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Document 32003R1720

Regolamento (CE) n. 1720/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003

GU L 247 del 30.9.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1720/oj

32003R1720

Regolamento (CE) n. 1720/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 30/09/2003 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1720/2003 della Commissione

del 29 settembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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