Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1904

Regolamento (CE) n. 1904/2003 della Commissione, del 29 ottobre 2003, che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 2535/2001, per quanto concerne l'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Slovenia

GU L 280 del 30.10.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1904/oj

32003R1904

Regolamento (CE) n. 1904/2003 della Commissione, del 29 ottobre 2003, che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 2535/2001, per quanto concerne l'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 1904/2003 della Commissione

del 29 ottobre 2003

che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 2535/2001, per quanto concerne l'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2003(4), stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro.

(2) Conformemente alle disposizioni delle sezioni 1 e 4 del capo I del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, titoli di importazione con un'aliquota di dazio del 20 % vanno rilasciati alla fine del mese di luglio 2003 nell'ambito di alcuni contingenti conclusi con la Slovenia, con un periodo di validità di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

(3) Le concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra(5), entrano in vigore il 1o novembre 2003. Considerando che tali concessioni riguardano, tra l'altro, l'esenzione dal dazio doganale per le importazioni effettuate nell'ambito del contingente in questione a partire dalla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, le importazioni effettuate dal 1o novembre 2003 nell'ambito di tale contingente debbono essere esentate dal dazio doganale.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente alle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, le importazioni effettuate a decorrere dal 1o novembre 2003 nell'ambito dei titoli rilasciati per il periodo luglio - dicembre 2003 per il contingente n. 09.4088, sono esenti da dazio doganale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 19.

(5) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 22.

Top