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Document 32003R1038

    Regolamento (CE) n. 1038/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    GU L 150 del 18.6.2003, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1038/oj

    32003R1038

    Regolamento (CE) n. 1038/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 18/06/2003 pag. 0030 - 0031


    Regolamento (CE) n. 1038/2003 della Commissione

    del 17 giugno 2003

    che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(5), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2003(7), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

    (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

    (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

    (2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

    (3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

    (4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

    (5) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

    (6) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

    (7) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 9.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

    "ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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