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Document 32003R2186
Commission Regulation (EC) No 2186/2003 of 15 December 2003 laying down, for the 2003/04 marketing year, the revised production estimate for unginned cotton and the resulting new provisional reduction in the guide price
Regolamento (CE) n. 2186/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
Regolamento (CE) n. 2186/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
GU L 327 del 16.12.2003, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004
Regolamento (CE) n. 2186/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 16/12/2003 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 2186/2003 della Commissione del 15 dicembre 2003 che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone(1), visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone(3), prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1o dicembre della relativa campagna di commercializzazione. (2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. È quindi opportuno determinare la suddetta nuova stima sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2003/2004. (3) L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che a decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della campagna l'importo dell'acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5 %. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1591/2001, è opportuno adottare, come margine di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 9,5 % per la Grecia, del 7,5 % per la Spagna e del 7,5 % per il Portogallo. (4) La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo deve essere calcolata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo, tuttavia, la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1). (2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. (3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).