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Document 32003R1468

Regolamento (CE) n. 1468/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

GU L 210 del 20.8.2003, pp. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1468/oj

32003R1468

Regolamento (CE) n. 1468/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 1468/2003 della Commissione

del 19 agosto 2003

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1448/2003 della Commissione(5).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1448/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1448/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

(5) GU L 206 del 15.8.2003, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.8 al 18.8.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 18,10 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 26,62 EUR/t.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

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