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Document 32003R1085

Regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 2309/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 159 del 27.6.2003, pp. 24–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1085/oj

32003R1085

Regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 2309/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 27/06/2003 pag. 0024 - 0045


Regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione

del 3 giugno 2003

relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 2309/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione di medicinali(1), modificata dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione(2), in particolare gli articoli 15, paragrafo 4 e 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995 concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1069/98(4), è opportuno semplificare la procedura di modifica dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio.

(2) Visto l'adattamento tecnico dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(5) è opportuno introdurre nel presente regolamento disposizioni relative alle variazioni connesse ai "Plasma Master Files" e ai "Vaccine Antigen Master Files".

(3) È pertanto opportuno modificare alcune delle procedure istituite dal regolamento (CE) n. 542/95, mantenendo tuttavia i principi generali già istituiti che disciplinano tali procedure.

(4) È opportuno istituire una procedura di notifica semplificata e rapida, che non richieda una previa valutazione da parte dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (denominata in seguito "l'Agenzia"), per consentire l'introduzione di talune variazioni minori che non influenzano la qualità, la sicurezza o l'efficacia approvate del prodotto. Per alcune altre variazioni minori è necessario mantenere tuttavia la fase di valutazione della documentazione da parte dell'Agenzia.

(5) È opportuno classificare le variazioni minori in modo da determinare la procedura da seguire; è necessario in particolare definire con precisione per quali variazioni minori non è richiesta una previa approvazione.

(6) È necessario chiarire la definizione di "estensione" dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mantenendo tuttavia la possibilità di presentare una domanda separata e completa d'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto medicinale già autorizzato ma con un nome e un riassunto delle caratteristiche del prodotto diversi.

(7) È opportuno concedere all'Agenzia la possibilità di ridurre il periodo di valutazione in caso d'urgenza o di prorogarlo in caso di una variazione importante che comporta modifiche sostanziali.

(8) È necessario semplificare le procedure amministrative per le variazioni minori che riguardano l'aggiornamento delle autorizzazioni all'immissione in commercio, concedendo alla Commissione la possibilità di raggruppare gli aggiornamenti in un'unica decisione relativa ad un periodo di 6 mesi.

(9) È opportuno chiarire i tempi della procedura per l'imposizione di provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza da parte della Commissione.

(10) È necessario introdurre ulteriori chiarimenti circa la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo; le procedure di cui al presente regolamento non sono tuttavia applicabili alle modifiche dell'etichettatura o del foglietto illustrativo che non sono una conseguenza della modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

(11) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 542/95.

(12) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per l'esame delle domande di variazione dei termini relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza del regolamento (CEE) n. 2309/93.

2. Il presente regolamento si applica inoltre all'esame delle domande di variazione dei termini di un "Plasma Master File" e di un "Vaccine Antigen Master File", di cui all'allegato I della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento non è applicabile a:

a) estensioni di autorizzazione all'immissione in commercio che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II del presente regolamento;

b) trasferimenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio ad un nuovo titolare;

c) modifiche dei limiti massimi di residui definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio(6).

Articolo 3

Definizioni

In forza del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

1) Per "variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio" si intende la modifica del contenuto dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 o all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2309/93, in base ai quali è stata presa la decisione di autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 32 del suddetto regolamento oppure in base ai quali è stata approvata una variazione precedente.

2) Per "variazione minore" di tipo IA o di tipo IB si intende una modifica di cui all'allegato I del presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni elencate nel suddetto allegato.

3) Per "variazione maggiore" di tipo II si intende una modifica che non può essere considerata una variazione minore o un'estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4) Per "provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza" si intende una modifica provvisoria delle informazioni relative al prodotto apportata in seguito a nuove conoscenze rilevanti per l'impiego sicuro del medicinale, che riguarda in particolare una o più delle seguenti voci del riassunto delle caratteristiche del prodotto, cioè le indicazioni, la posologia, le controindicazioni, le avvertenze, le specie per le quali il prodotto è indicato o il periodo di attesa.

Articolo 4

Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA

1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IA il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (denominato in seguito "il titolare") presenta all'Agenzia una notifica corredata di:

a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli modificati in seguito alla variazione;

b) il pagamento dei relativi diritti di cui al regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio(7).

2. Una notifica può riguardare una sola variazione di tipo IA. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IA ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IA richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IA dell'autorizzazione all'immissione in commercio risulti in modifiche conseguenti di tipo IA, una singola notifica può comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo IA.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'Agenzia riconosce la validità della notifica entro i 14 giorni successivi al ricevimento della notifica e informa il titolare.

L'Agenzia distribuisce all'occorrenza i documenti modificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione, in base ad una proposta preparata dall'Agenzia, aggiorna all'occorrenza ogni 6 mesi l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

La Commissione notifica al titolare l'aggiornamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

All'occorrenza si provvede ad aggiornare il registro comunitario dei medicinali di cui agli articoli 12 e 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 5

Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB

1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IB il titolare presenta all'Agenzia una notifica corredata di

a) tutti i documenti che dimostrano che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento per la variazione richiesta, nonché tutti i documenti modificati in seguito alla variazione;

b) il pagamento dei relativi diritti di cui al regolamento (CE) n. 297/95.

2. Una notifica può riguardare una sola variazione di tipo IB. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IB ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IB richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IB comporti modifiche consequenziali di tipo IA o di tipo IB, una singola notifica di tipo IB può comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo I.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'Agenzia riconosce il ricevimento di una notifica valida ed avvia la procedura di cui ai paragrafi da 6 a 11.

6. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'Agenzia non ha inviato al titolare il proprio parere a norma dell'articolo 8, la variazione richiesta è considerata approvata.

L'Agenzia informa il titolare.

L'Agenzia distribuisce all'occorrenza i documenti modificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

7. La Commissione, in base ad una proposta preparata dall'Agenzia, aggiorna all'occorrenza ogni 6 mesi l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

La Commissione notifica al titolare l'aggiornamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

All'occorrenza si provvede ad aggiornare il registro comunitario dei medicinali di cui agli articoli 12 e 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

8. Qualora l'Agenzia ritenga che non sia possibile accettare la domanda, essa informa, entro il periodo di cui al paragrafo 6, il titolare che ha presentato la notifica, motivando il proprio parere.

9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere di cui al paragrafo 8 il titolare può modificare la notifica in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere. In tal caso le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 sono d'applicazione alla notifica modificata.

10. Qualora il titolare non modifichi la notifica la richiesta si considera respinta. L'Agenzia informa il titolare.

Articolo 6

Procedura di approvazione delle variazioni maggiori di tipo II

1. Per quanto riguarda le variazioni maggiori di tipo II il titolare presenta all'Agenzia una domanda corredata di:

a) informazioni pertinenti e documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) dati giustificativi relativi alla variazione richiesta;

c) tutti i documenti modificati in seguito alla domanda;

d) un'aggiunta o un aggiornamento di esistenti rapporti/relazioni/sintesi degli esperti in modo da tenere conto della variazione richiesta;

e) pagamento dei relativi diritti di cui al regolamento (CE) n. 297/95.

2. Una domanda può riguardare una sola variazione di tipo II. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo II ad una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una domanda separata per ogni variazione richiesta; ciascuna domanda deve contenere inoltre un riferimento alle altre domande presentate.

3. In deroga al paragrafo 3, qualora una variazione di tipo II comporti modifiche consequenziali, una singola domanda può comprendere tutte le variazioni conseguenti. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la domanda soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'Agenzia conferma il ricevimento della domanda valida e avvia la procedura di cui ai paragrafi da 6 a 10.

6. Il comitato competente dell'Agenzia presenta il suo parere entro 60 giorni dall'avvio della procedura.

Questo periodo può essere ridotto in casi urgenti per motivi di sicurezza.

Questo periodo può essere esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle indicazioni terapeutiche.

Questo periodo è esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto è indicato.

7. Entro i termini di cui al paragrafo 6 il comitato competente può richiedere al titolare di presentare, entro un limite di tempo stabilito dal comitato, informazioni supplementari. La procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 6 può essere esteso per un ulteriore periodo da determinare da parte del comitato.

8. Quando il comitato competente si è pronunciato, l'Agenzia informa senza indugio il titolare e la Commissione e invia all'occorrenza a quest'ultima le modifiche da apportare ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio unitamente ai documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93.

9. Al parere adottato dal comitato competente si applica l'articolo 9, paragrafi 1 e 2 o l'articolo 31, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

10. La Commissione, in base ad una proposta preparata dall'Agenzia, modifica all'occorrenza l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Le decisioni relative a variazioni riguardanti questioni di sicurezza vanno applicate entro un periodo di tempo concordato tra la Commissione e il titolare.

La Commissione notifica al titolare la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

11. All'occorrenza si provvede ad aggiornare il registro comunitario dei medicinali di cui agli articoli 12 e 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 7

Vaccini antinfluenzali umani

1. Per le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini antinfluenzali umani si applica la procedura stabilita dai paragrafi da 2 a 6.

2. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento di una domanda valida l'Agenzia pronuncia il suo parere sulla documentazione relativa alla qualità, di cui alla parte 3 dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE, in una relazione di valutazione.

3. Entro il termine di cui al paragrafo 2 l'Agenzia può richiedere al titolare di fornire informazioni supplementari.

4. L'Agenzia presenta senz'indugio il suo parere alla Commissione.

La Commissione adotta una decisione che aggiorna l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

La suddetta decisione è attuata a condizione che il parere definitivo dell'Agenzia di cui al paragrafo 5 sia favorevole.

La Commissione notifica al titolare l'aggiornamento dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

5. Entro i 12 giorni successivi al termine di cui al paragrafo 2 il titolare presenta all'Agenzia i dati clinici e, all'occorrenza, i dati relativi alla stabilità del medicinale.

L'Agenzia valuta questi dati e pronuncia il suo parere definitivo entro 10 giorni dal ricevimento dei dati di cui al primo comma. Entro i 3 giorni seguenti l'Agenzia presenta il suo parere definitivo alla Commissione e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

6. All'occorrenza si provvede ad aggiornare il registro comunitario dei medicinali di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 8

Pandemia di malattie umane

In caso di una pandemia influenzale debitamente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità oppure dalla Comunità nell'ambito della decisione (CE) n. 2119/98 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), la Commissione in via eccezionale e provvisoria può considerare approvata la variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini antiinfluenzali per uso umano dopo il ricevimento di una domanda valida e prima che sia conclusa la procedura di cui all'articolo 7. È tuttavia possibile presentare i dati clinici completi relativi alla sicurezza e all'efficacia nel corso di tale procedura.

In caso di pandemia di malattie umane diverse dall'influenza si possono applicare mutatis mutandis il primo paragrafo e l'articolo 7.

Articolo 9

Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza

1. Qualora il titolare prenda provvedimenti restrittivi urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica o animale, deve informare immediatamente l'Agenzia. Se l'Agenzia non solleva obiezioni entro 24 ore dal ricevimento dell'informazione, i provvedimenti restrittivi urgenti si considerano approvati.

Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con l'Agenzia.

La domanda di variazione riguardante tale provvedimento restrittivo urgente deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento restrittivo, all'Agenzia per l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6.

2. Qualora la Commissione imponga per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi urgenti al titolare, il titolare è obbligato a presentare una domanda di variazione che tenga conto dei provvedimenti restrittivi imposti dalla Commissione.

Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con l'Agenzia.

La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo urgente, inclusa la documentazione a sostegno della modifica, deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento restrittivo urgente, all'Agenzia per l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano gli articoli 18 e 40 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 542/95 è abrogato.

I riferimenti a detto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2003. Per quanto riguarda l'esame delle domande di variazione dei termini dei "Plasma Master Files" e dei "Vaccine Antigen Master Files" il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2001/83/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

(2) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7.

(3) GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 15.

(4) GU L 153 del 27.5.1998, pag. 11.

(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(7) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(8) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO E CONDIZIONI DELLE VARIAZIONI MINORI (TIPO IA e IB) DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI CUI AGLI ARTICOLI DA 3 A 5

Introduzione

I titoli delle variazioni sono numerati e le sottocategorie sono indicate da lettere e cifre a caratteri più piccoli. Le condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura di variazione di tipo IA o di tipo IB sono indicate per ogni sottocategoria e sono elencate sotto ogni variazione.

Per coprire qualsiasi altra modifica è necessario presentare domande per tutte le di variazioni parallele o consequenziali, che possono essere connesse alla modifica richiesta, nello stesso momento e fornire una descrizione chiara del rapporto tra queste variazioni.

Per le notifiche che comprendono un certificato d'idoneità della Farmacopea europea e qualora la variazione richiesta riguardi la documentazione presentata per il certificato d'idoneità, la documentazione relativa alla variazione va presentata alla Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM). Se il certificato viene modificato in seguito alla valutazione della variazione, tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio correlate devono essere aggiornate. In molti casi questa modifica può essere effettuata mediante una notifica di tipo IA.

Per medicinale biologico si intende un prodotto il cui principio attivo è una sostanza biologica. Una sostanza biologica è una sostanza prodotta o estratta da una fonte biologica e per cui è richiesto un insieme di prove fisiche, chimiche e biologiche, il processo di produzione e il suo controllo al fine di determinarne le caratteristiche e la qualità.

Di conseguenza i seguenti sono considerati medicinali biologici: medicinali ad azione immunologica e medicinali derivati dal sangue umano e dal plasma umano di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 10, della direttiva 2001/83/CE; medicinali veterinari ad azione immunologica di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2001/82/CE; medicinali di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93; medicinali terapeutici avanzati di cui alla parte IV dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE.

Una modifica del processo di produzione di un componente non proteinico a causa dell'introduzione successiva di un procedimento biotecnologico può essere effettuata a norma delle disposizioni relative alle variazioni di tipo I, n. 15 o n. 21, a seconda del caso. Questa variazione specifica non pregiudica le altre variazioni elencate nel presente allegato che possono essere applicate in questo contesto particolare. L'introduzione in un medicinale di un componente proteinico ottenuto mediante un processo biotecnologico, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93, rientra nel campo d'applicazione del suddetto regolamento. La legislazione comunitaria applicabile a gruppi specifici di prodotti(1) deve essere rispettata.

Non è necessario notificare le autorità competenti dell'aggiornamento della monografia da parte della Farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro qualora l'ottemperanza alla monografia aggiornata sia realizzata entro 6 mesi dalla sua pubblicazione e venga fatto riferimento alla "versione attuale" nel fascicolo di un prodotto medicinale autorizzato.

Agli scopi del presente documento il termine "procedura di prova" ha lo stesso significato di "procedura analitica" e il termine "limiti" ha lo stesso significato di "criteri di accettazione".

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia e degli interessati, redige e pubblica una guida dettagliata sulla documentazione da presentare.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Alimenti e ingredienti di alimenti conformi al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari a norma della direttiva del Consiglio 94/36/CEE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), additivi alimentari a norma della direttiva del Consiglio 88/388/CEE (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61), solventi da estrazione a norma della direttiva del Consiglio 88/344/CEE (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28) modificata da ultimo dalla direttiva 92/115/CEE (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 31) ed alimenti o ingredienti di alimenti derivati da un procedimento biotecnologico che è stato introdotto nella produzione non devono essere notificati come variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

ALLEGATO II

MODIFICHE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO CHE COMPORTANO UNA DOMANDA DI ESTENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Le modifiche elencate di seguito vanno richieste con una domanda di "estensione" di cui all'articolo 2.

Un'estensione o una modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente deve essere concessa dalla Comunità.

Il nome del prodotto medicinale oggetto della domanda di "estensione" rimane uguale a quello indicato nell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia e delle parti interessate, redige e pubblica una guida dettagliata sulla documentazione da allegare alla domanda.

Modifiche che comportano una domanda d'estensione

1. Modifiche dei principi attivi:

i) sostituzione dei principi attivi con un diverso sale/estere, complesso/derivato (con lo stesso gruppo funzionale terapeutico), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

ii) sostituzione con un diverso isomero, con una diversa miscela di isomeri o sostituzione di una miscela con un isomero isolato (ad es. di una miscela racemica con un unico enantiomero), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

iii) sostituzione di una sostanza biologica o di un prodotto biotecnologico con un altro a diversa struttura molecolare. Modifica del vettore utilizzato per produrre l'antigene o i materiali di origine, ivi compresa una banca di cellule di fonte differente, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

iv) un nuovo meccanismo legante o di accoppiamento per i radiofarmaci;

v) modifica del solvente di estrazione o del rapporto tra medicinale a base di erbe e preparato medicinale a base di erbe, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse.

2. Modifica relativa al dosaggio, alla forma farmaceutica e alla via di somministrazione:

i) modifica della biodisponibilità;

ii) cambiamento della farmacocinetica, ad esempio cambiamento della velocità di rilascio;

iii) modifica o aggiunta di un nuovo dosaggio;

iv) modifica o aggiunta di una nuova forma farmaceutica;

v) modifica o aggiunta di una nuova via di somministrazione(1).

3. Altre modifiche specifiche per i medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti:

Modifica o aggiunta delle specie cui è destinato il medicinale.

(1) Per la somministrazione parenterale è necessario distinguere tra intraarteriosa, endovenosa, intramusculare, subcutanea e altre vie di somministrazione. Per la somministrazione a volatili, le vie respiratorie, orali e oculari (nebulizzazione) utilizzate per la vaccinazione sono considerate vie di somministrazione equivalenti.

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