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Document 32003R2154
Commission Regulation (EC) No 2154/2003 of 10 December 2003 provisionally authorising certain micro-organisms in feedingstuffs (Enterococcus faecium and Lactobacillus acidophilus) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 324 del 11.12.2003, pp. 11–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 11/12/2003 pag. 0011 - 0013
Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione del 10 dicembre 2003 che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE(2), in particolare gli articoli 3 e 9 sexies, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza che sia stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria. (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i microorganismi, un'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un nuovo additivo o per un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione animale se sono soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e se si può ragionevolmente supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che l'additivo in questione, quando è utilizzato nell'alimentazione animale, abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva. L'autorizzazione provvisoria non può eccedere i quattro anni. (3) Dall'esame delle domande di autorizzazione risulta che i microorganismi di cui all'allegato del presente regolamento soddisfanno le condizioni previste dall'articolo 9 sexies, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. (4) L'utilizzo dell'Enterococcus faecium è stato già autorizzato per un periodo di quattro anni dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione(3) per i suinetti e i suini da ingrasso. (5) Sono stati forniti nuovi dati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione dell'Enterococcus faecium alle scrofe. (6) Sono stati forniti dati a sostegno di una domanda di utilizzo del nuovo additivo Lactobacillus acidophilus nell'alimentazione delle galline ovaiole. (7) Pertanto, l'utilizzo del Lactobacillus acidophilus per le galline ovaiole e dell'Enterococcus faecium per le scrofe, secondo quanto precisato nell'allegato, deve essere autorizzato provvisoriamente per un periodo di quattro anni e indicato nel capitolo IV dell'elenco degli additivi autorizzati. (8) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso pareri favorevoli per quanto riguarda l'innocuità dell'impiego dei suddetti microorganismi alle condizioni previste dall'allegato del presente regolamento. (9) L'esame delle domande mostra che occorrono alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti nell'allegato. Tuttavia, questa protezione è garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(5). (10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli additivi appartenenti al gruppo "microorganismi" di cui all'allegato sono autorizzati come additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28. (3) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11. (4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (5) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>