso degli stock per i quali i piani di ricostituzione non possono essere attuati nel 2004, dovrebbe essere attuata una gestione più restrittiva nel breve termine.

    (17)

    In attesa dell'adozione di piani di ricostituzione e dell'attuazione dei regimi di gestione dello sforzo di pesca in essi inclusi, è necessario attuare regimi provvisori di gestione dello sforzo quantomeno per gli stock più a rischio, per i quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato di ridurre i TAC a zero nel 2004.

    (18)

    Sulla base delle raccomandazioni del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord).

    (19)

    Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l'efficacia. È necessario pertanto attuare queste misure già dal 2004 in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

    (20)

    Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2003-2004 e i corrispondenti limiti temporali.

    (21)

    Nella sua XXII riunione annuale nel 2003, la CCAMLR ha approvato la partecipazione dei pescherecci battenti bandiera della Comunità alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e FAO 48.6 e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, indicati all'allegato XVI, come pure talune misure tecniche specifiche, quali specificate all'articolo 43. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

    (22)

    Per assicurare il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante aprire tali possibilità di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004. Considerata l'urgenza della questione, è imperativo concedere una deroga al termine di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2004 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

    Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IF.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    alle navi da pesca della Comunità (in prosieguo denominate «navi comunitarie»), e

    b)

    alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (in seguito denominate «navi dei paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (in prosieguo denominate «acque comunitarie»).

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «possibilità di pesca»:

    i)

    il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

    ii)

    le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

    iii)

    i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

    iv)

    l'attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

    v)

    l'attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

    b)

    «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    c)

    «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

    d)

    «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

    e)

    «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

    f)

    «mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

    g)

    «unità di gestione 3», le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30′ di latitudine nord.

    h)

    «golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull'isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell'isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′E al punto 58°30.0′N 23°41′1E.

    i)

    «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento:

    a)

    le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

    b)

    le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 2597/95;

    c)

    le zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) sono definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93;

    d)

    le zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) sono definite nel regolamento (CE) n. 66/98.

    CAPITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

    Articolo 5

    Possibilità di pesca e attribuzioni

    1.   Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II.

    2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia — compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen — e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.

    3.   La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena il TAC sia stato adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle Isole Faerøer e 6 700 tonnellate alla Norvegia, i quantitativi restanti sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri.

    4.   Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

    Articolo 6

    Disposizioni speciali in materia di attribuzione

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli allegati I e II non pregiudica:

    a)

    gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Articolo 7

    Flessibilità dei contingenti

    Per il 2004 gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui devono applicarsi le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 8

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

    a)

    quando le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è stato ancora esaurito; oppure

    b)

    quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita; oppure

    c)

    per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, quando le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco; oppure

    d)

    per le aringhe, quando le catture sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98; oppure

    e)

    per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise; oppure

    f)

    quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98.

    2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (d), (e) e (f).

    3.   In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non suddivise e contenenti aringhe.

    4.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

    Articolo 9

    Limiti di accesso

    1.   Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

    2.   Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

     

    Area sud occidentale

    1.

    63°12′N e 23°05′O attraverso 62°00′N e 26°00′O

    2.

    62°58′N e 22°25′O

    3.

    63°06′N e 21°30′O,

    4.

    63°03′N e 21°00′W di lì 180°00′S;

     

    Zona sud-orientale

    1.

    63°14′N e 10°40′O,

    2.

    63°14′N e 11°23′O,

    3.

    63°35′N e 12°21′O,

    4.

    64°00′N e 12°30′O,

    5.

    63°53′N e 13°30′O,

    6.

    63°36′N e 14°30′O,

    7.

    63°10′N e 17°00′W di lì 180°00′S.

    Articolo 10

    Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

    Le misure di cui all'allegato III si applicano alla cattura, alla suddivisione e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

    Articolo 11

    Altre misure tecniche e di controllo

    Le misure tecniche di cui all'allegato IV si applicano nel 2004 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

    Dettagliate modalità di applicazione dei punti 11 e 12 dell'allegato IV possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Articolo 12

    Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate

    1.   Per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 gennaio 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel mare del Nord e ad ovest della Scozia si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad essa associate di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 (20).

    2.   Per il periodo dal 1o febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nel mare d'Irlanda e ad ovest della Scozia, si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate di cui all'allegato V.

    3.   Per la gestione degli stock di cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord) si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni a esse associate di cui all'allegato VI.

    4.   Dettagliate modalità di applicazione del punto 6 dell'allegato VI possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    CAPITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

    Articolo 13

    Autorizzazione

    Le navi battenti bandiera di Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

    Articolo 14

    Restrizioni geografiche

    Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

    a)

    della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

    b)

    dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30′ di latitudine nord;

    c)

    della Polonia e della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel Mar Baltico a sud di 59°30′ di latitudine nord;

    d)

    di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

    Articolo 15

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente e tale contingente non sia stato ancora esaurito.

    CAPITOLO IV

    REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

    Articolo 16

    Licenze e condizioni associate

    1.   In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

    Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

    a)

    navi di stazza pari o inferiore a 200 GT;

    b)

    navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro;

    c)

    navi svedesi, secondo la prassi abituale.

    2.   Il numero massimo di licenze e le altre condizioni a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte I. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e sono indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

    3.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

    Articolo 17

    Isole Færøer

    Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

    CAPITOLO V

    REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

    Articolo 18

    Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca.

    1.   In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

    2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

    3.   Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2003 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2004 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

    Articolo 19

    Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

    La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione è accompagnata dai seguenti dati:

    a)

    nome della nave;

    b)

    numero di registrazione;

    c)

    lettere e cifre esterne di identificazione,

    d)

    porto di registrazione;

    e)

    nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

    f)

    stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

    g)

    potenza del motore;

    h)

    indicativo di chiamata e frequenza radio;

    i)

    metodo di pesca previsto;

    j)

    zona di pesca prevista;

    k)

    specie di pesci che si intendono catturare;

    l)

    periodo per il quale è richiesta la licenza.

    Articolo 20

    Numero di licenze

    Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte II.

    Articolo 21

    Annullamento e ritiro

    1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno del rilascio.

    2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

    3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    Articolo 22

    Mancato rispetto delle norme pertinenti

    1.   Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

    2.   La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

    Articolo 23

    Obblighi del detentore della licenza

    1.   Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

    2.   Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VIII, parte I.

    3.   Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IX, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

    Articolo 24

    Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana

    1.   Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo fatto a un armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

    2.   Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VII, parte III. Il comandante è responsabile dell'accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

    3.   Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell'allegato VIII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

    4.   Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

    CAPITOLO VI

    DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

    SEZIONE 1

    Partecipazione della Comunità

    Articolo 25

    Elenco dei pescherecci

    1.   Solamente le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

    2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, un elenco delle navi di stazza lorda superiore 50 tonnellate battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

    3.   L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche all'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

    4.   L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

    a)

    il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (21);

    b)

    l'indicativo internazionale di chiamata;

    c)

    il noleggiatore della nave, ove applicabile;

    d)

    il tipo di nave.

    5.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

    a)

    data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

    b)

    data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

    c)

    Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

    d)

    nome della nave;

    e)

    numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

    f)

    porto di origine della nave dopo il trasferimento;

    g)

    nome dell'armatore o del noleggiatore;

    h)

    dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

    i)

    principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

    j)

    sottozone in cui la nave intende operare.

    SEZIONE 2

    Misure tecniche

    Articolo 26

    Dimensione delle maglie delle reti

    È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato X. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

    Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

    Articolo 27

    Attacco di dispositivi alle reti

    1.   È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

    2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

    3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato XI.

    4.   Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberetti nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm.

    Articolo 28

    Catture accessorie

    1.   I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

    2.   Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non possono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non superano rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

    3.   Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

    4.   Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, si spostano immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

    Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

    Articolo 29

    Taglia minima dei pesci

    I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XII, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

    SEZIONE 3

    Misure di controllo

    Articolo 30

    Giornale di bordo e piano di magazzinaggio

    1.   I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

    2.   Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIV sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID:

    a)

    un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure

    b)

    un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

    4.   Il comandante presta l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

    Articolo 31

    Reti

    Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato X, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

    a)

    le reti siano staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e

    b)

    le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte siano fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

    Articolo 32

    Trasbordi

    Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

    Articolo 33

    Controllo dello sforzo di pesca

    1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all'articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2004 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività. Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

    SEZIONE 4

    Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

    Articolo 34

    Pesca del gamberello boreale

    Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

    SEZIONE 5

    Disposizioni speciali per la pesca dell'ippoglosso nero

    Articolo 35

    Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero

    1.   Le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 2, non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare ippoglosso nero.

    2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità, che tale Stato membro autorizza a pescare l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO, previo il rilascio di un permesso speciale di pesca.

    3.   L'elenco di cui al paragrafo 2 riporta il numero interno della nave di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione.

    4.   L'elenco in questione è trasmesso alla Commissione su supporto informatico entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche dell'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

    5.   Ogni Stato membro prende le misure necessarie per ripartire la sua quota per l'ippoglosso nero tra le sue navi autorizzate di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 36

    Relazioni

    1.   I comandanti delle navi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

    a)

    i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

    b)

    Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

    c)

    I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

    d)

    I quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

    2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

    3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero notificate ai sensi del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, questi ultimi prendono le misure necessarie per rafforzare il controllo delle catture e informano la Commissione di tali misure.

    Articolo 37

    Porti designati

    1.   È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti designati a tal fine dalle parti contraenti NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

    2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

    3.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

    4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

    Articolo 38

    Ispezioni nei porti

    1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare quantitativi di ippoglosso nero siano sottoposte a un'ispezione in porto in un conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

    2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

    3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

    4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.

    Articolo 39

    Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti

    Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

    Articolo 40

    Follow up delle attività di pesca

    Entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli da 34 a 39, incluso il numero totale di giorni di pesca.

    SEZIONE 6

    Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

    Articolo 41

    Pesca dello scorfano

    1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.

    Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana al lunedì.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

    Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata una volta alla settimana.

    CAPITOLO VII

    DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

    SEZIONE 1

    Restrizioni

    Articolo 42

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XVI nelle sottozone e divisioni in esso indicate.

    SEZIONE 2

    Pesca sperimentale

    Articolo 43

    Partecipazione alla pesca sperimentale

    1.   Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/98, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. solo nelle sottozone 48.6 e 88.1 della FAO. Nella zottozona 48.6, le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta. Nell'allegato XVI sono indicati i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per ciascuna delle due sottozone e la loro ripartizione per Piccole unità di ricerca (SSRU).

    2.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. A tal fine la pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    Articolo 44

    Sistemi di notifica

    Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

    a)

    il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98;

    b)

    il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 66/98;

    c)

    il numero totale e il peso di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

    Articolo 45

    Disposizioni speciali

    1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono svolte in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98, per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Nelle attività di pesca in questione, oltre alle misure citate, è inoltre vietato il rigetto in mare delle frattaglie.

    2.   Le navi partecipanti alla pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

    a)

    le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

    i)

    olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

    ii)

    immondizie;

    iii)

    residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

    iv)

    pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); oppure

    v)

    acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi.

    b)

    Nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona.

    c)

    La pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

    Articolo 46

    Definizione di cala

    1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

    2.   Per essere designate come cale di ricerca:

    a)

    ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

    b)

    ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

    c)

    per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

    Articolo 47

    Piani di ricerca

    Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti:

    a)

    al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

    b)

    le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 46, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

    c)

    una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

    d)

    una volta concluse le 20 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

    e)

    nelle SSRU A, B, C, E e G e nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

    Articolo 48

    Piani di raccolta dei dati

    1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di raccolta dei dati comprende i seguenti dati:

    a)

    posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

    b)

    i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

    c)

    il numero e specie di pesci persi in superficie;

    d)

    il numero di ami innescati;

    e)

    il tipo di esca;

    f)

    il tasso di adescamento (in percentuale);

    g)

    il tipo di amo; e

    h)

    condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

    2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

    Articolo 49

    Programma di marcatura

    Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 43 attua inoltre un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

    a)

    per quanto riguarda il Dissostichus spp., è marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, avendo marchiato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

    b)

    il programma dovrebbe indirizzarsi soprattutto agli esemplari di piccola taglia (inferiore a 100 cm), anche se esemplari più grandi potranno essere marchiati se ciò è necessario per rispettare il rapporto di un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare dovrebbero recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

    c)

    tutti i marchi sono chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

    d)

    tutti i dati attinenti alla marcatura e agli esemplari di Dissostichus spp. ricatturati nel corso della pesca sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR entro due mesi dal termine delle attività di pesca della nave.

    Articolo 50

    Osservatori scientifici

    Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 43 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

    CAPITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 51

    Trasmissione dei dati

    Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

    Articolo 52

    Contingenti per i nuovi Stati membri

    Le catture effettuate dalle navi dei nuovi Stati membri tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione sono calcolate nei contingenti di cui all'allegato I.

    Entro 15 giorni dalla data di adesione i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'ammontare delle loro catture tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione.

    Articolo 53

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

    Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2004, l'articolo 42 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

    Le disposizioni di cui al punto 12 dell'allegato IV entrano in vigore il 1o febbraio 2004, fatta eccezione per i punti 12.3 e 12.7, secondo punto, che entrano in vigore il 1o gennaio 2004.

    Gli articoli 13 e 14 cessano di applicarsi a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a decorrere dalla data di adesione degli Stati in questione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Giovanni ALEMANNO


    (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.

    (3)  GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

    (4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (5)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

    (6)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

    (7)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

    (8)  GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

    (9)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

    (10)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

    (11)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

    (12)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    (13)  GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

    (14)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    (15)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

    (16)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (17)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

    (18)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

    (19)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

    (20)  Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1).

    (21)  GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5).


    ALLEGATO I

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

    Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 9 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

    All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento in appresso è riportata una tavola di corrispondenze dei nomi comuni e dei nomi latini:

    Nome comune

    Codice alpha a tre lettere

    Nome scientifico

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarki

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Cetroscymnus coelolepsis

    CYO

    Cetroscymnus coelolepis

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytidae

    Dalatias licha

    SCK

    Dalatias licha

    Deania calcea

    DCA

    Deania calceus

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Sagri nero

    ETX

    Etmopterus spinax

    Etmopterus princeps

    ETR

    Etmopterus princeps

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatiere

    RHG

    Macrourus berglax

    Granatiere

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchio di mare

    PAI

    Paralomis spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Lupo di mare

    CAT

    Anarhichas lupus

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo artico

    POC

    Boreogadus saida

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterigia

    Molva occhiona

    SLI

    Molva macrophthalmus

    Musdea

    FOX

    Phycis spp.

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototena

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Nototena

    NOR

    Notothenia rossii

    Nototenia

    NOS

    Lepidonothen squamifrons

    Occhialone

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera pianuzza

    FLX

    Platichthys flesus

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce lancia striato

    WHM

    Tetrapturus alba

    Pesce lanterna

    LAC

    Lampanyctus achirus

    Pesce sciabola nero

    BSF

    Aphanopus carbo

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pleuronettiformi

    FLX

    Pleuronectiformes

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razze

    SRX-RAJ

    Rajidae

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Salmone atlantico

    SAL

    Salmo salar

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfano di Norvegia

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo elefante

    BSK

    Cetorhinus maximus

    Sugarello

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno albacora

    YFT

    Thunnus albacares

    Tonno bianco

    ALB

    Thunnus alalunga

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    ALLEGATO IA

    MAR BALTICO

    Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Unità di gestione 3

    HER/MU3

    Finlandia

    50 175

     

     

    Svezia

    11 025

     

     

    CE

    61 200

     

     

    TAC

    61 200

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIbcd (acque comunitarie), esclusa l'unità di gestione 3 (1)

    HER/3BCD-C

    Danimarca

    8 279 (3)  (7)

     

     

    Germania

    25 106 (3)  (7)

     

     

    Estonia

    14 536 (2)  (5)

     

     

    Finlandia

    9 386 (3)  (7)

     

     

    Lettonia

    9 834 (2)  (5)

     

     

    Lituania

    2 568 (4)  (6)

     

     

    Polonia

    28 870 (5)

     

     

    Svezia

    36 499 (3)  (7)

     

     

    CE

    135 080 (8)

     

     

    TAC

    171 350

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) (9)

    COD/25/32-

    Danimarca

    8 360 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Germania

    3 656 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Estonia

    542 (13)  (18)

     

     

    Finlandia

    434 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Lettonia

    2 061 (15)  (18)

     

     

    Lituania

    1 355 (11)  (18)

     

     

    Polonia

    6 423 (16)  (18)

     

     

    Svezia

    6 090 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    CE

    28 920 (17)

     

     

    TAC

    32 000 (19)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Sottodivisioni 22-24 (acque EC) (20)

    COD/22/24-

    Danimarca

    8 557 (26)

     

     

    Germania

    3 742 (26)

     

     

    Estonia

    555 (21)  (26)

     

     

    Finlandia

    444 (26)

     

     

    Lettonia

    2 109 (22)  (26)

     

     

    Lituania

    1 387 (23)  (26)

     

     

    Polonia

    6 574 (24)  (26)

     

     

    Svezia

    6 233 (26)

     

     

    CE

    29 600 (25)

     

     

    TAC

    29 600 (27)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/36.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    IIIbcd (acque comunitarie) (28)

    PLE/3BCD-C

    Danimarca

    2 697

     

     

    Germania

    300

     

     

    Svezia

    203

     

     

    Polonia

    565 (29)

     

     

    CE

    3 766 (30)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona:

    IIIbcd (acque comunitarie), esclusa la sottodivisione 32 (31)

    SAL/3BCD-C

    Danimarca

    93 512 (32)  (33)  (35)

     

     

    Germania

    10 404 (32)  (33)  (35)

     

     

    Estonia

    9 504 (32)  (34)

     

     

    Finlandia

    116 603 (32)  (33)  (35)

     

     

    Lettonia

    59 478 (32)  (36)

     

     

    Lituania

    6 992 (32)  (37)

     

     

    Polonia

    28 368 (32)  (37)

     

     

    Svezia

    126 400 (32)  (33)  (35)

     

     

    CE

    451 260 (32)  (38)

     

     

    TAC

    460 000 (32)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona:

    Sottodivisione 32 della IBSFC (39)

    SAL/03D-32

    Finlandia

    28 490 (40)

     

     

    Estonia

    3 255 (40)  (41)

     

     

    CE

    31 745 (40)  (42)

     

     

    TAC

    35 000 (40)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    IIIbcd (acque comunitarie) (43)

    SPR/3BCD-C

    Danimarca

    37 254 (44)  (46)

     

     

    Germania

    23 601 (44)  (46)

     

     

    Estonia

    43 260 (48)

     

     

    Finlandia

    19 501 (44)  (46)

     

     

    Lettonia

    52 249 (47)

     

     

    Lituania

    18 901 (45)

     

     

    Polonia

    110 880 (48)

     

     

    Svezia

    72 019 (44)  (46)

     

     

    CE

    377 665 (49)

     

     

    TAC

    420 000

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

    (2)  Dei contingenti assegnati all'Estonia e alla Lettonia, almeno 11 260 tonnellate devono essere pescate nel golfo di Riga (HER/03D-RG).

    (3)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 500 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (HER/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 500 tonnellate.

    (4)  500 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

    (5)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (6)  Escluse 500 tonnellate trasferite a Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia.

    (7)  Inclusi i trasferimenti dalla Lituania.

    (8)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 78 770 tonnellate.

    Le note 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (9)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

    (10)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 100 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (COD/03 D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 100 tonnellate.

    (11)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (12)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 650 tonnellate che possono essere pescate nelle acque dell'Estonia (COD/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 650 tonnellate.

    (13)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (14)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 450 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (COD/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 450 tonnellate.

    (15)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie, nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (16)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (17)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 539 tonnellate.

    (18)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 22 a 24.

    (19)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

    Le note 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (20)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.

    (21)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (22)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (23)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

    (24)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (25)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 975 tonnellate.

    (26)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 25 a 32.

    (27)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

    Le note 2, 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (28)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.

    (29)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (30)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 200 tonnellate.

    La nota 2 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (31)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

    (32)  Numero di esemplari.

    (33)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 2 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque dell'Estonia (SAL/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 2 000 esemplari.

    (34)  2 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.

    (35)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque della Lettonia (SAL/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 esemplari.

    (36)  3 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.

    (37)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (38)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 346 918 esemplari.

    Le note 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (39)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle dell'Estonia.

    (40)  Numero di esemplari.

    (41)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (42)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 28 490 esemplari.

    La nota 3 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    (43)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

    (44)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (SPR/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 tonnellate.

    (45)  3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

    (46)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 6 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (SPR/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 6 000 tonnellate.

    (47)  6 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

    (48)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

    (49)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 152 376 tonnellate.

    Le note 2, 3, 4, 5, e 6 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

    ALLEGATO IB

    SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

    zone CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque comunitarie) e Guiana Franciase

    Specie:

    Cicerelli

    Ammodytidae

    Zona:

    IV (acque norvegesi)

    SAN/04-N.

    Danimarca

    124 450

     

     

    Regno Unito

    6 550

     

     

    CE

    131 000 (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Cicerelli

    Ammodytidae

    Zona:

    IIa (2), Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord (2)

    SAN/24.

    Danimarca

    727 472

     

     

    Regno Unito

    15 901

     

     

    Tutti gli Stati membri

    27 826 (3)

     

     

    CE

    771 200 (6)

     

     

    Norvegia

    35 000 (4)  (6)

     

     

    Isole Færøer

    20 000 (4)  (5)

     

     

    TAC

    826 200

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Squalo elefante

    Cetorhinus maximus

    Zona:

    Acque comunitarie, zone IV, VI e VII

    BSK/467

    CE

    0

     

     

    TAC

    0

     

     


    Specie:

    Aringa (7)

    Clupea harengus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat

    MAC/03A.

    Danimarca

    29 177

     

     

    Germania

    467

     

     

    Svezia

    30 521

     

     

    CE

    60 164

     

     

    Isole Færøer

    500 (8)

     

     

    TAC

    70 000 (9)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (10)

    Clupea harengus

    Zona:

    Mare del Nord a nord di 53°30′ N

    HER/4AB.

    Danimarca

    77 196

     

     

    Germania

    48 208

     

     

    Francia

    18 250

     

     

    Paesi Bassi

    50 068

     

     

    Svezia

    4 680

     

     

    Regno Unito

    62 100

     

     

    CE

    260 502

     

     

    Norvegia

    50 000 (11)

     

     

    TAC

    460 000 (12)

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

    HER/04-N.

    Svezia

    910 (13)  (14)

     

     

    CE

    910 (14)

     

     

    TAC

    460 000 (14)

     

     


    Specie:

    Aringa (15)

    Clupea harengus

    Zona:

    IVc (16), VIId

    HER/4CXB7D

    Belgio

    9 159 (17)

     

     

    Danimarca

    1 526 (17)

     

     

    Germania

    953 (17)

     

     

    Francia

    17 178 (17)

     

     

    Paesi Bassi

    30 621 (17)

     

     

    Regno Unito

    6 662 (17)

     

     

    CE

    66 098

     

     

    TAC

    460 000 (18)

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Vb, VIaN (19), Vib

    HER/5B6ANB

    Germania

    3 280

     

     

    Francia

    621

     

     

    Irlanda

    4 432

     

     

    Paesi Bassi

    3 280

     

     

    Regno Unito

    17 727

     

     

    CE

    29 340

     

     

    Isole Færøer

    660 (20)

     

     

    TAC

    30 000

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIaS (21),VIIbc

    HER/6AS7BC

    Irlanda

    12 727

     

     

    Paesi Bassi

    1 273

     

     

    CE

    14 000

     

     

    TAC

    14 000

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIa Clyde (22)

    HER/06ACL.

    Regno Unito

    1 000

     

     

    CE

    1 000

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIa (23)

    HER/07A/MM

    Irlanda

    1 250

     

     

    Regno Unito

    3 550

     

     

    CE

    4 800

     

     

    TAC

    4 800

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIe,f

    HER/7EF.

    Francia

    500

     

     

    Regno Unito

    500

     

     

    CE

    1 000

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIg,h,j,k (24)

    HER/7GK.

    Germania

    144

     

     

    Francia

    802

     

     

    Irlanda

    11 235

     

     

    Paesi Bassi

    802

     

     

    Regno Unito

    16

     

     

    CE

    13 000

     

     

    TAC

    13 000

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    VIII

    ANE/08.

    Spagna

    29 700

     

     

    Francia

    3 300

     

     

    CE

    33 000

     

     

    TAC

    33 000 (25)

     

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    ANE/9/3411

    Spagna

    3 826

     

     

    Portogallo

    4 174

     

     

    CE

    8 000

     

     

    TAC

    8 000

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    COD/03AN.

    Belgio

    10

     

     

    Danimarca

    3 119

     

     

    Germania

    78

     

     

    Paesi Bassi

    20

     

     

    Svezia

    546

     

     

    CE

    3 773

     

     

    TAC

    3 900 (26)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    COD/03AS.

    Danimarca

    841

     

     

    Germania

    17

     

     

    Svezia

    505

     

     

    CE

    1 363

     

     

    TAC

    1 363

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord

    COD/2AC4.

    Belgio

    807

     

     

    Danimarca

    4 635

     

     

    Germania

    2 939

     

     

    Francia

    997

     

     

    Paesi Bassi

    2 619

     

     

    Svezia

    31

     

     

    Regno Unito

    10 631

     

     

    CE

    22 659

     

     

    Norvegia

    4 641 (27)

     

     

    TAC

    27 300 (28)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

    COD/04-N.

    Svezia

    426 (29)

     

     

    CE

    426 (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    COD/561214

    Belgio

    1

     

     

    Germania

    13

     

     

    Francia

    135

     

     

    Irlanda

    191

     

     

    Regno Unito

    508

     

     

    CE

    848

     

     

    TAC

    848

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Vb (zona CE), VIa

    (COD/5BC6A.)

    Belgio

    3

    Germania

    24

    Francia

    258

    Irlanda

    101

    Regno Unito

    428

    CE

    814


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIa

    COD/07A.

    Belgio

    29

     

     

    Francia

    79

     

     

    Irlanda

    1 416

     

     

    Paesi Bassi

    7

     

     

    Regno Unito

    620

     

     

    CE

    2 150

     

     

    TAC

    2 150

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    COD/7X7A34

    Belgio

    242

     

     

    Francia

    4 149

     

     

    Irlanda

    824

     

     

    Paesi Bassi

    35

     

     

    Regno Unito

    450

     

     

    CE

    5 700

     

     

    TAC

    5 700

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Smeriglio

    Lamna nasus

    Zona:

    Acque comunitarie, zone IV, VI e VII

    POR/467.

    CE

    Non soggetto a restrizioni

     

     

    Norvegia

    pm

     

     

    Isole Færøer

    125 (30)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    LEZ/2AC4-C

    Belgio

    6

     

     

    Danimarca

    5

     

     

    Germania

    5

     

     

    Francia

    31

     

     

    Paesi Bassi

    24

     

     

    Regno Unito

    1 819

     

     

    CE

    1 890

     

     

    TAC

    1 890

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    LEZ/561214

    Spagna

    409

     

     

    Francia

    1 596

     

     

    Irlanda

    466

     

     

    Regno Unito

    1 129

     

     

    CE

    3 600

     

     

    TAC

    3 600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VII

    LEZ/07.

    Belgio

    489

     

     

    Spagna

    5 430

     

     

    Francia

    6 589

     

     

    Irlanda

    2 996

     

     

    Regno Unito

    2 595

     

     

    CE

    18 099

     

     

    TAC

    18 099

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIabde

    LEZ/8ABDE.

    Spagna

    1 163

     

     

    Francia

    938

     

     

    CE

    2 101

     

     

    TAC

    2 101

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    LEZ/8C3411

    Spagna

    1 233

     

     

    Francia

    62

     

     

    Portogallo

    41

     

     

    CE

    1 336

     

     

    TAC

    1 336

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    D/F/2AC4-C

    Belgio

    533

     

     

    Danimarca

    2 003

     

     

    Germania

    3 004

     

     

    Francia

    208

     

     

    Paesi Bassi

    12 112

     

     

    Svezia

    7

     

     

    Regno Unito

    1 684

     

     

    CE

    19 551

     

     

    TAC

    19 551

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    ANF/2AC4-C

    Belgio

    247

     

     

    Danimarca

    546

     

     

    Germania

    266

     

     

    Francia

    51

     

     

    Paesi Bassi

    187

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    5 697

     

     

    CE

    7 000

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    ANF/561214

    Belgio

    114

     

     

    Germania

    130

     

     

    Spagna

    122

     

     

    Francia

    1 408

     

     

    Irlanda

    318

     

     

    Paesi Bassi

    110

     

     

    Regno Unito

    978

     

     

    CE

    3 180

     

     

    TAC

    3 180

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VII

    ANF/07.

    Belgio

    1 931

     

     

    Germania

    215

     

     

    Spagna

    768

     

     

    Francia

    12 395

     

     

    Irlanda

    1 584

     

     

    Paesi Bassi

    250

     

     

    Regno Unito

    3 759

     

     

    CE

    20 902

     

     

    TAC

    20 902

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIa,b,d,e

    ANF/8ABDE.

    Spagna

    883

     

     

    Francia

    4 915

     

     

    CE

    5 798

     

     

    TAC

    5 798

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    ANF/8C3411

    Spagna

    1 917

     

     

    Francia

    2

     

     

    Portogallo

    381

     

     

    CE

    2 300

     

     

    TAC

    2 300

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

    HAD/3A/BCD

    Belgio

    11

     

     

    Danimarca

    1 802

     

     

    Germania

    115

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    213

     

     

    CE

    2 143 (31)

     

     

    TAC

    4 940 (32)

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord

    HAD/2AC4.

    Belgio

    694

     

     

    Danimarca

    4 773

     

     

    Germania

    3 037

     

     

    Francia

    5 294

     

     

    Paesi Bassi

    521

     

     

    Svezia

    337

     

     

    Regno Unito

    50 811 (33)

     

     

    CE

    65 467 (34)

     

     

    Norvegia

    11 899 (35)

     

     

    TAC

    80 000 (35)

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

    HAD/04-N.

    Svezia

    789 (36)

     

     

    CE

    789 (36)

     

     

    TAC

    80 000 (36)

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIb, XII, XIV

    HAD/61214.

    Belgio

    2

     

     

    Germania

    2

     

     

    Francia

    77

     

     

    Irlanda

    55

     

     

    Regno Unito

    566

     

     

    CE

    702

     

     

    TAC

    702

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Vb, VIa (acque comunitarie),

    HAD/5BC6A.

    Belgio

    12

     

     

    Germania

    14

     

     

    Francia

    571

     

     

    Irlanda

    1 010

     

     

    Regno Unito

    4 897

     

     

    CE

    6 503

     

     

    TAC

    6 503

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    HAD/7/3411

    Belgio

    107

     

     

    Francia

    6 400

     

     

    Irlanda

    2 133

     

     

    Regno Unito

    960

     

     

    CE

    9 600

     

     

    TAC

    9 600 (37)

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat

    WHG/03A.

    Danimarca

    651

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    70

     

     

    CE

    723 (38)

     

     

    TAC

    1 500 (39)

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord

    WHG/2AC4.

    Belgio

    376

     

     

    Danimarca

    1 626

     

     

    Germania

    423

     

     

    Francia

    2 443

     

     

    Paesi Bassi

    940

     

     

    Svezia

    2

     

     

    Regno Unito

    6 484

     

     

    CE

    12 294 (40)

     

     

    Norvegia

    1 600 (41)

     

     

    TAC

    16 000 (42)

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    WHG/561214

    Germania

    5

     

     

    Francia

    98

     

     

    Irlanda

    466

     

     

    Regno Unito

    1 032

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIa

    WHG/07A.

    Belgio

    1

     

     

    Francia

    18

     

     

    Irlanda

    296

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    199

     

     

    CE

    514

     

     

    TAC

    514

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIb-k

    WHG/7X7A.

    Belgio

    263

     

     

    Francia

    16 200

     

     

    Irlanda

    7 507

     

     

    Paesi Bassi

    132

     

     

    Regno Unito

    2 898

     

     

    CE

    27 000

     

     

    TAC

    27 000

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIII

    WHG/08.

    Spagna

    1 800

     

     

    Francia

    2 700

     

     

    CE

    4 500

     

     

    TAC

    4 500

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    WHG/9/3411

    Portogallo

    1 020

     

     

    CE

    1 020

     

     

    TAC

    1 020

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

    W/F/04-N.

    Svezia

    190 (43)

     

     

    CE

    190 (43)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

    HKE/3A/BCD

    Danimarca

    1 086

     

     

    Svezia

    92

     

     

    CE

    1 178

     

     

    TAC

    1 178 (44)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    HKE/2AC4-C

    Belgio

    20

     

     

    Danimarca

    792

     

     

    Germania

    91

     

     

    Francia

    176

     

     

    Paesi Bassi

    46

     

     

    Regno Unito

    248

     

     

    CE

    1 373

     

     

    TAC

    1 373 (45)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV

    HKE/571214

    Belgio

    202

     

     

    Spagna

    6 463

     

     

    Francia

    9 982

     

     

    Irlanda

    1 209

     

     

    Paesi Bassi

    130

     

     

    Regno Unito

    3 940

     

     

    CE

    21 926

     

     

    TAC

    21 926 (46)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIa,b,d,e

    HKE/8ABDE.

    Belgio

    7

     

     

    Spagna

    4 499

     

     

    Francia

    10 104

     

     

    Paesi Bassi

    13

     

     

    CE

    14 623

     

     

    TAC

    14 623 (47)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    HKE/8C3411

    Spagna

    3 807

     

     

    Francia

    366

     

     

    Portogallo

    1 777

     

     

    CE

    5 950

     

     

    TAC

    5 950

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie)

    WHB/2AC4-C

    Danimarca

    52 365

     

     

    Germania

    86

     

     

    Paesi Bassi

    159

     

     

    Svezia

    169

     

     

    Regno Unito

    1 155

     

     

    CE

    53 934 (49)

     

     

    Norvegia

    40 000 (48)  (49)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    IV (acque norvegesi)

    Danimarca

    18 050

     

     

    Regno Unito

    950

     

     

    CE

    19 000 (50)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    V, VI, VII, XII e XIV

    WHB/571214

    Danimarca

    4 333

     

     

    Germania

    16 772

     

     

    Spagna

    27 954 (51)

     

     

    Francia

    23 341

     

     

    Irlanda

    33 544

     

     

    Paesi Bassi

    52 693

     

     

    Portogallo

    2 097 (51)

     

     

    Regno Unito

    48 919

     

     

    CE

    209 653 (56)

     

     

    Norvegia

    120 000 (52)  (53)  (56)

     

     

    Isole Færøer

    45 000 (54)  (55)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    VIIIa, b, d, e

    WHB/8ABDE.

    Spagna

    10 787

     

     

    Francia

    8 370

     

     

    Portogallo

    1 618

     

     

    Regno Unito

    7 811

     

     

    CE

    28 585 (57)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    WHB/8C3411

    Spagna

    47 462

     

     

    Portogallo

    11 866

     

     

    CE

    59 328 (58)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Limanda e passera lingud di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    L/W/2AC4-C

    Belgio

    380

     

     

    Danimarca

    1 048

     

     

    Germania

    135

     

     

    Francia

    287

     

     

    Paesi Bassi

    872

     

     

    Svezia

    12

     

     

    Regno Unito

    4 289

     

     

    CE

    7 023

     

     

    TAC

    7 023

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterigia

    Zona:

    Acque comunitarie delle zone VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb

    BLI/6AN6B.

    Isole Færøer

    900 (59)

     

     

    TAC

     

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque comunitarie delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

    LIN/2A47-C

    Norvegia

    9 500 (60)  (61)  (64)

     

     

    Isole Færøer

    800 (62)  (63)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat (acque comunitarie), IIIbcd (acque comunitarie)

    NEP/3A/BCD

    Danimarca

    3 380

     

     

    Germania

    10

     

     

    Svezia

    1 210

     

     

    CE

    4 600

     

     

    TAC

    4 600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    NEP/2AC4-C

    Belgio

    993

     

     

    Danimarca

    993

     

     

    Germania

    15

     

     

    Francia

    29

     

     

    Paesi Bassi

    511

     

     

    Regno Unito

    16 446

     

     

    CE

    18 987

     

     

    TAC

    18 987 (65)

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI

    NEP/5BC6.

    Spagna

    23

     

     

    Francia

    92

     

     

    Irlanda

    153

     

     

    Regno Unito

    11 032

     

     

    CE

    11 300

     

     

    TAC

    11 300

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VII

    NEP/07.

    Spagna

    1 047

     

     

    Francia

    4 243

     

     

    Irlanda

    6 436

     

     

    Regno Unito

    5 724

     

     

    CE

    17 450

     

     

    TAC

    17 450

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIa,b,d,e

    NEP/8ABDE.

    Spagna

    189

     

     

    Francia

    2 961

     

     

    CE

    3 150

     

     

    TAC

    3 150

     

    TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIc

    NEP/08C.

    Spagna

    173

     

     

    Francia

    7

     

     

    CE

    180

     

     

    TAC

    180

     

    TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    NEP/9/3411

    Spagna

    150

     

     

    Portogallo

    450

     

     

    CE

    600

     

     

    TAC

    600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat

    PRA/03A.

    Danimarca

    3 717

     

     

    Svezia

    2 002

     

     

    CE

    5 719

     

     

    TAC

    10 710 (66)

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    PRA/2AC4-C

    Danimarca

    3 626

     

     

    Paesi Bassi

    34

     

     

    Svezia

    146

     

     

    Regno Unito

    1 074

     

     

    CE

    4 880

     

     

    Norvegia

    100 (67)  (68)

     

     

    TAC

    4 980

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

    PRA/04-N.

    Danimarca

    900

     

     

    Svezia

    140 (70)

     

     

    CE

    1 040 (69)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp

    Zona:

    Guiana francese

    PEN/FGU.

    Francia

    4 000 (71)

     

     

    CE

    4 000 (71)

     

     

    Barbados

    24 (71)

     

     

    Guiana

    24 (71)

     

     

    Suriname

    0 (71)

     

     

    Trinidad e Tobago

    60 (71)

     

     

    TAC

    4 108 (71)

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    PLE/03AN.

    Belgio

    57

     

     

    Danimarca

    7 397

     

     

    Germania

    38

     

     

    Paesi Bassi

    1 422

     

     

    Svezia

    396

     

     

    CE

    9 310

     

     

    TAC

    9 500 (72)

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    PLE/03AS.

    Danimarca

    1 658

     

     

    Germania

    19

     

     

    Svezia

    186

     

     

    CE

    1 863

     

     

    TAC

    1 863

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord

    PLE/2AC4.

    Belgio

    3 564

     

     

    Danimarca

    11 585

     

     

    Germania

    3 342

     

     

    Francia

    668

     

     

    Paesi Bassi

    22 278

     

     

    Regno Unito

    16 486

     

     

    CE

    57 923

     

     

    Norvegia

    3 077

     

     

    TAC

    61 000 (73)

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    PLE/561214

    Francia

    34

     

     

    Irlanda

    447

     

     

    Regno Unito

    746

     

     

    CE

    1 227

     

     

    TAC

    1 227

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIa

    PLE/07A.

    Belgio

    34

     

     

    Francia

    15

     

     

    Irlanda

    876

     

     

    Paesi Bassi

    10

     

     

    Regno Unito

    404

     

     

    CE

    1 340

     

     

    TAC

    1 340

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIb,c

    PLE/7BC.

    Francia

    16

     

     

    Irlanda

    144

     

     

    CE

    160

     

     

    TAC

    160

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIId,e

    PLE/7DE.

    Belgio

    992

     

     

    Francia

    3 305

     

     

    Regno Unito

    1 763

     

     

    CE

    6 060

     

     

    TAC

    6 060

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIf,g

    PLE/7FG.

    Belgio

    139

     

     

    Francia

    251

     

     

    Irlanda

    39

     

     

    Regno Unito

    131

     

     

    CE

    560

     

     

    TAC

    560

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIh,j,k

    PLE/7HJK.

    Belgio

    29

     

     

    Francia

    58

     

     

    Irlanda

    203

     

     

    Paesi Bassi

    117

     

     

    Regno Unito

    58

     

     

    CE

    466

     

     

    TAC

    466

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    PLE/8/3411

    Spagna

    75

     

     

    Francia

    298

     

     

    Portogallo

    75

     

     

    CE

    448

     

     

    TAC

    448

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    POL/561214

    Spagna

    10

     

     

    Francia

    337

     

     

    Irlanda

    99

     

     

    Regno Unito

    258

     

     

    CE

    704

     

     

    TAC

    704

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VII

    POL/07.

    Belgio

    529

     

     

    Spagna

    32

     

     

    Francia

    12 177

     

     

    Irlanda

    1 298

     

     

    Regno Unito

    2 964

     

     

    CE

    17 000

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIa,b,d,e

    POL/8ABDE.

    Spagna

    286

     

     

    Francia

    1 394

     

     

    CE

    1 680

     

     

    TAC

    1 680

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIc

    POL/08C.

    Spagna

    369

     

     

    Francia

    41

     

     

    CE

    410

     

     

    TAC

    410

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    POL/9/3411

    Spagna

    348

     

     

    Portogallo

    12

     

     

    CE

    360

     

     

    TAC

    360

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), mare del Nord

    POK/2A34-

    Belgio

    66

     

     

    Danimarca

    7 879

     

     

    Germania

    19 896

     

     

    Francia

    46 823

     

     

    Paesi Bassi

    199

     

     

    Svezia

    1 083

     

     

    Regno Unito

    15 254

     

     

    CE

    91 200

     

     

    Norvegia

    98 800 (74)

     

     

    TAC

    190 000 (75)

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    POK/04-N.

    Svezia

    982

     

     

    CE

    982

     

     

    TAC

    190 000 (76)

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    POK/561214

    Germania

    1 441

     

     

    Francia

    14 307

     

     

    Irlanda

    478

     

     

    Regno Unito

    3 488

     

     

    CE

    19 713

     

     

    TAC

    19 713 (77)

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    POK/7X1034

    Belgio

    18

     

     

    Francia

    3 921

     

     

    Irlanda

    1 960

     

     

    Regno Unito

    1 069

     

     

    CE

    6 968

     

     

    TAC

    6 968

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    T/B/2AC4-C

    Belgio

    358

     

     

    Danimarca

    764

     

     

    Germania

    195

     

     

    Francia

    92

     

     

    Paesi Bassi

    2 710

     

     

    Svezia

    5

     

     

    Regno Unito

    753

     

     

    CE

    4 877

     

     

    TAC

    4 877

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    SRX/2AC4-C

    Belgio

    590

     

     

    Danimarca

    23

     

     

    Germania

    29

     

     

    Francia

    92

     

     

    Paesi Bassi

    503

     

     

    Regno Unito

    2 266

     

     

    CE

    3 503

     

     

    TAC

    3 503

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), VI

    GHL/2AC6-

    CE

    Non soggetto a restrizioni

     

     

    Norvegia

    950 (78)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque comunitarie), mare del Nord

    MAC/2A34-

    Belgio

    453

     

     

    Danimarca

    11 951

     

     

    Germania

    473

     

     

    Francia

    1 428

     

     

    Paesi Bassi

    1 437

     

     

    Svezia

    4 308 (79)  (80)  (81)

     

     

    Regno Unito

    1 331

     

     

    CE

    21 381 (80)  (82)  (83)  (86)

     

     

    Norvegia

    37 246 (84)  (86)

     

     

    TAC

    545 500 (85)

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIa (acque non CE), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV

    MAC/2CX14-

    Germania

    18 965

     

     

    Spagna

    20

     

     

    Estonia

    150

     

     

    Francia

    12 644

     

     

    Irlanda

    63 216

     

     

    Paesi Bassi

    27 656

     

     

    Polonia

    1 096

     

     

    Regno Unito

    173 848

     

     

    CE

    297 595 (90)  (91)  (92)

     

     

    Norvegia

    12 020 (87)  (92)

     

     

    Isole Færøer

    4 314 (88)

     

     

    TAC

    545 500 (89)

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    MAC/8C3411

    Spagna

    26 625 (94)

     

     

    Francia

    177 (94)

     

     

    Portogallo

    5 503 (94)

     

     

    CE

    32 305

     

     

    TAC

    32 305

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

    SOL/3A/BCD

    Danimarca

    436

     

     

    Germania

    25

     

     

    Paesi Bassi

    42

     

     

    Svezia

    16

     

     

    CE

    520

     

     

    TAC

    520

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    II, mare del Nord

    SOL/24.

    Belgio

    1 417

     

     

    Danimarca

    648

     

     

    Germania

    1 133

     

     

    Francia

    283

     

     

    Paesi Bassi

    12 790

     

     

    Regno Unito

    729

     

     

    CE

    17 000

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

    SOL/561214

    Irlanda

    68

     

     

    Regno Unito

    17

     

     

    CE

    85

     

     

    TAC

    85

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIa

    SOL/07A.

    Belgio

    394

     

     

    Francia

    5

     

     

    Irlanda

    98

     

     

    Paesi Bassi

    125

     

     

    Regno Unito

    178

     

     

    CE

    800

     

     

    TAC

    800

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIb,c

    SOL/7BC.

    Francia

    10

     

     

    Irlanda

    55

     

     

    CE

    65

     

     

    TAC

    65

     

    TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIId

    SOL/07D.

    Belgio

    1 588

     

     

    Francia

    3 177

     

     

    Regno Unito

    1 135

     

     

    CE

    5 900

     

     

    TAC

    5 900

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIe

    SOL/07E.

    Belgio

    11

     

     

    Francia

    113

     

     

    Regno Unito

    176

     

     

    CE

    300

     

     

    TAC

    300

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIf,g

    SOL/7FG.

    Belgio

    656

     

     

    Francia

    66

     

     

    Irlanda

    33

     

     

    Regno Unito

    295

     

     

    CE

    1 050

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIh,j,k

    SOL/7HJK.

    Belgio

    32

     

     

    Francia

    65

     

     

    Irlanda

    176

     

     

    Paesi Bassi

    52

     

     

    Regno Unito

    65

     

     

    CE

    390

     

     

    TAC

    390

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea Solea

    Zona:

    VIIIa,b

    SOL/8AB.

    Belgio

    45

     

     

    Spagna

    8

     

     

    Francia

    3 300

     

     

    Paesi Bassi

    247

     

     

    CE

    3 600

     

     

    TAC

    3 600

     

    TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    SOX/8CDE34

    Spagna

    572

     

     

    Portogallo

    948

     

     

    CE

    1 520

     

     

    TAC

    1 520

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Spratto

    Sprattus Sprattus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat

    SPR/03A.

    Danimarca

    33 504 (95)

     

     

    Germania

    70 (95)

     

     

    Svezia

    12 676 (95)

     

     

    CE

    46 250 (95)

     

     

    TAC

    50 000 (96)

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus Sprattus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    SPR/2AC4-C

    Belgio

    2 738

     

     

    Danimarca

    216 683

     

     

    Germania

    2 738

     

     

    Francia

    2 738

     

     

    Paesi Bassi

    2 738

     

     

    Svezia

    1 330 (97)

     

     

    Regno Unito

    9 035

     

     

    CE

    238 000 (100)

     

     

    Norvegia

    15 000 (98)  (100)

     

     

    Isole Færøer

    4 000 (99)

     

     

    TAC

    257 000

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus Sprattus

    Zona:

    VIIde

    SPR/7DE.

    Belgio

    50

     

     

    Danimarca

    3 120

     

     

    Germania

    50

     

     

    Francia

    670

     

     

    Paesi Bassi

    670

     

     

    Regno Unito

    5 040

     

     

    CE

    9 600

     

     

    TAC

    9 600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    DGS/2AC4-C

    Belgio

    76

     

     

    Danimarca

    435

     

     

    Germania

    79

     

     

    Francia

    139

     

     

    Paesi Bassi

    119

     

     

    Svezia

    6

     

     

    Regno Unito

    3 618

     

     

    CE

    4 472 (102)

     

     

    Norvegia

    200 (101)  (102)

     

     

    TAC

    4 672

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

    JAX/2AC4-C

    Belgio

    74

     

     

    Danimarca

    31 811

     

     

    Germania

    2 399

     

     

    Francia

    51

     

     

    Irlanda

    1 846

     

     

    Paesi Bassi

    5 161

     

     

    Svezia

    750

     

     

    Regno Unito

    4 696

     

     

    CE

    46 788 (105)

     

     

    Norvegia

    1 600 (103)  (105)

     

     

    Isole Færøer

    7 000 (104)

     

     

    TAC

    50 267

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV

    JAX/578/14

    Danimarca

    11 966

     

     

    Germania

    9 564

     

     

    Spagna

    13 062

     

     

    Francia

    6 320

     

     

    Irlanda

    31 137

     

     

    Paesi Bassi

    45 631

     

     

    Portogallo

    1 264

     

     

    Regno Unito

    12 935

     

     

    CE

    131 879

     

     

    Isole Færøer

    7 000 (106)  (107)

     

     

    TAC

    137 000

     

    TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    VIIIc, IX

    JAX/8C9.

    Spagna

    29 587 (108)

     

     

    Francia

    377 (108)

     

     

    Portogallo

    25 036 (108)

     

     

    CE

    55 000

     

     

    TAC

    55 000

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    X, COPACE (109)

    JAX/X34PRT

    Portogallo

    3 200

     

     

    CE

    3 200

     

     

    TAC

    3 200

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    COPACE (acque comunitarie) (110)

    JAX/341PRT

    Portogallo

    1 600

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    COPACE (acque comunitarie) (111)

    JAX/341SPN

    Spagna

    1 600

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Busbana norvegese

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque comunitarie)

    NOP/2A3A4-

    Danimarca

    172 840

     

     

    Germania

    33

     

     

    Paesi Bassi

    127

     

     

    CE

    173 000 (116)

     

     

    Norvegia

    5 000 (112)  (113)  (116)

     

     

    Isole Færøer

    20 000 (114)  (115)

     

     

    TAC

    198 000

     

    TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Busbana norvegese

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    IV (acque norvegesi)

    NOP/04-N.

    Danimarca

    47 500 (117)  (118)

     

     

    Regno Unito

    2 500 (117)  (118)

     

     

    CE

    50 000 (117)  (118)  (119)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    IV (acque norvegesi)

    I/F/04-N.

    Svezia

    800 (120)  (121)

     

     

    CE

    800 (122)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Contingente combinato

    Zona:

    Acque comunitarie delle zone Vb, VI e VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Non soggetto a restrizioni

     

     

    Norvegia

    600 (123)  (124)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    IV (acque norvegesi)

    OTH/04-N.

    Belgio

    60

     

     

    Danimarca

    5 500

     

     

    Germania

    620

     

     

    Francia

    255

     

     

    Paesi Bassi

    440

     

     

    Svezia

    pm (125)

     

     

    Regno Unito

    4 125

     

     

    CE

    11 000 (126)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque comunitarie delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    OTH/2A46AN

    CE

    Non soggetto a restrizioni

     

     

    Norvegia

    5 000 (127)  (129)

     

     

    Isole Færøer

    400 (128)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    (1)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (2)  Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

    (3)  Eccetto Danimarca e Regno Unito

    (4)  Da prelevare nel mare del Nord.

    (5)  Inclusi la busbana norvegese e un massimo di 4 000 tonnellate di Spratto. Lo Spratto e un massimo di 6 000 tonnellate di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56°30′N.

    (6)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (7)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

    (8)  Da prelevare nello Skagerrak.

    (9)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (10)  Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).

    (11)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

    (12)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud di 62°04′ N

    (HER/04-NFS)

    CE

    50 000 ()

    (13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.

    (14)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (15)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

    (16)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (17)  È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (19)  Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata a est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.

    (20)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.

    (21)  Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (22)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

    (23)  Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIghjk, delimitata:

    a nord da 52° 30′N,

    a sud da 52° 00′N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est, dalla costa del Regno Unito.

    (24)  La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:

    a nord, da 52° 30′ latitudine nord,

    a sud da 52° 00′N latitudine nord,

    a ovest, dalla costa dell'Irlanda,

    a est, dalla costa del Regno Unito.

    (25)  Il TAC in questione sarà riesaminato nel 2004 alla luce dei nuovi pareri scientifici.

    (26)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (27)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

    (28)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi

    (COD/04-NFS)

    CE

    19 694 ()

    (29)  In attesa dei risultati delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2004.

    (30)  Da pescarsi esclusivamente con palangari.

    (31)  Tranne un quantitativo stimato di 874 t di catture accessorie industriali.

    (32)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (33)  Di cui 40 649 tonnellate che devono essere catturate e sbarcate da pescherecci muniti di permessi speciali di pesca conformemente al paragrafo 17 dell'allegato IV.

    (34)  Tranne un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali.

    (35)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi

    (HAD/04-NFS)

    CE

    31 357 ()

    (36)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (37)  Da riesaminare durante il 2004 conformemente al nuovo parere scientifico.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIa (HAD/07A.):

    Belgio

    24

    Francia

    109

    Irlanda

    649

    Regno Unito

    718

    CE

    1 500

    Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, i Paesi Membri dovranno specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturati nella Divisione VIIa saranno proibiti quando l'insieme di questi sbarchi supera le 1 500 tonnellate.

     

    (38)  Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.

    (39)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (40)  Tranne un quantitativo stimato di 2 106 t di catture accessorie industriali.

    (41)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

    (42)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi

    (WHG/04-NFS)

    CE

    9 756 ()

    (43)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (44)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (45)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (46)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIabde

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    26

    Spagna

    1 043

    Francia

    1 043

    Irlanda

    130

    Paesi Bassi

    13

    Regno Unito

    586

    CE

    2 841

    (47)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    1

    Spagna

    1 303

    Francia

    2 346

    Paesi Bassi

    4

    CE

    3 655

    (48)  Nei limiti di un TAC totale di 120 000 t in acque comunitarie.

    (49)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (50)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (51)  Di cui fino ad un massimo del 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

    (52)  Pesca autorizzata in acque comunitarie nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O

    (53)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

    (54)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

    (55)  Può essere pescato in acque comunitarie nelle zone VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O.

    (56)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IVA

    WHB/04A-C

    Norvegia

    40 000 ()

    (57)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque comunitarie), sottozone VI, VII, XII e XIV.

    (58)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (59)  Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

    (60)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare pm t.

    (61)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva e 5 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

    (62)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb.

    (63)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

    (64)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (65)  TAC da rivedere a 21 350 tonnellate e ripartito tra gli Stati membri quando il Consiglio deciderà sulle disposizioni di gestione per controllare le catture nelle attività di pesca che catturano Nephrops e merluzzo bianco.

    (66)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (67)  Da pescare nella zona IV.

    (68)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (69)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (70)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (71)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

    (72)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (73)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi

    (PLE/04-NFS)

    CE

    30 000 ()

    (74)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque comunitarie) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

    (75)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi

    (POK/04-NFS)

    CE

    91 200 ()

    (76)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (77)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (78)  La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari.

    (79)  Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/3A/4AB).

    (80)  Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/04-N.)

    (81)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (82)  Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995).

    (83)  Comprese 636 t risultanti dall'accordo per il 2004 tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili.

    (84)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

    (85)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

    (86)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso ():

     

    IIIa

    MAC/03A.

    IIIa, IVb,c

    MAC/3A/4BC

    IVb

    MAC/04B.

    IVc

    MAC/04C.

    IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2004

    MAC/2A6.

    Danimarca

     

    4 130

     

     

    4 020

    Francia

     

    440

     

     

     

    Paesi Bassi

     

    440

     

     

     

    Svezia

     

     

    340

    10

     

    Regno Unito

     

    440

     

     

     

    Norvegia

    3 000

     

     

     

     

    (87)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIId, e, f, h.

    (88)  Di cui 1 301 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 589 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.

    (89)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

    (90)  Comprese 9 784 t risultanti dall'accordo tra la Norvegia e la Comunità europea sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili per il 2004.

    (91)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 296 349 t.

    (92)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

     

    IVa (acque comunitarie)

    MAC/04A-C.

    Germania

    5 690

    Francia

    3 794

    Irlanda

    18 966

    Paesi Bassi

    8 297

    Regno Unito

    52 158

    Norvegia

    12 020 ()

    Isole Færøer

    1 301 ()

    ()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

    (93)  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

    (94)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/8ABD.).

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/08B.)

    Spagna

    3 000

    Francia

    20

    Portogallo

    5 000

    (95)  Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98.

    (96)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (97)  Compreso il cicerello.

    (98)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).

    (99)  Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord.

    (100)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (101)  Incluse catture con palangari di canesca, sagri nero, Etmopterus spinax, Deania calcea, Centrophorus squamosus, Etmopterus princeps, Etmopterus pusillus, Centrocymnus coelolepis. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

    (102)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (103)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).

    (104)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

    (105)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (106)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.

    (107)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

    (108)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

    (109)  Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

    (110)  Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

    (111)  Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

    (112)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

    (113)  Fino a 5 000 tonnellate possono essere prelevate come cicerello.

    (114)  Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie).

    (115)  Fino a 6 000 tonnellate possono essere prelevate nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

    (116)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (117)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

    (118)  L'80 % di questo contingente può essere prelevato come cicerello.

    (119)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (120)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano,e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.

    (121)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.

    (122)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (123)  Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

    (124)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (125)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (126)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (127)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie.

    (128)  Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa.

    (129)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

    zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)

    Specie:

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    RNG/514GRN

    Germania

    1 629

     

     

    Regno Unito

    86

     

     

    CE

    2 000 (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona:

    NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

    RNG/N01GRN

    Germania

    1 035

     

     

    CE

    1 350 (2)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    I, II (acque comunitarie e acque internazionali)

    HER/1/2.

    Belgio

    25

     

     

    Danimarca

    24 945

     

     

    Germania

    4 368

     

     

    Spagna

    82

     

     

    Francia

    1 076

     

     

    Irlanda

    6 458

     

     

    Paesi Bassi

    8 927

     

     

    Portogallo

    82

     

     

    Finlandia

    366

     

     

    Svezia

    9 244

     

     

    Regno Unito

    15 948

     

     

    CE

    71 542

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    COD/1N2AB-

    Germania

    2 431

     

     

    Grecia

    301

     

     

    Spagna

    2 712

     

     

    Irlanda

    301

     

     

    Francia

    2 232

     

     

    Portogallo

    2 712

     

     

    Regno Unito

    9 431

     

     

    CE

    20 120 (3)

     

     

    TAC

    486 000

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I, II b

    COD/1/2B.

    Germania

    3 216

     

     

    Spagna

    8 313

     

     

    Francia

    1 372

     

     

    Polonia

    1 507

     

     

    Portogallo

    1 755

     

     

    Regno Unito

    2 059

     

     

    Tutti gli Stati membri

    100 (4)

     

     

    CE

    18 322 (5)  (6)

     

     

    TAC

    486 000

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    C/H/05B-F.

    Germania

    10

     

     

    Francia

    60

     

     

    Regno Unito

    430

     

     

    CE

    500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    HAL/514GRN

    CE

    200 (7)  (8)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

    HAL/N01GRN

    CE

    200 (9)  (10)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    IIb

    CAP/02B.

    CE

    0 (11)

     

     

    TAC

    0 (12)

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    CAP/514GRN

    Tutti gli Stati membri

    49 285

     

     

    CE

    95 985 (13)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    HAD/1N2AB-

    Germania

    471

     

     

    Francia

    283

     

     

    Regno Unito

    1 446

     

     

    CE

    2 200 (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    I, II (acque internazionali)

    CE

    20 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    WHB/1/2-N.

    Germania

    500

     

     

    Francia

    500

     

     

    CE

    1 000 (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    WHB/05B-F.

    Danimarca

    7 040

     

     

    Regno Unito

    7 040

     

     

    Tutti gli Stati membri

    1 920

     

     

    CE

    16 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e Molva dypterigia

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    B/L/05B-F.

    Germania

    950 (16)

     

     

    Francia

    2 106 (16)

     

     

    Regno Unito

    184 (16)

     

     

    CE

    3 240 (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    PRA/514GRN

    Danimarca

    1 012

     

     

    Francia

    1 012

     

     

    CE

    5 675 (17)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    POK/1N2AB-

    Germania

    2 880

     

     

    Francia

    463

     

     

    Regno Unito

    257

     

     

    CE

    3 600 (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    I, II (acque internazionali)

    POK/1/2INT

    CE

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    POK/05B-F.

    Belgio

    50

     

     

    Germania

    310

     

     

    Francia

    1 510

     

     

    Paesi Bassi

    50

     

     

    Regno Unito

    580

     

     

    CE

    2 500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    GHL/1N2AB-

    Germania

    50

     

     

    Regno Unito

    50

     

     

    CE

    100 (19)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    I, II (acque internazionali)

    GHL/1/2INT

    CE

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    GHL/514GRN

    Germania

    4 038

     

     

    Regno Unito

    213

     

     

    CE

    4 800 (20)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

    GHL/N01GRN

    Germania

    550

     

     

    CE

    1 500 (21)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIa (acque norvegesi)

    MAC/02A-N.

    Danimarca

    12 020 (22)

     

     

    CE

    12 020 (22)  (23)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    MAC/05B-F

    Danimarca

    3 589 (24)

     

     

    CE

    3 589

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    V, XII, XIV (25)  (26)

    RED/51214.

    Estonia

    350

     

     

    Germania

    11 175 (26)

     

     

    Spagna

    1 963 (26)

     

     

    Francia

    1 044 (26)

     

     

    Irlanda

    4 (26)

     

     

    Paesi Bassi

    5 (26)

     

     

    Polonia

    1 007 (26)

     

     

    Portogallo

    2 346 (26)

     

     

    Regno Unito

    27 (26)

     

     

    CE

    16 563 (26)  (27)

     

     

    TAC

    120 000 (26)

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    RED/1N2AB-

    Germania

    512

     

     

    Spagna

    63

     

     

    Francia

    56

     

     

    Portogallo

    269

     

     

    Regno Unito

    100

     

     

    CE

    1 000 (28)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    RED/514GRN

    Germania

    21 168

     

     

    Francia

    107

     

     

    Regno Unito

    150

     

     

    CE

    25 500 (29)  (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    Va (acque islandesi)

    RED/05A-IS

    Belgio

    100 (31)  (33)

     

     

    Germania

    1 690 (32)  (33)

     

     

    Francia

    50 (32)  (33)

     

     

    Regno Unito

    1 160 (32)  (33)

     

     

    CE

    3 000 (32)  (33)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    RED/05B-F.

    Belgio

    45

     

     

    Germania

    5 796

     

     

    Francia

    392

     

     

    Regno Unito

    67

     

     

    CE

    6 300

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie (34)

    Zona:

    I, II (acque norvegesi)

    OTH/1N2AB-

    Germania

    150 (34)

     

     

    Francia

    60 (34)

     

     

    Regno Unito

    240 (34)

     

     

    CE

    450 (34)  (35)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie (36)

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    OTH/05B-F.

    Germania

    305

     

     

    Francia

    275

     

     

    Regno Unito

    180

     

     

    CE

    760

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Pleuronettiformi

    Zona:

    Vb (acque delle isole Færøer)

    FLX/05B-F.

    Germania

    180

     

     

    Francia

    140

     

     

    Regno Unito

    680

     

     

    CE

    1 000 (37)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    (1)  Di cui 285 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (2)  Di cui 315 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (3)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (6)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri il contingente comunitario è pari a 18 618 t.

    (7)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (8)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

    (9)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (10)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.

    (11)  Fatti salvi i diritti della Comunità.

    (12)  Soggetto a riesame alla luce di pareri scientifici.

    (13)  Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % del TAC di capelin per la campagna. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2004, il contingente della Comunità sarà modificata di conseguenza.

    (14)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (15)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (16)  Le catture accessorie fino a 1 080 di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

    (17)  Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

    (18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (19)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (20)  Di cui 400 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

    (21)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

    (22)  Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie).

    (23)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (24)  Può essere pescato nella zona IVa (acque comunitarie).

    (25)  Acque comunitarie e acque internazionali.

    (26)  Possono essere prelevate nelle divisioni IF e 3K, sottozona 2, della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputate al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 25 000 t.

    (27)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente per la CE è di 16 563 tonnellate.

    (28)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (29)  Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a Est o Ovest.

    (30)  3 575 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (31)  500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

    (32)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (33)  Da pescare tra luglio e dicembre.

    (34)  Esclusivamente come catture accessorie.

    (35)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (36)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (37)  Compreso l'ippoglosso nero.

    ALLEGATO ID

    ZONA NAFO DELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    COD/N2J3KL

    CE

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    COD/N3NO.

    CE

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    COD/N3M.

    CE

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

     


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    WIT/N2J3KL

    CE

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

     


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    WIT/N3NO.

    CE

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

     


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    PLA/N3M.

    CE

    0 (6)

     

     

    TAC

    0 (6)

     

     


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    PLA/N3LNO.

    CE

    0 (7)

     

     

    TAC

    0 (7)

     

     


    Specie:

    Totano

    Ilex illecebrosus

    Zona:

    NAFO sottozone 3 e 4

    SQI/N34.

    Estonia

    128 (9)

     

     

    Lettonia

    128 (9)

     

     

    Lituania

    128 (9)

     

     

    Polonia

    227 (9)

     

     

    CE

     (8)  (9)

     

     

    TAC

    34 000

     

     


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    YEL/N3LNO.

    Estonia

     (11)  (12)

     

     

    Lettonia

     (11)  (12)

     

     

    Lituania

     (11)  (12)

     

     

    Polonia

     (11)  (12)

     

     

    CE

    290 (10)

     

     

    TAC

    14 500

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    CAP/N3NO.

    CE

    0 (13)

     

     

    TAC

    0 (13)

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3L (14)

    PRA/N3L.

    Estonia

    144 (15)

     

     

    Lettonia

    144 (15)

     

     

    Lituania

    144 (15)

     

     

    Polonia

    144 (15)

     

     

    CE

    144 (15)  (16)

     

     

    TAC

    13 000

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (17)

    PRA/N3M.

    TAC

     (18)

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    GHL/N3LMNO

    Estonia

     (19)  (20)

     

     

    Germania

    408

     

     

    Lettonia

     (19)  (20)

     

     

    Lituania

     (19)  (20)

     

     

    Polonia

     (19)  (20)

     

     

    Spagna

    5 482

     

     

    Portogallo

    2 313

     

     

    CE

    8 203

     

     

    TAC

    14 820

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    RED/N3M.

    Estonia

    1 571 (21)

     

     

    Germania

    513 (21)

     

     

    Spagna

    233 (21)

     

     

    Lettonia

    1 571 (21)

     

     

    Lituania

    1 571 (21)

     

     

    Portogallo

    2 354 (21)

     

     

    CE

    7 813 (21)  (22)

     

     

    Polonia

    124 (21)  (23)  (24)

     

     

    TAC

    5 000 (21)

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    RED/N3LN.

    CE

    0 (25)

     

     

    TAC

    0 (25)

     

     


    Specie:

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni IF e 3K della NAFO

    RED/N1F3K.

    Estonia

     (26)

     

     

    Lettonia

     (26)

     

     

    Lituania

     (26)

     

     

    TAC

    32 500

     

     


    (1)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (2)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (3)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (4)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (5)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (6)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (7)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (8)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

    (9)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

    (10)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e solo come catture accessorie. La pesca sarà interrotta non appena prelevato l'intero contingente.

    (11)  Un totale di 73 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri e solo come catture necessarie.

    (12)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

    (13)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (14)  Non inclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate

    Punto N.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0

    (15)  Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre.

    (16)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

    (17)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto N.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0

    I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2004 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto N.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47°55′0

    45°00′0

    2

    47°30′0

    44°15′0

    3

    46°55′0

    44°15′0

    4

    46°35′0

    44°30′0

    5

    46°35′0

    45°40′0

    6

    47°30′0

    45°40′0

    7

    47°55′0

    45°00′0

    (18)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.

    Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

    Stato membro

    Numero massimodi navi

    Numero massimodi giorni di pesca

    Danimarca

    2

    131

    Estonia

    8

    1 667

    Spagna

    10

    257

    Lettonia

    4

    490

    Lituania

    7

    579

    Polonia

    1

    100

    Portogallo

    1

    69

    Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla precedente nota (1).

    (19)  Un totale di 985 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri.

    (20)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di un peschereccio in possesso di un permesso speciale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 di pescare nell'ambito di altri contingenti di ippoglosso nero, conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate da tali pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

    (21)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

    (22)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 100 tonnellate.

    (23)  Può essere pescato nell'ambito di un contingente totale di 124 t.

    (24)  Le autorità competenti della Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, la loro intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

    (25)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

    (26)  Da prelevare nell'ambito di un contingente totale di 7 500 t in comune con Canada, Cuba, Francia (St Pierre et Miquelon), Giappone, Corea, Ucraina e USA.

    ALLEGATO IE

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

    Tutte le zone

    I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

    BFT/AE045W

    Cipro

     (1)

     

     

    Grecia

    326

     

     

    Spagna

    6 317

     

     

    Francia

    6 233

     

     

    Italia

    4 920

     

     

    Malta

     (1)

     

     

    Portogallo

    594

     

     

    Tutti gli Stati membri

    60 (2)

     

     

    CE

    18 450

     

     

    TAC

    32 000

     

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

    SWO/AN05N

    Spagna

    5 682,4

     

     

    Portogallo

    1 010,4

     

     

    Tutti gli Stati membri

    148,5 (3)

     

     

    CE

    6 841,3

     

     

    TAC

    14 000

     

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

    SWO/AS05N

    Spagna

    5 488,5

     

     

    Portogallo

    361,5

     

     

    CE

    5 850

     

     

    TAC

    15 776

     

     


    Specie:

    Alalunga

    Germo alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

    ALB/AN05N

    Irlanda

    5 216,1 (4)  (6)

     

     

    Spagna

    26 649,1 (4)  (6)

     

     

    Francia

    6 909,1 (4)  (6)

     

     

    Regno Unito

    402,1 (4)  (6)

     

     

    Portogallo

    1 953,1 (4)  (6)

     

     

    CE

    41 129,5 (4)  (5)

     

     

    TAC

    34 500

     

     


    Specie:

    Alalunga australe

    Germo alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

    ALB/AS05N

    Spagna

    1 216,6

     

     

    Francia

    223,6

     

     

    Portogallo

    474,5

     

     

    CE

    1 914,7

     

     

    TAC

    29 200

     

     


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    BET/ATLANT

    Spagna

    18 838,2

     

     

    Francia

    8 177

     

     

    Portogallo

    8 922

     

     

    CE

    35 937,2

     

     

    TAC

    Catture medie 1 991-1 992

     

     


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    BUM/ATLANT

    CE

    103

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus alba

    Zona:

    Oceano Atlantico

    WHM/ATLANT

    CE

    46,5

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    (1)  Cipro e Malta possono pescare nell'ambito della quota ICCAT «Altri» conformemente alle tavole di concordanza ICCAT adottate nella riunione annuale del 2003.

    (2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

    (3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

    (4)  È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.

    (5)  Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

    (6)  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    CE

    1 253

    ALLEGATO IF

    ANTARTICO

    Zona della CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    SSI/F483.

    TAC

    2 200 (1)

     

     


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    LIC/F5852.

    TAC

    150 (2)

     

     


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    ANI/F483.

    TAC

    2 887 (3)

     

     


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (5)

    ANI/F5852.

    TAC

    292 (4)

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    TOP/F483.

    TAC

    4 420 (6)  (7)

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    TOP/F484.

    TAC

    28 (8)  (9)

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    TOP/F5852.

    TAC

    2 873 (10)  (11)

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48

    KRI/F48.

    TAC

    4 000 000 (12)

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    KRI/F5841.

    TAC

    440 000 (13)

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    KRI/F5842.

    TAC

    450 000 (14)

     

     


    Specie:

    Nototena

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    NOG/F483.

    TAC

    1 470 (15)

     

     


    Specie:

    Nototena

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    NOS/F483.

    TAC

    300 (16)

     

     


    Specie:

    Nototena

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    NOS/F5852.

    TAC

    80 (17)

     

     


    Specie:

    Nototena

    Notothenia rossii

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    NOR/F483.

    TAC

    300 (18)

     

     


    Specie:

    Granchio di mare

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    PAI/F483.

    TAC

    1 600 (19)

     

     


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthus georgianus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    SGI/F483.

    TAC

    300 (20)

     

     


    Specie:

    Granatiere

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    GRV/F5852.

    TAC

    360 (21)

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    OTH/F5852.

    TAC

    50 (22)

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajae

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    SRX/F5852.

    TAC

    120 (23)  (24)

     

     


    Specie:

    Calamaro

    Martialia hyadesi

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    SQS/F483.

    TAC

    2 500 (25)

     

     


    (1)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (2)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (3)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2004 deve essere limitata a 722 tonnellate.

    (4)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    (5)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    a)

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S;

    b)

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

    c)

    procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E;

    d)

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

    e)

    procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E; e

    f)

    procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (6)  Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    (7)  Incluse 221 tonnellate di razze e 221 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie.

    (8)  Da pescarsi esclusivamente con palangari.

    (9)  Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.

    (10)  Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 31 novembre 2004 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2004.

    (11)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale parallelo (cfr. allegato XV).

    (12)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Sottozona 48.1 (KRI/F481.)

    1 008 000

    Sottozona 48.2 (KRI/F482.)

    1 104 000

    Sottozona 48.3 (KRI/F483.)

    1 056 000

    Sottozona 484 (KRI/F484.)

    832 000

    (13)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    Condizioni particolari:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/F5841W)

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/F5841E)

    163 000

    (14)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    (15)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (16)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (17)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (18)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (19)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

    (20)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (21)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (22)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (23)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

    (24)  Per gli scopi di questa TAC le due razze devono essere considerate come un'unica specie.

    (25)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.


    ALLEGATO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2004 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)

    Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 3 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    Skagerrak e Kattegat

    HER/03A-BC

    Danimarca

    17 950

     

     

    Germania

    160

     

     

    Svezia

    2 890

     

     

    CE

    21 000

     

     

    TAC

    21 000 (2)

     

     


    Specie:

    Aringa (3)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), mare del Nord, VIId

    HER/2A47DX

    Belgio

    189

     

     

    Danimarca

    36 377

     

     

    Germania

    189

     

     

    Francia

    189

     

     

    Paesi Bassi

    189

     

     

    Svezia

    178

     

     

    Regno Unito

    691

     

     

    CE

    38 000

     

     

    TAC

    38 000 (4)

     

     


    (1)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

    (2)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (3)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

    (4)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.


    ALLEGATO III

    MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

    1.

    Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:

    programmi speciali di controllo e di ispezione,

    piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati,

    controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare,

    se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

    2.

    Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.

    3.

    Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

    4.

    La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.

    5.

    Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I.

    6.

    Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.


    ALLEGATO IV

    MISURE TECNICHE TRANSITORIE

    1.   Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico

    1.1.   Reti da traino

    1.1.1.   Senza finestre di fuga

    Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.

    1.1.2.   Con finestre di fuga

    In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

    1.2.   Reti da imbrocco

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

    Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

    Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri.

    Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.

    2.   Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

    In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

    Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.

    3.   Taglia minima per il merluzzo bianco

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.

    4.   Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

    La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1o giugno al 31 agosto 2004 incluso.

    5.   Chiusura della zona al largo di Bornholm

    La pesca è proibita dal 15 maggio al 31 agosto 2004 nella zona al largo di Bornholm, nella zona di mare definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

    55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

    55° 30′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est

    55° 00′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est

    55° 00′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est

    55° 15′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est

    55° 15′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

    55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

    6.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

    In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);

    b)

    è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);

    c)

    nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

    d)

    nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

    e)

    nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie di 35-69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;

    f)

    nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

    7.   Zona di protezione dell'eglefino di Rockall

    Tutti i tipi di pesca, eccetto quello con palangari, sono vietati nelle acque comunitarie e internazionali delimitate dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine

    Longitudine

    1

    57°00′N

    15°00′O

    2

    57°00′N

    14°00′O

    3

    56°30′N

    14°00′O

    4

    56°30′N

    15°00′O

    8.   Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque comunitarie)

    La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque comunitarie) è consentita unicamente tra il 1o marzo e il 15 maggio.

    9.   Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo

    La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2004.

    10.   Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli

    È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate:

    la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55°30′N,

    latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O,

    latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O,

    latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O,

    la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O,

    la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.

    Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

    11.   Disposizioni specifiche per il golfo di Riga

    11.1.   Permesso speciale di pesca

    1.

    Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    2.

    Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inseriti in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

    I pescherecci inseriti in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a)

    la potenza motrice totale (kW) dei pescherecci compresi in ciascun elenco negli elenchi non deve superare quella constatata nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;

    b)

    la loro potenza motrice non deve superare in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

    11.2.   Sostituzione di pescherecci o di motori

    1.

    Un peschereccio che figura nell'elenco di cui al punto 11.1.2, può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:

    a)

    a sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e

    b)

    la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

    2.

    Un motore di un qualsiasi peschereccio figurante nell'elenco di cui al punto 11.1.2 può essere sostituito purché:

    a)

    la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e

    b)

    la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro.

    12.   Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

    12.1.

    Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da pescherecci comunitari e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

    per le aringhe, nelle sottosezioni CIEM I, II e nelle divisioni III a Nord, IV, Vb, VI e VII b, c, d,

    per gli sgombri e i sugarelli, nella sottosezione CIEM IIa e nelle divisioni III a, b, d, IV, VI e VII.

    12.2.

    Gli sbarchi di cui al punto 12.1 sono consentiti solo nei porti designati.

    12.3.

    Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione anteriormente al 15 gennaio 2004 l'elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e, entro i 30 giorni successivi, le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 12.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

    12.4.

    Il comandante di un peschereccio di cui al punto 12.1 comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato:

    a)

    il porto in cui intende entrare,

    b)

    l'ora di arrivo prevista nel porto,

    c)

    i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

    Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

    12.5.

    In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall'autorità competente presso il porto di sbarco.

    I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 12.4 c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 7 %.

    12.6.

    Tutti gli acquirenti di pesce fresco dovranno pesare tutti i quantitativi ricevuti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto.

    Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

    In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'acquirente o l'impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.

    12.7.

    Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono pesare i quantitativi sbarcati prima che il pesce sia trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.

    In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Entro il 31 gennaio 2004 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la loro metodologia di campionamento, che deve essere approvata dalla Commissione.

    12.8.

    Le autorità competenti di uno Stato membro devono provvedere affinché il pesce venga pesato in presenza di un ispettore.

    13.   Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco all'ovest della Scozia

    Fino al 31 dicembre 2004 è proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con linee dirette le seguenti coordinate geografiche:

     

    59°05′N, 06°45′O

     

    59°30′N, 06°00′O

     

    59°40′N, 05°00′O

     

    60°00′N, 04°00′O

     

    59°30′N, 04°00′O

     

    59°05′N, 06°45′O

    14.   Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat

    In deroga alle disposizioni sugli attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, a decorrere dal 1o marzo 2004 si applicano le disposizioni dell'appendice 2 del presente allegato.

    15.   Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]

    La pesca con pescherecci a ciancioli del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2004 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

     

    le coste americane del Pacifico,

     

    la longitudine 150° O,

     

    la latitudine 40° N,

     

    la latitudine 40° S.

    A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Questa disposizione non si applica tuttavia all'ultima retata di una bordata.

    I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

    Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:

     

    se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

     

    se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

     

    se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

     

    è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

    16.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

    Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2004.

    17.   Condizioni speciali per la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord

    a)

    Ai fini di questo punto, «per zona di protezione del merluzzo bianco» si intende la parte delle divisioni CIEM IV, compresa nei seguenti rettangoli CIEM, situata a oltre 12 miglia marine dalle linee di base costiere:

    49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38F9, 37F9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1

    b)

    I pescherecci ai quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di pesca speciale per la pesca selettiva dell'eglefino conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 devono soddisfare le seguenti condizioni:

    i.

    comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco tranne nel caso in cui gli sbarchi siano effettuati entro i periodi specificati dallo Stato membro;

    ii.

    effettuare tali sbarchi esclusivamente nei porti che saranno designati dallo Stato membro di bandiera;

    iii.

    presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo;

    iv.

    non sbarcare il pesce detenuto a bordo prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione dalle autorità nazionali competenti;

    v.

    detenere a bordo non oltre il 5 % del merluzzo bianco quale percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti sul peschereccio;

    vi.

    non trasbordare pesce in mare;

    vii.

    pescare esclusivamente al di fuori della zona di protezione del merluzzo bianco;

    viii.

    non transitare all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati;

    ix.

    non tenere a bordo o utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

    c)

    I permessi di pesca speciali di cui alla lettera b) non sono rilasciati per un periodo superiore a tre mesi.

    d)

    Non sono rilasciati permessi di pesca speciali con validità nell'arco dei tre mesi successivi alla data di scadenza di un precedente permesso di pesca speciale detenuto dallo stesso peschereccio se si è verificata una delle seguenti circostanze durante il periodo di validità del permesso:

    i.

    all'atto dell'ispezione da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è constatata la presenza a bordo del peschereccio di oltre il 5 % di merluzzo bianco, misurato in peso vivo quale percentuale di tutto il pesce a bordo del peschereccio;

    ii.

    il peschereccio non fornisce un rapporto SCP o, in caso di mancato funzionamento del sistema SCP, un rapporto di posizione manuale, o fornisce un falso rapporto di posizione;

    iii.

    all'atto dell'ispezione di uno sbarco da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertato che il peschereccio ha sbarcato o detenuto a bordo oltre il 10 % in più di pesce di qualsiasi specie (in peso vivo) rispetto al quantitativo della specie in questione dichiarato nella/nelle pagina/e del giornale di bordo presentato ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii;

    iv.

    un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta procedendo al trasbordo di pesce su un altro peschereccio in mare;

    v.

    un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta sbarcando pesce senza aver ottenuto la relativa autorizzazione ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iv;

    vi.

    un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio si trova all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco mentre i suoi attrezzi non sono legati e riposti;

    vii.

    all'atto dell'ispezione da parte di un servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertata l'inosservanza da parte del peschereccio delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio n. 850/98;

    viii.

    un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio sta sbarcando pesce senza avere precedentemente presentato la/le pagina/e del giornale di bordo ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii.


    (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

    Allegato IV, appendice 1

    Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

    Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

    La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

    Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

    Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

    È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

    Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

    Collocazione della finestra

    La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

    Dimensioni della finestra

    La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

    La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

    Pezza di rete della finestra

    Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

    Altre caratteristiche

    Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

    Image

    Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.

    Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

    Image

    La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

    Image

    È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 − 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

    Image

    Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

    Image

    Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

    Image

    Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

    Allegato IV, appendice 2

    Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat

    Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati

    Specie

    Dimensioni delle maglie (millimetri)

    <16

    16-31

    32-69

    70-89 (5)

    ≥90

    Percentuale minima di specie bersaglio

    50 %

    50 %

    20 %

    50 %

    20 %

    30 %

    Nessuna,

    Cicerelli (Ammodytidae) (3)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Cicerelli (Ammodytidae) (4)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Melù (Micromesistius poutassou)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Tracina drago (Trachinus draco) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Molluschi (eccetto Sepia) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Aguglia (Belone belone) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Argentine (Argentina spp.)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Spratto (Sprattus sprattus)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Anguilla (Anguilla, anguilla)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Sgombro (Scomber spp.)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Sugarello (Trachurus spp.)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Aringa (Clupea harengus)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Gamberello boreale (Pandalus borealis)

     

     

     

     

    x

    x

    x

    Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

     

     

     

     

    x

    x

    x

    Merlano (Merlangius merlangus)

     

     

     

     

     

    x

    x

    Scampo (Nephrops norvegicus)

     

     

     

     

     

    x

    x

    Tutti gli altri organismi marini

     

     

     

     

     

     

    x


    (1)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

    (2)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

    (3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.

    (4)  Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

    (5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni dopo il 1o marzo 2004, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate.


    ALLEGATO V

    LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI

    Disposizioni generali

    1.

    Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

    2.

    Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

    a)

    Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

    Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV a,b,c, IIIa nord e IIa CE);

    Scozia occidentale (divisione CIEM VIa);

    Manica orientale (divisione CIEM VIId) e

    Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

    b)

    Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell'area della Scozia occidentale, divisione CIEM VIa:

    la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

     

    60°00′N, 04°00′O

     

    59°45′N, 05°00′O

     

    59°30′N, 06°00′O

     

    59°00′N, 07°00′O

     

    58°30′N, 08°00′O

     

    58°00′N, 08°00′O

     

    58°00′N, 08°30′O

     

    56°00′N, 08°30′O

     

    56°00′N, 09°00′O

     

    55°00′N, 09°00′O

     

    55°00′N, 10°00′O

     

    54°30′N, 10°00′O.

    3.

    Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»:

    a)

    il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o

    b)

    qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

    Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

    4.

    Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

    a)

    reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

    b)

    sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

    c)

    reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

    d)

    palangari demersali;

    e)

    reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm;

    f)

    reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm;

    Sforzo di pesca

    5.

    Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

    6.

    a)

    Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

    Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

    Zona di cui al punto

    Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    2a.

    Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

    10

    14

    14

    17

    22

    20

    b)

    Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

    c)

    La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

    Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

    d)

    Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

    Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

    Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

    Zona di cui al punto 2

    Attrezzi di cui al punto 4

    Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

    Giorni

    2(a)

    4(a) e 4 (e)

    Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

    nessuna limitazione di giorni

    2(a)

    4(a)

    Meno del 5 % di merluzzo bianco

    100 — 120 mm fino a 14

    oltre 120 mm fino a 15

    2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

    4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

    Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

    fino a 16 giorni

    2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

    4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

    pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

    Fino a 20 giorni

    Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

    e)

    Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

    Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

    Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

    f)

    In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.

    a)

    Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

    Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

    Zona di cui al punto

    Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    2a.

    Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

    10

    14

    14

    17

    22

    20

    b)

    Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

    c)

    La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

    Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

    d)

    Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

    Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

    Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

    Zona di cui al punto 2

    Attrezzi di cui al punto 4

    Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

    Giorni

    2(a)

    4(a) e 4 (e)

    Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

    nessuna limitazione di giorni

    2(a)

    4(a)

    Meno del 5 % di merluzzo bianco

    100 — 120 mm fino a 14

    oltre 120 mm fino a 15

    2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

    4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

    Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

    fino a 16 giorni

    2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

    4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

    pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

    Fino a 20 giorni

    Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

    e)

    Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

    Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

    Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

    f)

    In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.

    7.

    Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2.

    Quando il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica l'uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I.

    L'uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

    Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo un unico attrezzo da pesca;

    Prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo.

    Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

    8.

    Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

    9.

    a)

    In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.

    b)

    In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

    a)

    In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.

    b)

    In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

    10.

    a)

    Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.

    b)

    Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.

    c)

    Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

    d)

    Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.

    e)

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

    a)

    Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.

    b)

    Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.

    c)

    Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

    d)

    Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.

    e)

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

    11.

    Un peschereccio che non abbia un'attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    12.

    Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    Controllo, ispezione e sorveglianza

    13.

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2.

    14.

    Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

    15.

    Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:

    il nome del porto,

    l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

    i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

    16.

    Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

    Tabella III — Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali

    Zona definita al punto:

    Volume delle specie in tonnellate

    Merluzzo bianco

    PN

    DP

    2a.

    Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

    1

    2

    PN

    — Previa notifica di cui al punto 16.

    DP

    — Porto designato di cui al punto 17.

    17.

    Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP).

    Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all'articolo 12 del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

    18.

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 (5) del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

    19.

    È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori.

    20.

    Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescato in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 17, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

    21.

    In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.

    22.

    In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.


    (1)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

    (2)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

    (3)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

    (4)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

    (5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).


    ALLEGATO VI

    SFORZO DI PESCA PER I PESCHERECCI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK

    1.

    Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

    2.

    Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:

    a)

    il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo;

    b)

    qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

    3.

    Entro il 1o marzo 2004, ogni Stato membro istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2001, 2002 e 2003 e per ogni peschereccio battente la sua bandiera o immatricolato nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

    b)

    la potenza motrice installata del peschereccio espressa in chilowatt, misurata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (1);

    c)

    il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

    d)

    i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

    4.

    Ogni Stato membro calcola i seguenti aspetti:

    a)

    i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);

    b)

    la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2001-2003.

    5.

    Ogni Stato membro garantisce che il numero di chilowatt-giorni nel 2004 per i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi quello del 2003, come calcolato al punto 4, lettera a).

    6.

    Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 giugno 2004, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003, in conformità delle seguenti norme:

    a)

    se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2004;

    b)

    se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia compresa tra 300 000 000 e 500 000 000 esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);

    c)

    se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia inferiore a 300 000 000 esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2004. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.


    (1)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).


    ALLEGATO VII

    PARTE I

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di licenze

    Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

    Acque norvegesi (1) e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62°00′ N

    75

    55

    Acque estoni (2)

    Merluzzo bianco, aringa salmone e spratto

    250

    70

    Acque delle isole Færøer

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

    26

    13

    Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O

    8

    4

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    26

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O.

    70

    20

    Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

    70

    22

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

    34

    20

    Pesca con il palangaro

    10

    6

    Pesca dello sgombro

    12

    12

    Pesca dell'aringa a nord di 62°N

    21

    21

    Islanda

    Tutte le attività di pesca

    18

    5

    Acque lettoni (2)

    Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto

    130

    38

    Pesca del salmone

    40

    15

    Acque lituane (2)

    Tutte le attività di pesca

    300

    60

    Acque della Federazione russa

    Tutte le attività di pesca

    pm

    pm

    Pesca del merluzzo bianco

    pm

    pm

    Pesca dello spratto

    pm

    pm

    PARTE II

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di licenze

    Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

    Norvegia (3)

    Aringa, a nord di 62°00′ N

    18

    18

    Estonia (4)

    Aringa, salmone, spratto

    106

    63

    Merluzzo bianco

    30

    15

    Isole Færøer

    Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f;h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N)

    14

    14

    Aringa a nord di 62°00′ N

    21

    21

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

    15

    15

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

    3

    3

    Lettonia (4)

    Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId

    90

    45

    Salmone, IIId

    4

    2

    Lituania (4)

    Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId

    70

    40 (5)

    Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto)

    5

    4

    Federazione russa

    Aringa, IIId (acque della Svezia)

    pm

    pm

    Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

    pm

    pm

    Barbados

    Mazzancolle  (6) (acque della Guiana francese)

    5

    pm (7)

    Lutiani (8) (acque della Guiana francese)

    5

    pm

    Guiana

    Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

    pm

    pm (4)

    Suriname

    Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

    5

    pm (9)

    Trinidad e Tobago

    Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

    8

    pm (10)

    Giappone

    Tonno (11) (acque della Guiana francese)

    pm

     

    Corea

    Tonno (7) (acque della Guiana francese)

    pm

    pm (6)

    Venezuela

    Lutiani (4) (acque della Guiana francese)

    41

    pm

    Squali (4) (acque della Guiana francese)

    4

    pm

    PARTE III

    DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

    Image


    (1)  In attesa dei risultati dell consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (2)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.

    (3)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

    (4)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.

    (5)  Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.

    (6)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

    (7)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

    (8)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

    Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

    Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

    (9)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

    (10)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

    (11)  Da catturarsi esclusivamente con palangari.


    ALLEGATO VIII

    PARTE I

    INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

    Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate

    Dopo ogni operazione di pesca:

    1.1.

    quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    1.2.

    la data e l'ora dell'operazione di pesca;

    1.3.

    la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

    1.4.

    il metodo di pesca utilizzato.

    Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

    2.1.

    l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

    2.2.

    i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    2.3.

    il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

    2.4.

    l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

    Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

    3.1.

    il nome del porto;

    3.2.

    i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

    Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

    4.1.

    la data e l'ora della comunicazione;

    4.2.

    il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

    4.3.

    nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

    PARTE II

    LOG-BOOK MODEL

    Image


    ALLEGATO IX

    CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

    Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

    1.1.

    Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

    a)

    gli elementi indicati al punto 1.5;

    b)

    i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

    c)

    la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

    Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

    1.2.

    Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

    a)

    gli elementi indicati al punto 1.5;

    b)

    i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

    c)

    i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

    d)

    la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

    e)

    i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

    f)

    i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

    Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

    1.3.

    Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

    a)

    gli elementi indicati al punto 1.5;

    b)

    i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

    c)

    la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

    1.4.

    Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

    a)

    gli elementi indicati al punto 1.5;

    b)

    i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

    c)

    la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

    1.5.

    a)

    Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;

    b)

    il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

    c)

    il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

    d)

    l'identificazione del tipo di messaggio;

    e)

    la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

    2.1.

    Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

    2.2.

    Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

    3.

    Nome della stazione radio

    Indicativo di chiamata della stazione radio

    Lyngby

    OXZ

    Land's End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    LPG

    Svalbard

    LGS

    Blåvand

    OXB

    Gryt

    GRYT RADIO

    Göteborg

    SOG

    Turku

    OFK

    4.   Forma delle comunicazioni

    Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

    nome della nave,

    indicativo di chiamata;

    lettere e cifre esterne di identificazione,

    il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;

    l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

    messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

    messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,

    messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,

    messaggio settimanale: «WKL»,

    messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

    la data, l'ora e la posizione geografica;

    divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

    data in cui si prevede di cominciare la pesca;

    i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

    i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

    la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

    i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

    i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    il nome del comandante.

    5.

    Berici (Beryx spp.),

    ALF

    Passera canadese (Hippoglossoides platessoides),

    PLA

    Acciuga (Engraulis encrasicholus),

    ANE

    Rana pescatrice (Lophius spp.),

    MNZ

    Argentina (Argentina sphyraena),

    ARG

    Pesce castagna (Brama brama),

    POA

    Squalo elefante (Cetorinhus maximus),

    BSK

    Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo),

    BSF

    Molva azzurra (Molva dypterygia),

    BLI

    Melù (Micromesistius poutassou),

    WHB

    Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii),

    BOB

    Merluzzo bianco (Gadus morhua),

    COD

    Gamberetto grigio (Crangon crangon),

    CSH

    Calamari (Loligo spp.),

    SQC

    Spinarolo (Squalus acanthias),

    DGS

    Musdee(Phycis spp.),

    FOR

    Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides),

    GHL

    Eglefino (Melanogrammus aeglefinus),

    HAD

    Nasello (Merluccius merluccius),

    HKE

    Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus),

    HAL

    Aringa (Clupea harengus),

    HER

    Sugarello (Trachurus trachurus),

    HOM

    Molva (Molva molva),

    LIN

    Sgombro (Scomber scombrus),

    MAC

    Lepidorombi (Lepidorhombus spp.),

    LEZ

    Gamberello boreale (Pandalus borealis),

    PRA

    Scampo (Nephrops norvegicus),

    NEP

    Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii),

    NOP

    Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus),

    ORY

    Altre

    OTH

    Passera di mare (Pleuronectes platessa),

    PLE

    Merluzzo giallo (Pollachius pollachius),

    POL

    Smeriglio (Lamma nasus),

    POR

    Scorfani (Sebastes spp.),

    RED

    Occhialone (Pagellus bogaraveo),

    SBR

    Granatiere (Coryphaenoides rupestris),

    RNG

    Merluzzo carbonaro (Pollachius virens),

    POK

    Salmone atlantico (Salmo salar),

    SAL

    Cicerelli (Ammodytes spp.),

    SAN

    Sardina (Sardina pilchardus),

    PIL

    Squalo (Selachii, Pleurotremata),

    SKH

    Mazzancolle (Penaeidae),

    PEZ

    Spratto (Sprattus sprattus),

    SPR

    Totani (Illex spp.),

    SQX

    Tonni (Thunnidae),

    TUN

    Brosmio (Brosme brosme),

    USK

    Merlano (Merlangus merlangus),

    WHG

    Limanda (Limanda ferruginea),

    YEL


    ALLEGATO X

    ELENCO DI SPECIE

    Nome comune

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Pesci demersali

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    COD

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Scorfano di Norvegia

    Sebastes spp.

    RED

    Sebaste

    Sebastes marinus

    REG

    Sebaste(di acqua profonda)

    Sebastes mentella

    REB

    Scorfano

    Sebastes fasciatus

    REN

    Nasello atlantico

    Merluccius bilinearis

    HKS

    Musdea atlantica (1)

    Urophycis chuss

    HKR

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    POK

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Limanda

    Limanda ferruginea

    YEL

    Merluzzo artico

    Boreogadus saida

    POC

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Macrourus berglax

    RHG

    Cicerelli

    Ammodytes sp.

    SAN

    Scazzone

    Myoxocephalus sp.

    SCU

    Sarago americano

    Stenotomus chrysops

    SCP

    Tautoga

    Tautoga onitis

    TAU

    Tile gibboso

    Lopholatilus chamaeleonticeps

    TIL

    Musdea americana (1)

    Urophycis tenuis

    HKW

    Bavose lupe (NS)

    Anarhicas sp.

    CAT

    Lupo di mare

    Anarhichas lupus

    CAA

    Bavosa lupa

    Anarhichas minor

    CAS

    Ippoglosso nero

    Reinharditius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Limanda americana

    Pseudopleuronectes americanus

    FLW

    Rombo dentato

    Paralichthys dentatus

    FLS

    Rombo canadese

    Scophthalmus aquosus

    FLD

    Pleuronettiformi (NS)

    Pleuronectiformes

    FLX

    Rana pescatrice americana

    Lophius americanus

    ANG

    Caponi americani

    Prionotus sp.

    SRA

    Tomcod Melù

    Microgadus tomcod

    TOM

    Antimora blu

    Antimora rostrata

    ANT

    Melù

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Tordo americano

    Tautogolabrus adspersus

    CUN

    Brosmio

    Brosme brosme

    USK

    Merluzzo bianco

    Gadus ogac

    GRC

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva

    Molva molva

    LIN

    Pesci demersali (NS)

     

    GRO

    Pesci pelagici

    Aringa

    Clupea harengus

    HER

    Sgombro

    Scomber scombrus

    MAC

    Fieto americano

    Peprilus triacanthus

    BUT

    Alaccia americana

    Brevoortia tyrannus

    MHA

    Costardella

    Scomberesox saurus

    SAU

    Sardoncino americano

    Anchoa mitchilli

    ANB

    Pesce serra

    Pomatomus saltatrix

    BLU

    Carongo cavallo

    Caranx hippos

    CVJ

    Tombarello

    Auxis thazard

    FRI

    Maccarello reale

    Scomberomourus cavalla

    KGM

    Maccarello reale maculato

    Scomberomourus maculatus

    SSM

    Pesce vela del Pacifico

    Istiophorus platypterus

    SAI

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    BUM

    Ciclottero

    Cyclopterus lumpus

    LUM

    Ombrina americana

    Menticirrhus saxatilis

    KGF

    Pesce palla maculato

    Sphoeroides maculatus

    PUF

    Licodi (NS)

    Lycodes sp.

    ELZ

    Blennio viviparo americano

    Macrozoarces americanus

    OPT

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    SWO

    Tonno bianco

    Thunnus alalunga

    ALB

    Palamita

    Sarda sarda

    BON

    Tonnetto

    Euthynnus alletteratus

    LTA

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonnetto striato

    Katsuwonus pelamis

    SKJ

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    YFT

    Sgombri (NS)

    Scombridae

    TUN

    Pesci ossei pelagici (NS)

     

    PEL

    Invertebrati

    Calamaro

    Loligo pealei

    SQL

    Totano

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totani; calamari (NS)

    Loliginidae, Ommastrephidae

    SQU

    Cannolicchio dell'Atlantico

    Ensis directus

    CLR

    Cappa dura

    Mercenaria mercenaria

    CLH

    Polichetti (NS)

    Polycheata

    WOR

    Limule

    Limulus polyphemus

    HSC

    Invertebrati acquatici (NS)

    Invertebrata

    INV

    Altri pesci

    Falsa aringa atlantica

    Alosa pseudoharengus

    ALE

    Ricciole

    Seriola sp.

    AMX

    Grongo americano

    Conger oceanicus

    COA

    Anguilla americana

    Anguilla rostrata

    ELA

    Missina

    Myxine glutinosa

    MYG

    Alaccia americana

    Alosa sapidissima

    SHA

    Argentine (NS)

    Argentina sp.

    ARG

    Cappa artica

    Arctica islandica

    CLQ

    Cappa molle

    Mya arenaria

    CLS

    Cappa americana

    Spisula solidissima

    CLB

    Cappa

    Spisula polynyma

    CLT

    Bivalvi (NS)

    Prionodesmacea, Teleodesmacea

    CLX

    Canestrello americano

    Argopecten irradians

    SCB

    Canestrello calico

    Argopecten gibbus

    SCC

    Canestrello d'Islanda

    Chylamys islandica

    ISC

    Cappasanta americana

    Placopecten magellanicus

    SCA

    Pettinidi (NS)

    Pectinidae

    SCX

    Ostrica della Virginia

    Crassostrea virginica

    OYA

    Mitilo comune

    Mytilus edulis

    MUS

    Busici (NS)

    Busycon sp.

    WHX

    Chiocciole di scogliera (NS)

    Littorina sp.

    PER

    Molluschi marini (NS)

    Mollusca

    MOL

    Ombrina

    Micropogonias undulatus

    CKA

    Aguglia americana

    Strongylura marina

    NFA

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    SAL

    Latterino menidia

    Menidia menidia

    SSA

    Alaccia vessillifera

    Opisthonema oglinum

    THA

    Alepocefalo

    Alepocephalus bairdii

    ALC

    Ombrina nera

    Pogonias cromis

    BDM

    Perchia nera

    Centropristis striata

    BSB

    Alosa canadese

    Alosa aestivalis

    BBH

    Capelin

    Mallotus villosus

    CAP

    Salmerini (NS)

    Salvelinus sp.

    CHR

    Cobia

    Rachycentron canadum

    CBA

    Leccia dei Caraibi

    Trachinotus carolinus

    POM

    Alosa americana

    Dorosoma cepedianum

    SHG

    Bum (NS)

    Pomadasyidae

    GRX

    Granciporro atlantico giallo

    Cancer irroratus

    CRK

    Granchio nuotatore

    Callinectes sapidus

    CRB

    Granchio comune

    Carcinus maenas

    CRG

    Granciporro atlantico rosso

    Cancer borealis

    CRJ

    Grancevola artica

    Chionoecetes opilio

    CRQ

    Granchio rosso di fondale

    Geryon quinquedens

    CRR

    Granchio reale

    Lithodes maia

    KCT

    Crostacei reptanti (NS)

    Reptantia

    CRA

    Astice americano

    Homarus americanus

    LBA

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberetto rosa

    Pandalus montagui

    AES

    Mazzancolle (NS)

    Penaeus sp.

    PEN

    Gobetti del Pacifico

    Pandalus sp.

    PAN

    Crostacei di mare (NS)

    Crustacea

    CRU

    Ricci di mare

    Strongylocentrotus sp.

    URC

    Alosa

    Alosa mediocris

    SHH

    Pesce lanterna

    Notoscopelus sp.

    LAX

    Muggini (NS)

    Mugilidae

    MUL

    Fieto americano

    Peprilus alepidotus (=paru)

    HVF

    Pesce burro maculato

    Orthopristis chrysoptera

    PIG

    Sperlano

    Osmerus mordax

    SMR

    Ombrina ocellata

    Sciaenops ocellatus

    RDM

    Pagro

    Pagrus pagrus

    RPG

    Suro americano

    Trachurus lathami

    RSC

    Perchia americana

    Diplectrum formosum

    PES

    Sarago americano

    Archosargus probatocephalus

    SPH

    Corvina striata

    Leiostomus xanthurus

    SPT

    Ombrina dentata

    Cynoscion nebulosus

    SWF

    Ombrina dentata

    Cynoscion regalis

    STG

    Persicospigola striata

    Morone saxatilis

    STB

    Storioni (NS)

    Acipenseridae

    STU

    Tarpon

    Tarpon (=megalops) atlanticus

    TAR

    Trote (NS)

    Salmo sp.

    TRO

    Persicospigola americana

    Morone americana

    PEW

    Berici (NS)

    Beryx sp.

    ALF

    Spinarolo

    Squalus acantias

    DGS

    Spinaroli (NS)

    Squalidae

    DGX

    Squalo toro

    Odontaspis taurus

    CCT

    Smeriglio

    Lamna nasus

    POR

    Squalo mako

    Isurus oxyrinchus

    SMA

    Squalo grigio

    Carcharhinus obscurus

    DUS

    Verdesca

    Prionace glauca

    BSH

    Squaliformi (NS)

    Squaliformes

    SHX

    Squalo musoguzzo

    Rhizoprionodon terraenova

    RHT

    Sagrì nero

    Centroscyllium fabricii

    CFB

    Squalo di Groenlandia

    Sonmnousus microcephalus

    GSK

    Squalo elefante

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Razze (NS)

    Raja sp.

    SKA

    Razza

    Leucoraja erinacea

    RJD

    Razza

    Amblyraja hyperborea

    RJG

    Razza

    Dipturus laevis

    RJL

    Razza occhiata

    Leucoraja ocellata

    RJT

    Razza stellata

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza

    Malcoraja senta

    RJS

    Razza

    Bathyraja spinicauda

    RJO

    Pesci ossei (NS)

     

    FIN


    (1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


    ALLEGATO XI

    FODERONI AUTORIZZATI

    1.   Foderone superiore tipo ICNAF

    Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

    a)

    le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 10;

    b)

    la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

    c)

    la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

    Image

    2.   Foderone superiore a fascia multipla

    Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

    i)

    ogni pezza:

    a)

    sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

    b)

    abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e

    c)

    non sia più lunga di dieci maglie; e

    ii)

    la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

    Image

    FODERONE DI TIPO POLACCO

    3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

    Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

    Image


    ALLEGATO XII

    TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)

    Specie

    Pesci senza visceri né branchie, anche spellati;

    freschi, refrigerati, congelati o salati

    Interi

    Decapitati

    Decapitati e senza coda

    Decapitati e sezionati

    Merluzzo bianco

    41 cm

    27 cm

    22 cm

    27/25 cm (2)

    Ippoglosso nero

    30 cm

    N/A

    N/A

    N/A

    Passera canadese

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A

    Limanda

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A


    (1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

    (2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


    ALLEGATO XIII

    REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

    ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

    Tipo di informazione

    Codice standard

    Nome della nave

    01

    Nazionalità della nave

    02

    Numero di registrazione della nave

    03

    Porto di registrazione

    04

    Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

    10

    Tipo di attrezzo

     

    Data

    — giorno

    20

    — mese

    21

    — anno

    22

    Posizione

    — latitudine

    31

    — longitudine

    32

    — zona statistica

    33

    N. di cale nel periodo di 24 ore (1)

    40

    N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)

    41

    Nomi delle specie (Allegato II)

     

    Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

    50

    Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce

    61

    Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

    62

    Rigetti quotidiani di ciascuna specie

    63

    Luogo di trasbordo

    70

    Data o date di trasbordo

    71

    Firma del comandante

    80

    CODICI DEGLI ATTREZZI

    Categoria di attrezzi

    Abbreviazione standard

    Codice

    Reti da circuizione

     

    Rete da circuizione a chiusura

    PS

    — Reti da circuizione azionate da un natante

    PS1

    — Reti da circuizione azionate da un natanti

    PS2

    Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

    LA

    Sciabiche

    SB

    Sciabiche da natante

    SV

    — Sciabica danese

    SDN

    — Sciabica scozzese

    SSC

    — Sciabica a coppia

    SPR

    Sciabiche (non specificato)

    SX

    Reti da traino

     

    Nasse

    FPO

    Reti a strascico

     

    — Sfogliare

    TBB

    — Reti a strascico a divergenti (1)

    OTB

    — Rete a strascico a coppia

    PTB

    — Reti a strascico per scampi

    TBN

    — Reti da traino pelagiche per gamberetti

    TBS

    — Reti a strascico (non specificato)

    TB

    Reti da traino pelagiche

     

    — Rete da traino pelagica a divergenti

    OTM

    — Rete a strascico a coppia

    PTM

    — Reti da traino pelagiche per gamberetti

    TMS

    — Reti da traino pelagiche (non specificato)

    TM

    Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)

    OTT

    Reti da traino a divergenti (non specificato)

    OT

    Reti a traino a coppia (non specificato)

    PT

    Altre reti da traino (non specificato)

    TX

    Draghe

     

    Draghe tirate da natanti

    DRB

    Draghe a mano

    DRH

    Reti da raccolta

     

    Reti da raccolta portatili (bilance)

    LNP

    Reti da raccolta manovrate da natanti

    LNB

    Reti da raccolta fisse manovrate da terra

    LNS

    Reti da raccolta (non specificato)

    LN

    Reti da lancio

     

    Giacchi

    FCN

    Reti da lancio (non specificato)

    FG

    Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

     

    Reti da posta (ancorata)

    GNS

    Reti da posta derivanti

    GND

    Reti da posta circuitanti

    GNC

    Reti da posta a pali

    GNF

    Tremagli

    GTR

    Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

    GTN

    Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

    GEN

    Reti da imbrocco (non specificate)

    GN

    Trappole

     

    Trappole (reti trappola non coperte)

    FPN

    Cogolli

    FYK

    Reti fisse a corrente

    FSN

    Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

    FWR

    Trappole di superficie

    FAR

    Trappole (non specificato)

    FIX

    Ami e palangari

     

    Lenze a mano (3)

    LHP

    Lenze a canna meccanizzate (3)

    LHM

    Palangari fissi

    LLS

    Palangari derivanti

    LLD

    Palangari (non specificato)

    LL

    Lenze al traino

    LTL

    Ami e palangari (non specificato) (4)

    LX

    Rampini e arponi

     

    Arponi

    HAR

    Macchine per la raccolta

     

    Pompe

    HMP

    Draghe automatiche

    HMD

    Macchine per la raccolta (non specificato)

    HMX

    Attrezzi diversi  (5)

    MIS

    Attrezzi per la pesca sportiva

    RG

    Attrezzi non noti o non specificati

    NK

    CODICI DEI PESCHERECCI

    A.   Tipi principali di peschereccio

    Codice FAO

    Tipo di peschereccio

    BO

    Nave guardapesca

    CO

    Nave per la formazione alla pesca

    DB

    Nave draga (non continua)

    DM

    Nave draga (continua)

    DO

    Nave da traino a sfogliara

    DOX

    Nave draga n.s.a.

    FO

    Nave per trasporto di pesce

    FX

    Nave da pesca n.s.a.

    GO

    Peschereccio con reti a circuizione

    HOX

    Nave madre n.s.a.

    HSF

    Nave madre officina

    KO

    Nave ospedale

    LH

    Peschereccio con lenze a mano

    LL

    Peschereccio a palangari

    LO

    Peschereccio con lenze

    LP

    Peschereccio con lenze e canne

    LT

    Peschereccio con lenze trainate

    MO

    Navi polivalenti

    MSN

    Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

    MTG

    Peschereccio per traino a reti derivanti

    MTS

    Peschereccio per traino e circuizione

    NB

    Peschereccio con un'unica rete da raccolta

    NO

    Peschereccio con reti da raccolta

    NOX

    Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

    PO

    Peschereccio con ittiopompe

    SN

    Peschereccio con sciabica danese

    SO

    Peschereccio per rete a circuizione

    SOX

    Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

    SP

    Peschereccio a cianciolo

    SPE

    Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

    SPT

    Peschereccio con reti a circuizione per tonni

    TO

    Peschereccio per traino

    TOX

    Pescherecci per traino n.s.a.

    TS

    Peschereccio da traino laterale

    TSF

    Peschereccio da traino laterale congelatore

    TSW

    Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

    TT

    Peschereccio per traino poppiero

    TTF

    Peschereccio congelatore per traino poppiero

    TTP

    Nave officina per traino poppiero

    TU

    Peschereccio per rete da traino con buttafuori

    WO

    Natante posa trappole

    WOP

    Natante posa nasse

    WOX

    Natante posa trappole n.s.a.

    ZO

    Nave da ricerca alieutica

    DRN

    Peschereccio con reti da posta derivanti

    n.s.a. = non specificato altrove

    B.   Principali attività delle navi

    Codice Alfa

    Categoria

    ANC

    Cala

    DRI

    Pesca con rete derivante

    FIS

    Pesca

    HAU

    Salpamento

    PRO

    Trattamento

    STE

    Trattamento con vapore

    TRX

    Trasbordo (carico o scarico)

    OTH

    Altre (da specificare)


    (1)  Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

    (2)  Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.

    (3)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

    (4)  Il codice LDV per i palangari manovati dai dory è mantenuto per la regitrazione dei dati storici.

    (5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


    ALLEGATO XIV

    ZONA NAFO

    Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2

    ANG/N3NO.

    Lophius americanus

    Rana pescatrice americana

    CAA/N3LMN.

    Anarhichas lupus

    Lupo di mare

    CAT/N3LMN.

    Anarhichas spp.

    Bavose lupe

    HAD/N3NO.

    Melanogrammus aeglefinus

    Eglefino

    HAL/N23KL.

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso atlantico

    HAL/N3M.

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso atlantico

    HAL/N3NO.

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso atlantico

    HKR/N2J3KL

    Urophycis chuss

    Musdea atlantica

    HKR/N3MNO.

    Urophycis chuss

    Musdea americana

    HKS/N3NLMO

    Merlucius bilinearis

    Scorfano di Norvegia

    HKW/N2J3KL

    Urophycis tenuis

    Musdea americana

    RED/N3O.

    Sebastes spp.

    Scorfano di Norvegia

    RHG/N23.

    Macrourus berglax

    Granatiere

    SKA/N2J3KL

    Raja spp.

    Razze

    SKA/N3M.

    Raja spp.

    Razze

    SKA/N3NO.

    Raja spp.

    Razze

    VFF/N3LMN.

    Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

    WIT/N3M.

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera lingua di cane

    YEL/N3M.

    Limanda ferruginea

    Limanda


    ALLEGATO XV

    DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

    Tutto l'anno

    FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud

    FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Pesci a pinne

    FAO 48.1 Antartico (1)

    Tutto l'anno

    FAO 48.2 Antartico (1)

    Gobionotothen gibberifrons

    FAO 48.3

    Tutto l'anno

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Dissostichus spp

    FAO 48.5 Antartico

    Dall'1.12.2003 al 30.11.2004

    Dissostichus spp

    FAO 88.3 Antartico (1)

    Tutto l'anno

    FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1)

    FAO 88.2 Atartico a nord di 65° S (1)

    FAO 58.4.4 Antartico (1)

    FAO 58.6 Antartico (1)

    FAO 58.7 Antartico (1)

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)

    Tutto l'anno

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari eDissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antartico

    Dall'1.12.2003 al 30.11.2004

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antartico (2)

    Tutto l'anno


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).


    ALLEGATO XVI

    LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2003/2004

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Dissostichus spp. Limiti di cattura

    (in t)

    Limite delle catture accessorie

    (tonnellate)

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    48.6

    A nord di 60°S

    Dall'1.3.2004 al 31.8.2004

    A

    455

    50

    73

    20

    A sud di 60°S

    Dal 15.2.2004 al 15.10.2004

    tutte

    455

    50

    73

    20

    88.1

    Tutte le sottozone

    Dall'1.12.2003 al 31.08.2004

    A

    0

     (1)

     (1)

    0

    B

    80

     (1)

     (1)

    20

    C

    223

     (1)

     (1)

    20

    D

    0

     (1)

     (1)

    0

    E

    57

     (1)

     (1)

    20

    F

    0

     (1)

     (1)

    0

    G

    83

     (1)

     (1)

    20

    H

    786

     (1)

     (1)

    20

    I

    776

     (1)

     (1)

    20

    J

    316

     (1)

     (1)

    20

    K

    749

     (1)

     (1)

    20

    L

    180

     (1)

     (1)

    20

    Totale sottozone

    3 250

    163

    520

     


    (1)  

    Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:

    — Razze:

    5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore

    Macrourus spp.:

    16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp.

    — Altre specie:

    20 tonnellate per SSRU.


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