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Document 32003R1822

    Regolamento (CE) n. 1822/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE

    GU L 267 del 17.10.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1822/oj

    32003R1822

    Regolamento (CE) n. 1822/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE

    Gazzetta ufficiale n. L 267 del 17/10/2003 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1822/2003 della Commissione

    del 16 ottobre 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha concluso i negoziati di adesione con Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, fissando la data di adesione per il 1o maggio 2004. Occorre pertanto togliere tali paesi dall'elenco dei confini ammissibili per il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera.

    (2) Il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato la tabella di marcia per la Bulgaria e la Romania, in modo da sostenere gli sforzi compiuti dai due paesi candidati per conseguire l'obiettivo di aderire all'Unione europea nel 2007.

    (3) La comunicazione della Commissione del 1o luglio 2003 "Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità"(3) propone di avviare nel periodo 2004-2006 programmi di prossimità riguardanti le frontiere esterne dell'Unione allargata. Occorre pertanto inserire nell'elenco dei confini ammissibili quelli della Romania e della Bulgaria con i paesi vicini non candidati.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1596/2002(5), prevede l'estensione del programma PHARE di cooperazione transfrontaliera alle regioni di confine con ulteriori paesi vicini che beneficiano di altri programmi di assistenza comunitaria. È opportuno ampliare il programma PHARE di cooperazione transfrontaliera per farvi rientrare anche il confine della Bulgaria con la Turchia.

    (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2760/98.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98 è sostituito dal testo seguente:

    "1. I confini ammissibili sono quelli tra:

    a) Romania e Ungheria, Romania e Bulgaria, Romania e Ucraina, Romania e Moldavia, Romania e Serbia e Montenegro;

    b) Bulgaria e Grecia, Bulgaria e Romania, Bulgaria e Turchia, Bulgaria ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bulgaria e Serbia e Montenegro."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    Günter Verheugen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

    (3) COM(2003) 393 def.

    (4) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

    (5) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 33.

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