Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2038

Regolamento (CE) n. 2038/2003 della Commissione, del 18 novembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

GU L 302 del 20.11.2003, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2038/oj

32003R2038

Regolamento (CE) n. 2038/2003 della Commissione, del 18 novembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 20/11/2003 pag. 0010 - 0013


Regolamento (CE) n. 2038/2003 della Commissione

del 18 novembre 2003

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top