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Document 32003R1999

    Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

    GU L 296 del 14.11.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1999/oj

    32003R1999

    Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

    Gazzetta ufficiale n. L 296 del 14/11/2003 pag. 0015 - 0016


    Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione

    del 13 novembre 2003

    che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità(2), prevede all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare, ai fini del rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, un quantitativo indicativo espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

    (2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del primo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso primo trimestre del 2004, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

    (3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

    (4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il primo trimestre del 2004, al 27 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

    Articolo 2

    Per il primo trimestre del 2004, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato a:

    a) 27 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;

    b) 27 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

    (2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

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