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Document 32003R2172

    Regolamento (CE) n. 2172/2003 della Commissione, del 12 dicembre 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2273/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

    GU L 326 del 13.12.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogato da 32013R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2172/oj

    32003R2172

    Regolamento (CE) n. 2172/2003 della Commissione, del 12 dicembre 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2273/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2003 pag. 0008 - 0009


    Regolamento (CE) n. 2172/2003 della Commissione

    del 12 dicembre 2003

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2273/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione(2) stabilisce disposizioni per il rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi degli Stati membri per le varie categorie di bovini. Le modalità relative alle informazioni da trasmettere sul rilevamento del prezzo per ciascuna di queste categorie figurano negli allegati al suddetto regolamento.

    (2) Su richiesta degli Stati membri interessati, gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2273/2002 devono essere parzialmente riveduti alla luce dell'andamento del mercato e dell'evoluzione delle dimensioni del patrimonio bovino negli Stati membri.

    (3) Inoltre, alla luce dell'esperienza, risulta che l'allegato II del regolamento (CE) n. 2273/2002 contiene un errore.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2273/2002 deve essere quindi modificato e rettificato.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2273/2002 è modificato come segue:

    1) Nella parte G dell'allegato I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Qualità e coefficienti

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    2) Nella parte H dell'allegato I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Qualità e coefficienti

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    3) Nella parte F dell'allegato II, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Qualità e coefficienti

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    4) Nella parte B dell'allegato III, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Qualità

    Veaux blancs, moyenne des types commerciaux 'extra', 'blanc bleu', 'pie rouge' et 'pie noire'".

    Articolo 2

    Nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2273/2002, il testo del punto 2 è rettificato come segue:

    "2. Qualità e coefficienti

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica alle comunicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2273/2002 trasmesse l'8 gennaio 2004.

    L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2) GU L 347 del 20.12.2002, pag. 15.

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