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Document 32003R2044

Regolamento (CE) n. 2044/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

GU L 303 del 21.11.2003, pp. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2044/oj

32003R2044

Regolamento (CE) n. 2044/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 21/11/2003 pag. 0003 - 0009


Regolamento (CE) n. 2044/2003 della Commissione

del 20 novembre 2003

recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 427/2003(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1985/2003(4), il Consiglio ha stabilito nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2) In vista dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1o maggio 2004, i contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 sono stati aumentati con il regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio.

(3) Dato l'allargamento della Comunità europea previsto per il 1o maggio 2004 è opportuno assegnare il contingente 2004 in due frazioni; la prima da gennaio 2004 ad aprile 2004 agli importatori degli attuali Stati membri e la seconda da maggio 2004 a dicembre 2004 agli importatori di tutti i paesi che saranno Stati membri dal maggio 2004 in poi.

(4) Il regolamento (CE) n. 1351/2003(5), ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(5) Occorre assegnare i contingenti quantitativi per il periodo da maggio a dicembre 2004.

(6) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96(7), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(7) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingentale. Sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima di maggio 2004, le modalità di gestione e di ripartizione della seconda frazione dei contingenti applicabili nel 2004.

(8) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo delle correnti commerciali tradizionali, in base al quale i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

(9) Tale metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

(10) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini della ripartizione della parte di contingente destinata agli importatori tradizionali della Comunità non può essere utilizzato. Gli anni 2000 e 2001 sono stati caratterizzati da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle singole assegnazioni di contingenti per tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Il 2002 è stato caratterizzato dall'aumento significativo delle domande degli importatori britannici non tradizionali presso altri Stati membri, un fatto che sembra indicare il tentativo di eludere le disposizioni relative alle persone legate. Sono inoltre in corso inchieste in merito al un certo numero di titolari di licenze del 2002 e del 2003 che potrebbero avere violato tali disposizioni. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi dei prodotti in questione importati da operatori della Comunità. Pertanto, gli importatori tradizionali della Comunità devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti in causa nel corso del 1998 o del 1999. Gli anni 2001 e 2002 sono gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi dei prodotti in questione importati da operatori degli Stati aderenti. Dato che la grande maggioranza degli importatori degli Stati aderenti non erano soggetti a restrizioni all'importazione e quindi non avevano l'obbligo giuridico di conservare i documenti d'importazione relativi al 1998 e al 1999, la fornitura di elementi di prova per gli anni 1998 e 1999 imporrebbe loro oneri sproporzionati. Pertanto, gli importatori tradizionali degli Stati aderenti devono dimostrare di aver importato nel corso del 2001 o del 2002 prodotti originali della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti in causa.

(11) Ai fini della ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94.

(12) La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92(8) del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003(9), possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della parte riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

(13) È opportuno fissare la parte di contingente riservata agli importatori tradizionali al 75 % e la parte riservata agli importatori non tradizionali al 25 %.

(14) Risulta inoltre opportuno trasferire i quantitativi inutilizzati dagli importatori non tradizionali agli importatori tradizionali, in modo che tali quantità vengano assegnate nell'anno in cui sono state attribuite.

(15) Ai fini della partecipazione alla ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli importatori non tradizionali.

(16) Gli Stati membri e gli Stati aderenti devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

(17) Per consentire agli importatori comunitari tradizionali di continuare, secondo la loro prassi commerciale, ad importare tutto il rispettivo quantitativo garantito all'inizio dell'anno contingentale nonché per garantire la competitività rispetto agli importatori degli Stati aderenti che non sono soggetti a licenza prima del 1o maggio 2004, è opportuno che le autorità nazionali competenti negli Stati membri rilascino le licenze il più presto possibile dopo l'adozione dei criteri quantitativi da parte della Commissione. Le licenze dovranno essere valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2004.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1985/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 per i contingenti per il periodo da maggio a dicembre 2004.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 si applica, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali per la seconda frazione dei contingenti 2004 è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali è assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti. La quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata all'allegato II.

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/96, le domande di licenza per le parti di contingente destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.

c) I quantitativi riservati agli importatori non tradizionali che non vengono assegnati saranno aggiunti ai quantitativi riservati agli importatori tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 31 dicembre 2003.

Articolo 4

1. Ai fini della ripartizione della parte di ciascun contingente riservata agli importatori tradizionali, sono considerati importatori "tradizionali":

- gli operatori stabiliti nella Comunità prima del 1o maggio 2004 che possono comprovare di aver effettuato importazioni nella Comunità nell'anno civile 1998 o 1999,

- gli operatori stabiliti in uno degli Stati aderenti prima del 1o maggio 2004 che possono comprovare di aver effettuato importazioni negli Stati aderenti nell'anno civile 2001 o 2002.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999 per gli importatori tradizionali stabiliti nella Comunità e nel corso dell'anno civile 2001 o 2002 per gli importatori tradizionali stabiliti negli Stati aderenti, come indicato dall'importatore, dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi di cui alla domanda di licenza.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 (Stati membri della Comunità) ovvero nell'anno civile 2001 o 2002 (Stati aderenti) per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Articolo 5

Gli Stati membri e gli Stati aderenti comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 23 gennaio 2004, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 10 febbraio 2004 la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali competenti degli Stati aderenti sono valide dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004. Le licenze d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri sono rilasciate il più presto possibile dopo l'adozione dei criteri quantitativi da parte della Commissione. Esse sono valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

(4) GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43.

(5) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

(6) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

(7) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

(8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(9) GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti applicabili nel 2004 - Seconda frazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Elenco delle autorità nazionali competenti negli Stati membri

1. BELGIO

Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie Administration du Potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16 Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANIMARCA

Erhvervs -og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tel. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01

3. GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

4. GRECIA

Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation

Directorate of International Economic Issues

1, Kornarou Street G - Athens 105-63 Tel. (30-210) 328 60 31/328 60 32 Fax (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. SPAGNA

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34 913) 49 38 94 9 13/49 37 78 Fax (34 913) 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCIA

Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tel. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 48/32 34 35

7. IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Irlanda Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive Direzione Generale Politica Commerciale

Div. VII

Viale Boston 25 I - 00144 Roma Tel. (39-06) 5 99 32 4 89 Fax (39-06) 5 92 55 56

9. LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tel. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38

10. PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL 9700 R Groningen, Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10

11. AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaftliche und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43) 17 11 00 83 45 Fax (43) 17 11 00 83 86

12. PORTOGALLO

Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edificio da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel. (351-21) 881 4263 Fax (351-21) 881 4261

13. FINLANDIA

Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 6141 Fax (358-9) 614 28 52

14. SVEZIA

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tel. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. REGNO UNITO

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF Regno Unito Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

Elenco delle autorità nazionali competenti nei paesi aderenti

1. CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. 1421 Nicosia Tel. (357-2) 867100 Fax (357-2) 375120

2. REPUBBLICA CECA

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32 110 15 Praha 1 Tel. (420) 22406 2206 Fax (420) 22421 2133

3. ESTONIA

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Estonia Tel. (372) 6256 400 Fax (372) 6313 660

4. UNGHERIA

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala

1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537

Budapest Pf. 345. Tel. 0036(1) 336 7300 Fax 0036(1)336 7302

5. LETTONIA

Ekonomikas Ministrija Brivibas iela 55 LV - 1519 Riga Tel. (00 371) 701 3006 Fax (00 371) 728 0882

6. LITUANIA

Lietuvos Respublikos ûkio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT - 2600 Vilnius Tel. (00 370) 52 62 50 30/00 370 52 62 87 50 Fax (00 370) 52 62 39 74

7. MALTA

Ministry for Economic Services Commerce Division

Lascaris Valletta CMR02 Tel. (00 356) 21 24 32 86 Fax (00 356) 21 23 19 19

8. POLONIA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Pl.Trzech Krzyzy 3/5 00-950 Warszawa Tel. 0048/22/693 55 53 Fax 0048/22/693 40 21

9. SLOVACCHIA

Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava Tel. (00 421) 4854 21 63 Fax (00 421) 2 4342 3919

10. SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarstvo Podrocje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5 1000 Ljubljana Tel. 386(0)1/478 3600 Fax 386(0)1/478 3611

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