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Document 32003R1605

    Regolamento (CE) n. 1605/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    GU L 229 del 13.9.2003, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1605/oj

    32003R1605

    Regolamento (CE) n. 1605/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 229 del 13/09/2003 pag. 0015 - 0017


    Regolamento (CE) n. 1605/2003 della Commissione

    del 12 settembre 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 64, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

    (2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli importi e le destinazioni delle restituzioni sono fissati periodicamente tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità e, per quanto riguarda il commercio internazionale, dei prezzi degli stessi prodotti.

    (3) Nella prospettiva dell'adesione della Lettonia e di Malta il 1o maggio 2004, si ravvisa l'opportunità di sopprimere le restituzioni concesse per queste destinazioni nel settore vitivinicolo a partire dall'inizio della campagna 2003/04.

    (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003(4).

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

    Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.

    (4) GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 12 settembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), quale modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    W01: Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea Equatoriale.

    W02: Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione dei paesi seguenti: Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

    W03: Tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni seguenti: Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Israele, Serbia e Montenegro, Slovenia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Lettonia e Malta.

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