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Document 32003R1335
Commission Regulation (EC) No 1335/2003 of 25 July 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 187 del 26.7.2003, p. 16–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0016 - 0020
Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare gli articoli 247 e 247 bis, considerando quanto segue: (1) Ai sensi degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in taluni casi non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione o si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi per ragioni di equità. (2) Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(3), gli Stati membri sono responsabili della riscossione delle risorse proprie iscritte nel bilancio, spetta di conseguenza alle autorità degli Stati membri in questione decidere in modo autonomo se i dazi all'importazione o all'esportazione, debbano o meno essere contabilizzati a posteriori ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o formare oggetto di un rimborso o di uno sgravio dei dazi ai sensi del menzionato regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 239. (3) Al fine di agevolare un trattamento uniforme degli operatori ed assicurare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità, occorre tuttavia che sia mantenuto l'obbligo di trasmettere le pratiche alla Commissione, per decisione, quando gli Stati membri ritengano che dovrebbe essere adottata una decisione favorevole e sia invocato un errore attivo o un'irregolarità commessa dalla Commissione, o le circostanze del caso siano connesse ad indagini comunitarie effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola(4), oppure l'importo dei dazi in questione sia superiore o uguale a 500000 EUR. (4) Non è tuttavia necessario trasmettere le menzionate pratiche quando la Commissione abbia già adottato una decisione riguardante un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, e gli Stati membri sono in tal caso abilitati ad applicare la decisione più recente adottata dalla Commissione in un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, per prendere la loro decisione finale. (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003(6) deve pertanto essere modificato di conseguenza. (6) Il comitato delle dogane non ha emesso un parere entro il termine impartito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure; poiché il Consiglio non ha statuito sulla scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione(7), spetta alla Commissione decidere su tali misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) l'articolo 869 è modificato come segue: a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: "b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876."; b) la lettera c) è soppressa; c) sono aggiunti i due seguenti capoversi:"Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis. Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione."; 2) gli articoli da 870 a 872 sono sostituiti dai testi seguenti: "Articolo 870 1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione: - delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a), - del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, - delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente. Articolo 871 1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e: - la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola(8) o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, - l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500000 EUR. 2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, - alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. 4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato. 5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari. 6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni: - nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione, - la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione, - non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, - l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita, - nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica. Articolo 872 La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica. L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873."; 3) gli articoli da 873 a 875 sono sostituiti dai testi seguenti: "Articolo 873 Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi. La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga. Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste. Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese. Articolo 874 La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo. La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. Articolo 875 Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili."; 4) l'articolo 899 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 899 1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati: - che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto, - che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto. 2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato. Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909. 3. Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per 'interessato' si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione."; 5) dopo l'articolo 904 è inserito il testo seguente: "Articolo 904 bis 1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente."; 6) gli articoli 905 e 906 sono sostituiti dai testi seguenti: "Articolo 905 1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909: - quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o, - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o, - l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500000 EUR. Il termine 'interessato' dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899. 2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, - alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. 4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato. 5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari. 6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni: - nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione, - la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione, - non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, - l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita, - nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica. Articolo 906 La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica. L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907."; 7) gli articoli 907 e 908 sono sostituiti dai testi seguenti: "Articolo 907 Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica. La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga. Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste. Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese. Articolo 908 1. La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo. La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale. 3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 è applicabile dal 1o agosto 2003 a tutti i casi non pervenuti alla Commissione, per decisione, prima della suddetta data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. (3) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42. (4) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.