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Document 32003R1343

    Regolamento (CE) n. 1343/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che sospende per un ulteriore periodo di tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    GU L 189 del 29.7.2003, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1343/oj

    32003R1343

    Regolamento (CE) n. 1343/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che sospende per un ulteriore periodo di tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 29/07/2003 pag. 0030 - 0030


    Regolamento (CE) n. 1343/2003 della Commissione

    del 23 luglio 2003

    che sospende per un ulteriore periodo di tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 764/2003 della Commissione(3) ha sospeso per tre mesi i regimi preferenziali previsti dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro.

    (2) Tale decisione è stata presa sulla base di accertamenti condotti in Serbia e Montenegro, da cui è emerso che il sistema di certificazione e controllo dell'origine preferenziale dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 non consentiva alle autorità competenti del paese beneficiario di verificare la posizione originaria delle merci e di garantire la cooperazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine.

    (3) Il provvedimento sospensivo è stato quindi deciso in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (4) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000 dispone che al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine oppure di prorogare il provvedimento sospensivo.

    (5) Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, la situazione della Serbia e Montenegro non è cambiata in modo significativo per quanto riguarda le lacune riscontrate nel sistema di certificazione e controllo dell'origine preferenziale dello zucchero. Inoltre, occorre prevedere un lasso di tempo ragionevole per risolvere la situazione.

    (6) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Commissione ritiene pertanto che il provvedimento sospensivo vada prorogato per un periodo aggiuntivo di sei mesi per quanto riguarda lo zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 dichiarato originario della Serbia e Montenegro.

    (7) Il comitato del codice doganale è stato opportunamente informato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I regimi preferenziali di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, applicabili allo zucchero dei codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, sono sospesi per un ulteriore periodo di sei mesi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dall'8 agosto 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

    (2) GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18.

    (3) GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 13.

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