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Document 32003R1574

Regolamento (CE) n. 1574/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

GU L 224 del 6.9.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1574/oj

32003R1574

Regolamento (CE) n. 1574/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 06/09/2003 pag. 0023 - 0024


Regolamento (CE) n. 1574/2003 della Commissione

del 4 settembre 2003

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio(1), del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili(3), siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con la decisione 90/647/CEE del Consiglio, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con la decisione 95/155/CE(4), prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra anni contingentali. Entrambi gli accordi sono stati modificati da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con la decisione 2000/787/CE del Consiglio(5). Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.

(2) Il 23 giugno 2003 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti di quantitativi dall'anno contingentale 2002 all'anno contingentale 2003.

(3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

(3) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

(4) GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

(5) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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