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Document 32003R1390

Regolamento (CE) n. 1390/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 10030090

GU L 196 del 2.8.2003, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1390/oj

32003R1390

Regolamento (CE) n. 1390/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 10030090

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 02/08/2003 pag. 0026 - 0026


Regolamento (CE) n. 1390/2003 della Commissione

del 1o agosto 2003

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1003 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per l'orzo sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 31 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1003 00 90 presentate il 31 luglio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.

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