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Document 32003R1872
Commission Regulation (EC) No 1872/2003 of 22 October 2003 authorising transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in the Republic of Korea
Regolamento (CE) n. 1872/2003 della Commissione, del 22 ottobre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea
Regolamento (CE) n. 1872/2003 della Commissione, del 22 ottobre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea
GU L 275 del 25.10.2003, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1872/2003 della Commissione, del 22 ottobre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 25/10/2003 pag. 0007 - 0008
Regolamento (CE) n. 1872/2003 della Commissione del 22 ottobre 2003 che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003(2), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 7 agosto 1986 e approvato con la decisione 87/471/CEE del Consiglio(3), modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994, e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio(4), prevede la possibilità di trasferimenti tra anni contingentali. (2) La Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 22 settembre 2003. (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII dello stesso. (4) È opportuno accogliere la richiesta. (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2003, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1. (3) GU L 263 del 14.9.1987, pag. 37. (4) GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>